TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300145
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 00145/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall’avvocato A V e dall’avvocata F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati J P e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Merano, Portici, n. 192;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate A R, L F e D A e dagli avvocati L P e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
A C, non costituito in giudizio;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, notiziata;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento 11.10.2022, prot. n. 0102511, in pari data ricevuto con PEC, con il quale il Sindaco del Comune di Merano ha comunicato al ricorrente, da un lato, la decadenza degli effetti della SCIA protocollata il 27.9.2022 con codice pratica SUAP n. PTRMSM75D06F132T-14092022-1413, e, dall’altro, il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Affitto di Camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ”;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità, con particolare ma non esclusivo riferimento alla deliberazione di Giunta provinciale n. 548 del 3.8.2022, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha disposto di “ sospendere le determinazioni sulle domande per la licenza ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale n. 58/1988, nonché di sospendere la possibilità di presentare la denuncia dell’attività ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 12/1995 e la comunicazione di inizio attività ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 7/2008 in attesa dell’entrata in vigore del disegno di legge n. 111/2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e della Provincia autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il consigliere Stephan Beikircher e presente per la Provincia autonoma di Bolzano la difensora come specificato nel verbale. Si registra il deposito di note con richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione a cura dei difensori di tutte le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dal Comune di Merano ).
1. Oggetto dell’impugnazione sono i provvedimenti indicati in epigrafe, ed in particolare la delibera della Giunta provinciale con la quale è stata sospesa, tra le altre, la possibilità di presentare segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) riguardo all’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie, nonché la dichiarazione di decadenza degli effetti della SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata promananti dal Comune di Merano.
2. Connotano la vicenda, che può essere ricostruita con riferimento ai documenti versati dalle parti in giudizio, i seguenti fatti.
3. La società Atena s.r.l., proprietaria dell’appartamento sito in via Mainardo, n. 47 a Merano, tavolarmente identificato come p.ed. 1534, p.m. 23 e relativa cantina, tavolarmente identificata come p.ed. 875/1, p.m. 23, in CC Merano, con contratto dd. 27.9.2022 (doc. 3 ricorrente) ha dato in comodato gratuito al ricorrente il predetto immobile affinché il comodatario usufruisca dell’immobile personalmente o per svolgere attività di locazione a breve termine previa ristrutturazione dell’immobile stesso a spese del comodatario stesso.
4. In data 27.9.2022 (doc. 3) il ricorrente ha presentato al Comune di Merano una SCIA per avviare l’attività privata di affittacamere nell’indicato appartamento con la denominazione Mainardo 47 con due camere doppie, allegando la relativa delega (doc. 3a), la planimetria dell’alloggio (doc. 3b), la domanda di classificazione (doc. 3c) e il modulo di rilevamento (doc. 3d).
5. Con l’impugnato provvedimento dell’11.10.2022, prot. 0102511, notificato con pec dd. 11.10.2022, (doc. 4), il Sindaco del Comune di Merano ha comunicato la decadenza degli effetti della SCIA presentata e ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di “ affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ” come segnalata con la predetta SCIA, “ per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale come specificato in premessa ”.
6. L’impugnato provvedimento sindacale fa riferimento nelle premesse alla pure impugnata delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 3.8.2022, n. 548 (doc. 2 Provincia).
7. Con la suddetta decisione, la Giunta provinciale, in attesa dell’entrata in vigore del disegno di legge provinciale n. 111/2022-XVI di iniziativa giuntale contenente “ Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza ”, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in data 26.7.2022, a maggioranza, ha disposto di sospendere le determinazioni sulle domande per la licenza ai sensi del comma 1 dell’art. 49 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “ Norme in materia di esercizi pubblici ”, nonché di sospendere la possibilità di presentare la denuncia dell’attività ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante “ Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ” e la comunicazione di inizio attività ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, recante “ Disciplina dell’agriturismo ”.
8. Il ricorrente M P procedeva in data 28 ottobre 2022 a notificare il presente ricorso, notiziandone anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aggredendo i provvedimenti meglio indicati in epigrafe. Premettendo esplicazioni sull’attività di affittacamere liberalizzata, a fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
- “ 1. Violazione di legge, con riferimento ai commi 1 e 5, lett. g), dell’art. 51 della legge provinciale n. 9 del 10 luglio 2018. Violazione e falsa applicazione del “ Programma provinciale per lo sviluppo del turismo 2030+ ” approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano il 28 dicembre 2021. Incompetenza. Violazione dell’art. 118 della Costituzione ”: si denuncia il fatto che la Giunta provinciale con la delibera n. 548 del 2022 avrebbe invaso una competenza pianificatoria che spetterebbe ai Comuni; infatti toccherebbe ai Comuni, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018, nel rispetto del programma provinciale per lo sviluppo del turismo 2030+ (PPST), previsto dall’art. 51, comma 5, lett. g) della medesima legge provinciale, l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP); il PPST, approvato con delibera della Giunta provinciale 28.12.2021, n. 1154 (cfr. doc. 1 Provincia), costituirebbe uno strumento di mero indirizzo rivolto ai Comuni che non prescriverebbe alcun limite di tipo numerico massimo di posti letto; l’unico strumento di pianificazione che potrebbe imporre simili limitazioni sarebbe appunto il PSCTP;
- “ 2. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 41 e 42 della legge provinciale n. 9/2018 ”, perché il PPST, peraltro già approvato e non meramente adottato, sarebbe stato illegittimamente utilizzato come misura di salvaguardia e perché lo stesso programma non rappresenterebbe uno strumento di pianificazione cui conseguirebbero le c.d. misure di salvaguardia;
- “ 3. Violazione dell’art. 41 della Costituzione. Violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010, dell’art. 3 del D.L. n. 138/2011, dell’art. 34 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012. Violazione della Direttiva 2016/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein) e dei principi di derivazione comunitaria di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. Violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. e), della Costituzione ”: la moratoria amministrativa generalizzata si porrebbe in contrasto con la libertà di iniziativa economica, perché non sarebbe prevista da alcuna norma di legge; essa introdurrebbe un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato dei servizi di affittacamere, comprometterebbe l’esigenza di consentire la piena apertura di tale mercato a tutti gli operatori economici, produrrebbe l’effetto di avvantaggiare i “ vecchi ” operatori economici, a scapito di quelli “ nuovi ” e sarebbe stata introdotta senza alcuna plausibile giustificazione; il contrasto con i decreti di liberalizzazione e a monte con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), di uguaglianza (art. 3 Cost.), di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di legalità (art. 97 Cost.) sarebbe evidente; la moratoria amministrativa si porrebbe infine in contrasto con l’art. 117