TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-10-18, n. 202418064
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2024
N. 18064/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03710/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3710 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A T, rappresentato e difeso dagli avvocati S C C, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, corso del Rinascimento n.11;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,
• Del provvedimento del GSE Gestore di Servizi Energetici Prot. GSE/P20200006985 del 18.2.2020, comunicato a mezzo PEC ricevuta il 18.02.2020 avente ad oggetto “ procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D. Lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 239385, di potenza pari a 95,04 kW, sito in località Sessanta Campi, snc, nel Comune di Zevio (VR). Soggetto Responsabile: A T. Conclusione del procedimento” (doc. 1A).
• Della nota del GSE Gestore di Servizi Energetici Prot. GSE/P20200021061 del 19.05.2020, comunicato a mezzo PEC ricevuta il 19.05.2020 avente ad oggetto “ ID Verifica 2017-21649 – Procedimento di verifica, ai sensi della legge 129/2010 e dell'art. 42 del D. lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 239385, sito nel Comune di Zevio (VR) – Richiesta restituzione incentivi” (doc. 1B).
• Nonché di ogni altro atto antecedente preparatorio, presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche infra - procedimentale ed anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi incluso il verbale di ispezione redatto il 7 febbraio 2017, rilasciato alla parte in data 7 febbraio 2017 avente ad oggetto “ Verbale di sopralluogo FTV ” (doc. 2) e l'esito dell'ispezione del 26.1.2018 prot. GSE/P20180006218 comunicata a mezzo PEC avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D. Lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 239385, di potenza pari a 95,04 kW, sito in località Sessanta Campi, snc, nel Comune di Zevio (VR). Soggetto Responsabile: A T. Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni ” (doc. 3).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da T Alessandro il 4/5/2021:
PER L'ANNULLAMENTO,
• Del provvedimento del GSE Gestore di Servizi Energetici Prot. GSE/P20210000273 del 10.3.2021 (doc. 21), comunicato a mezzo PEC ricevuta il 18.03.2020 (doc. 21A) avente ad oggetto “ istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 239385, di potenza pari a 95,04 kW, sito in località Sessanta Campi, snc, nel Comune di Zevio (VR). Soggetto Responsabile: A T. Comunicazione di esito ”.
• Nonché di ogni altro atto antecedente preparatorio, presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche infra - procedimentale ed anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. R M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Camera di consiglio riconvocata il 27 marzo 2024;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente - imprenditore individuale – titolare dell’impianto fotovoltaico n. 239385, di potenza pari a 95,04 kW, ubicato in località Sessanta Campi, snc, nel Comune di Zevio (VR), per il quale ha richiesto al GSE - in data 29/10/2010 - l’ammissione ai benefici del Secondo Conto Energia, prorogati ex lege 129/2010, indicando, quale data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, il 30/12/2010.
Con successiva istanza - inoltrata al Gestore il 2/12/2011 – il Soggetto Responsabile ha richiesto il riconoscimento della tariffa incentivante spettante, ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. b)3 del DM 19/2/2007, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa " integrati architettonicamente -b3/1 ". Con nota n. FTV_326082 del 19/12/ 2011, il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,422 €/kwt e il successivo 21/2/2012, è stata sottoscritta dal GSE e dal Soggetto Responsabile la Convenzione n. T06F29911407 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/2/2007 (Secondo Conto Energia) e della Delibera n. 90/2007 dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Con nota n. GSE/P20170012495 del 2/2/2017, il Gestore ha comunicato al Soggetto Responsabile l'avvio di un procedimento di verifica ex art. 42 DLgs 28/2011, nell'ambito del quale, in data 7/2/2017, ICIM SpA, per conto del GSE, ha eseguito un sopralluogo presso l'impianto fotovoltaico. Con successiva comunicazione GSE/P20180006218 del 26/1/ 2018, ha sospeso il procedimento e chiesto al Soggetto Responsabile di fornire documentate osservazioni rispetto alle criticità rappresentate nelle risultanze ispettive. Ma la relativa risposta del 23/2/2018 – nella quale, tra l’altro, ha ribadito la richiesta, già formulata cautelarmente , di accedere, in subordine, al Quarto Conto Energia - veniva considerata inidonea a superare le irregolarità riscontrate.
