TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2014-01-20, n. 201400683
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Testo completo
N. 00683/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12228/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 12228 del 2013, proposto da:
SQ LE, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Calabrese e Anna Arcella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Caliendo, in Roma, via Orazio n. 31;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della determinazione del Capo I reparto – Comando Generale Guardia di Finanza di cui al prot. n. 289780/13 del 30.10.2013 con il quale è stata disposta l’esclusione dal concorso per l'ammissione di n. 297 allievi marescialli all'85° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'a.a. 2013/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. SQ LE impugna, con il ricorso in trattazione, la determinazione del Capo I reparto - Comando Generale Guardia di Finanza di cui al prot. n. 289780/13 del 30.10.2013 con il quale è stata disposta l’esclusione dal concorso per l'ammissione di n. 297 allievi marescialli all'85° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'a.a. 2013/2014, per la mancanza del requisito di moralità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto n. 7 del bando di concorso, in quanto “ in data 19 maggio 2004, quando era ancora minorenne, è stato denunciato dal Commissariato di P.S. di Afragola (NA), per atti di libidine violenta e violenza carnale sessuale in concorso con altri minori, nei confronti di altro minore. Per i medesimi fatti, in data 27 maggio 2004, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dei minorenni di Napoli e quindi associato ad una comunità di minori. Tale misura cautelare in data 3.6.2004 veniva sostituita con analoga misura che ne disponeva la permanenza nel domicilio ”.
In particolare è stato ritenuto che “ i comportamenti posti in essere dall’interessato … oltre che censurabili, siano , comunque, inconciliabili con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di maresciallo, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività ”, “ non lascino, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa ”.
Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 160 del 2006 e dell’articolo 27 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 2, comma 1, lett. b), punto n. 7 del bando di concorso.
2- Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria ed idonea motivazione.
3- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed idonea motivazione.
4- Eccesso di potere per la mancata comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda e per difetto di istruttoria e contraddittorietà.
5- Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 della Costituzione nella parte concernente il diritto di difesa ed eccesso di potere per violazione dei principi in materia di giusto procedimento .
Con la