TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200454
Data del deposito : 22 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00249/2011 REG.RIC.

N. 00454/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2011, proposto da:
Y B, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l'Immigrazione, prot. n. P-AN/l/n/2009/10170-7, notificato alla datrice di lavoro in data 26 novembre 2010 a mezzo posta dal medesimo ufficio, con cui si rigetta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in data 24 agosto 2011 l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’atto di revoca in autotutela del provvedimento impugnato;

- per quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- nonostante la soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che le spese di giudizio vadano compensate, considerata la complessità della questione giuridica e i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che l’hanno caratterizzata e che hanno trovato composizione solo a seguito delle sentenze nn. 7 e 8 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

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