TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-08, n. 201802636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-08, n. 201802636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802636
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 02636/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06892/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6892 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CO.D.A.CONS.– COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, ASSOCIAZIONE UTENTI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO, rappresentati e difesi dagli avvocati C R, G G, con domicilio eletto presso lo studio CODACONS- Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;



contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

ALITALIA– SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. in amministrazione straordinaria, ALITALIA CITYLINER S.P.A. in amministrazione straordinaria, ENRICO LAGHI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Annoni, Andrea Zoppini, Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine 6;
STEFANO PALEARI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lascio in Bergamo, via Paleocapa, 6;
LUIGI GUBITOSI;



per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche MISE) del 2 maggio 2017, recante “ Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. ” (17A03127) (pubblicato in GU n. 104 del 6 maggio 2017);

- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2017, adottato su istanza di Alitalia, con il quale la società Cityliner S.p.A. è stata anch'essa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003 e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari;

- invito del 17 maggio 2017, con il quale l'amministrazione Straordinaria di Alitalia– Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., ex art. 1, comma 2, del decreto legge 2 maggio 2017 n. 55, ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, ha inteso raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti, di estremi ignoti, attuativi del D.L. 55/2017 pubblicato in G.U. 2 maggio 2017, n. 100, recante " Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. ", ivi compreso il D.M. che disciplina l'erogazione del prestito;

- di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 25 agosto 2017, altresì, per l’annullamento:

- del bando pubblicato il 1° agosto 2017 sul sito web di Alitalia dall’Amministrazione Straordinaria di Alitalia– Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., recante “ Invito a manifestare interesse per l’acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria ”;

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017, prot. n. U.0322072 recante “ Autorizzazione per l’avvio della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. ”;

- di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Alitalia– Società Aerea Italiana s.p.a. in a.s., di Alitalia Cityliner s.p.a. in a.s. e di E L, nonché l’atto di costituzione in giudizio di S P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 30 luglio 2017 il CO.D.A.CONS.– Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori e l’Associazione Utenti Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario hanno domandato a questo TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico e concernenti la procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 (recante “ Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza ”), convertito in legge n. 39 del 2004, e la connessa nomina del collegio commissariale riguardanti la società Alitalia– Società Aerea Italiana s.p.a.

Oggetto di impugnazione, in particolare, è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2017 recante “ Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Alitalia- Società Aerea Italiana S.p.a. ”, con il quale – previa ricognizione dei requisiti prescritti dall’art. 1 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito in legge n. 39 del 2004, e ritenuta l’urgenza di provvedere con conseguente deroga alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari, di cui alla direttiva del Ministro del 28 luglio 2016 – la predetta società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati, quali componenti del collegio commissariale, il dott. Luigi Gubitosi, il prof. E L ed il prof. S P. Sono stati impugnati, inoltre, il d.m. 12 maggio 2017 (con cui, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del