TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2022-10-21, n. 202200125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2022-10-21, n. 202200125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200125
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 00165/2020 REG.RIC.

N. 00125/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00165/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti M C, G S e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Campobasso, via

XXIV

Maggio n. 137;


contro

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Campobasso, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, avente ad oggetto: “ Rigetto istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (White list) istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 ”, nonché della nota di relativa trasmissione n. -OMISSIS-;

- del preavviso di diniego di cui alla nota n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Area I avente ad oggetto “ preavviso di diniego - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 - dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della legge 6/11/2012, n. 190 (White list) ”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;

nonché per la condanna

dei resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi (anche per effetto dell'eventuale risoluzione/revoca di contratti, autorizzazioni, concessioni e simili emanandi anche da altre amministrazioni sulla base dei provvedimenti impugnati) dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati e della condotta gravemente colposa delle amministrazioni;

con i motivi aggiunti:

- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, avente ad oggetto: “ Revoca dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (White list) disposta con decreto n. -OMISSIS- ”, nonché della relativa nota di trasmissione;

- della nota n. -OMISSIS-, emessa dallo stesso Prefetto, avente ad oggetto: “ Riesame interdittiva antimafia. Comunicazione di avvio del procedimento ”;

- della White list, così come modificata in data 23 settembre 2022 e pubblicata in pari data sul sito della Prefettura - Ufficio del Governo di Campobasso, nella parte in cui risulta essere stata eliminata l'iscrizione della ricorrente avvenuta con decreto -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la nuova domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il proprio atto di motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso originario avverso il provvedimento n. -OMISSIS- è stata respinta per difetto del necessario fumus boni iuris con ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, confermata in sede di appello con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Ritenuto, ad un primo e solo sommario esame proprio di questa fase, e impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione nella più appropriata sede del merito, che neppure le censure proposte con i motivi aggiunti sembrano presentare i prescritti requisiti di fumus boni iuris , tenuto conto che:

- quanto alla doglianza sub I (pag. 15 dei motivi aggiunti), relativa all’omesso invio di una comunicazione di avvio del procedimento con i requisiti contenutistici previsti dall’art. 92, comma 2- bis l. n. 159/2011, il contraddittorio endoprocedimentale appare essere stato comunque instaurato dalla Prefettura con nota del -OMISSIS-, e, a fronte di ciò, la ricorrente non ha esercitato nessuno dei poteri partecipativi, né in giudizio sembra aver addotto alcun nuovo elemento sostanziale idoneo a determinare un diverso esito del procedimento;

- quanto alle ulteriori censure: i) sembrano supportate le motivazioni addotte nel provvedimento n. -OMISSIS- in merito alla persistenza del pericolo d‘infiltrazione mafiosa della società ricorrente, a causa della posizione di rilevanza nell’organico aziendale conservata dal sig. -OMISSIS-, attinto frattanto da due sentenze di condanna (una delle quali confermata in appello) per reati aggravati dal metodo mafioso, e ritenuto contiguo a pericolosi clan della ndrangheta;
ii) si presenta sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la dimostrazione dell’attualità di un pericolo di infiltrazione mafiosa, che potrebbe fondarsi anche su fatti risalenti: e questi ultimi sembrano poter continuare ad assumere rilievo ove, come nella fattispecie all’esame, non emergano elementi atti a dimostrare il venir meno del pregresso quadro di condizionamento dell’impresa (cfr. in tal senso da ultimo Cons. St. n. 2/2020);
iii) la Prefettura ha individuato in modo autonomo e - ad un primo esame - non manifestamente illogico, sulla base del materiale probatorio acquisito, la sussistenza di una situazione di serietà e gravità che non parrebbe compatibile con l’applicazione delle misure previste dall’art. 94- bis del d.lgs n. 159/2011 (“ Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale ”);
iv) nel condurre tale valutazione, la Prefettura non era vincolata a quanto già accertato dal Tribunale di Catanzaro nel decreto n. -OMISSIS- ai fini dell’ammissione dell’impresa ricorrente alla procedura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34- bis d.lgs n. 159/2011: la valutazione prefettizia sulla non occasionalità della situazione di condizionamento dell’impresa stessa, infatti, sembrerebbe essere stata correttamente compiuta in coerenza con una base informativa diversa e per finalità istituzionali differenti, senza che esista un obbligo normativo di recepire in toto le pregresse valutazioni compiute nella differente sede giudiziaria penale;
v) il provvedimento impugnato (cfr. pag. 10 e ss.) dimostra infine anche l’avvenuta valutazione, ad opera della Prefettura, degli sviluppi del procedimento del controllo giudiziario (peraltro all’epoca della sua adozione neppure concluso), e reca un’illustrazione dei motivi per cui detti sviluppi non potevano assumere rilevanza al fine di determinare un diverso esito procedimentale;

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