TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200145
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00473/2011 REG.RIC.

N. 00145/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2011, proposto da:
A.N.I.S.A.P. (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) Sezione Regionale Marche, Laboratorio di Analisi Dott. Valerio Sorcelletti, rappresentati e difesi dagli avv. F G, M. I T, con domicilio eletto presso Avv. Elisabetta Nicolini in Ancona, via Goito, 2;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

Ministero della Salute;

per l'annullamento

della la nota del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 00542562 del 21.1.2011, che riscontrava la diffida e messa in mora inoltrata in data 23.12.2010 da S.Na.BI.L.P FEDERBIOLOGI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso viene impugnata la nota del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 00542562 del 21.1.2011, che riscontrava la diffida e messa in mora inoltrata in data 23.12.2010 da S.Na.BI.L.P FEDERBIOLOGI . Il gravame è rivolto alla parte del provvedimento con cui:

a. si ritiene di applicare gli sconti previsti dalla Delibera GR 5.5.2010 n. 746 e dalla Legge n. 296/2006 fino a diversa disposizione di legge o almeno fino all’adozione del decreto ministeriale che definirà le nuove tariffe;

b. viene confermato, per il biennio 2011/2012, il budget complessivo di settore nella misura del budget 2008 (senza quindi computare l’aumento di € 400.000 già previsto per il biennio 2009/2010).

Si è costituita la Regione Marche che deduce eccezioni preliminari e contesta, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

All’udienza del 9.2.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione delle eccezioni preliminari dedotte dall’Amministrazione resistente poiché il ricorso va respinto nel merito.



3. Sotto tale profilo va innanzi tutto osservato che attraverso la diffida e messa in mora del 23.12.2010 (presentata da S.Na.BI.L.P FEDERBIOLOGI), e il successivo odierno gravame proposto da A.N.I.S.A.P. (cui la nota impugnata veniva comunque trasmessa per conoscenza), si mira, nella sostanza, a rimettere in discussione i precedenti accordi intervenuti con la Regione Marche e recepiti con le deliberazioni di GR n. 107 del 25.01.2010 (fissazione budget 2009-2012) e 5.5.2010 n. 746 (applicazione degli sconti di cui alla Legge n. 296/2006 in esecuzione dell’accordo 2009-2012 di cui alla ridetta delibera n. 107/2010).

Dalla normativa citata in ricorso non emerge, tuttavia, alcun obbligo, da parte dell’Amministrazione intimata, di provvedere in tal senso.

L’obbligo di provvedere non può infatti essere desunto dall'esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l'inerzia dell'amministrazione in ordine all'esercizio dei poteri a lei attribuiti dall’ordinamento, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma (di legge o di regolamento) o in un provvedimento amministrativo, che imponga all'amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente.

Sulla base di tale principio è stato quindi affermato, ad esempio, che l'amministrazione non ha l'obbligo, ma il potere discrezionale, di agire in autotutela, con la conseguenza che istanze volte a sollecitare l'esercizio di tale potere hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione, ma non creano in capo alla p.a. alcun obbligo di provvedere, e non danno luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.9.2008 n. 4362).

Anche volendo richiamare l’apertura giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di provvedere può talora desumersi da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa (ad esempio quelli di imparzialità, buon andamento e legalità) o da fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, pare tuttavia difficile individuare, nella situazione in esame regolata dal precetto generale “pacta sunt servanda”, l’obbligo di provvedere alla modifica degli accordi intervenuti, peraltro di carattere temporaneo e limitati al quadriennio 2009-2012.

Anche l’eventuale invocazione della clausola “rebus sic stantibus” non sembrerebbe sostenuta da apprezzabili fatti nuovi e successivi alla conclusione degli accordi in oggetto;
conclusione intervenuta nei giorni 4.12.2009 (per l’accordo recepito con la DGR n. 107/2010) e 4.3.2010 (per l’accordo recepito con la DGR n.

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