Pertanto, il Gestore - con provvedimento n. GSE/P20200006985 del 18/2/2020 - ha comunicato al Soggetto Responsabile la decadenza dalla tariffa incentivante alla quale l’impianto era stato precedentemente ammesso.
Secondo il GSE, l’impianto fotovoltaico non è titolato al riconoscimento della tariffa incentivante ex L129/2010, ritenendo le violazioni accertate come ascrivibili al novero delle violazioni rilevanti di cui all’art 11, comma 1 DM 31/1/ 2014, in quanto :1) l’impianto non poteva essere qualificato come totalmente integrato architettonicamente ex art. 2, comma 1, lett. b3) del DM 19/2/2007, atteso che risultavano installati 152 moduli fotovoltaici in luogo dei 396 moduli dichiarati in sede di qualifica, per una potenza complessiva pari a 34,96 kwt anziché di 95,04 kwt ; 2) la comunicazione di fine lavori al Comune competente era avvenuta il 12/1/2011, anziché entro il 31/12/2010; 3) l’impianto non è stato considerato ultimato entro il 31/12/2010 poichè, all’epoca, non risultavano installati taluni componenti dell’apparato di connessione alla rete elettrica.
Con successiva nota n. GSE/P20200021061 del 19/5/2020, il GSE ha comunicato all’odierno ricorrente la richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti – quantificati in
€ 266.529,38 - da corrispondere entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
Con ricorso introduttivo depositato il 22/5/2020, il Soggetto Responsabile ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. GSE/P20200006985 del 18/2/2020 nonché gli altri atti indicati in epigrafe - richiedendo, altresì, tutela cautelare – in quanto aveva disposto la decadenza integrale dagli incentivi percepiti, anziché quella parziale , con contestuale ammissione al Quarto Conto Energia o, in subordine , l’accertamento del diritto ad essere ammesso al Quarto Conto Energia o, in ulteriore subordine, la decurtazione della tariffa precedentemente ammessa, in luogo della decadenza dall’incentivo previsto nel Secondo Conto Energia.
Si è costituito in resistenza il GSE.
All’esito della relativa udienza camerale, questa Sezione ha respinto - con ordinanza n. 4399/2020 del 30/12/2020 - l’istanza cautelare del ricorrente.
In pendenza di giudizio, è entrato in vigore il D.L. 76 del 16/7/ 2020 - cd. DL Semplificazioni - convertito in L 120 dell’11/9/2020. Il relativo art. 56 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
Con istanza in autotutela del 3/11/2020, il ricorrente ha, quindi, chiesto il riesame del provvedimento del 18/2/2020, in ragione del richiamato art. 56 commi 7 e 8 del DL 76/2020.
L’istanza veniva, però, respinta, con nota n. GSE/P20210000273 del 10/3/2021.
Il ricorrente - con gravame per motivi aggiunti, depositato il 4/5/2021 – ha impugnato la comunicazione del 10/3/2021 di esito negativo della richiesta di riesame del provvedimento del 18/2/2020, graduando i mezzi di ricorso e chiedendo l’annullamento della decisione di rigetto del GSE o – in subordine - il passaggio dal Secondo al Quarto Conto Energia o - in ulteriore subordine – l’ applicazione della decurtazione della tariffa originariamente ammessa, anziché la decadenza dal Secondo Conto Energia.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica, in vista dell’udienza pubblica del 28/2/2024.
La camera di consiglio è stata riconvocata il successivo 27/3/2024.
Ciò posto, va, preliminarmente, disattesa l’eccezione d’improcedibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti – formulata dal GSE, con memoria depositata il 25/1/2024 – il ricorrente avendo già soddisfatto la richiesta del 19/5/2020 di restituzione di tutti gli incentivi sino ad allora percepiti, mediante un piano di rateazione concordato con il Gestore.
Invero, nessuno degli atti depositati dalle parti costituite consente di ritenere che il ricorrente – restituendo € 266.529,38 in 25 tate