TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-10-22, n. 201502233
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N. 02233/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02003/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2015, proposto da:
H E J R, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via della Commenda, 41
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. 901/2015, emesso dalla Questura di Milano in data 11 giugno 2015 e notificato in data 24 giugno 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. H E J R ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 11.6.2015, e notificato il 24.6.2015, con cui si è disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di lavoro subordinato in attesa di occupazione.
A fondamento del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:
1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. 268/1998;
2°) sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 28 del D.lgs. 268/1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (9.9.2015).
L’udienza in Camera di Consiglio (fissata il 23.9.2015) per la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al 7.10.2015, e ciò in accoglimento della richiesta del difensore del ricorrente, il quale ha prospettato che l’Amministrazione avrebbe inteso definire in senso positivo per il sig. J R il procedimento di rinnovo del titolo oggetto del contendere.
Prima dell’udienza del 7 ottobre 2015, in effetti, il ricorrente ha depositato (29.9.2015) il provvedimento con cui la Questura di Milano ha revocato in autotutela il diniego di rinnovo, unitamente a una nota di accompagnamento dell’ufficio immigrazione nella quale si è affermata la sussistenza delle condizioni per disporre il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò illustrato, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese processuali, il Collegio dispone, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno dovrà corrispondere al ricorrente €. 500,00, oltre accessori.
Nella motivazione dell’impugnato diniego di rinnovo, infatti, l’Amministrazione non ha tenuto conto dei legami familiari (due figli minorenni) del ricorrente: profilo che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 202 del 18 luglio 2013) ha ritenuto dirimente nel giudizio di pericolosità sociale dello straniero e che, a fortiori , non avrebbe potuto ritenersi irrilevante nel caso del sig. J R.