TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-22, n. 202410355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-22, n. 202410355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410355
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 10355/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto da Med Sea Litter Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, G V, A T, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , intimata e non costituita in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica , intimato e non costituito in giudizio;
Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Tessennano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;
Comune di Tuscania, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;
Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. G16584 in data 11 dicembre 2023, recante « Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili" nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER» , nella sola parte in cui appone le prescrizioni riferite al traffico veicolare;

- della determinazione n. G13406 dell'11 ottobre 2023, recante « Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel comune di Arlena di Castro (VT), località Banditaccia, nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 Registro elenco progetti VIA: n. 031/2021 », nella sola parte in cui reca la seguente previsione: « la società ha fornito l'integrazione richiesta nel parere A.I.A. relativa a quanto richiesto da

ARPA

Lazio e che sulla base delle risultanze dello stesso, nonché dello studio di impatto odorigeno, pervenuti successivamente al rilascio del suddetto provvedimento di VIA, nell'ambito del rilascio del successivo provvedimento di PAUR, l'Area VIA competente possa correttamente valutare tali risultanze inserendo eventualmente le opportune prescrizioni, anche relative al traffico veicolare previsto in ingresso e in uscita dall'impianto, al fine della corretta futura gestione dell'impianto nel rispetto dell'ambiente e del territorio circostante
».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero della cultura, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nonché della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente con l’odierno gravame ha chiesto l’annullamento della determinazione n. G13406 dell’11 ottobre 2023, con cui la Regione Lazio ha emesso l’autorizzazione integrata ambientale (d’ora in poi, per brevità, A.I.A.), e della determinazione 11 dicembre 2023, n. G16584 concernente il “provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (d’ora in poi, per brevità, P.A.U.R.), nella sola parte in cui appone le prescrizioni riferite al traffico veicolare;
determinazioni, peraltro, già oggetto di gravame in seno ai ricorsi RR.GG. n. 10154/23 – 10951/23 – 11702/23 – 13412/23 – 13480/23, oggetto di riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva e definiti con coeva sentenza emanata dalla Sezione, all’esito della comune udienza di discussione del 3 aprile 2024.

In punto di fatto, occorre premettere che la Società Med Sea Litter Italia S.r.l., in data 20 marzo 2021, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto “ il progetto rientra nella tipologia elencata nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, lett.) n , denominata “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e nella tipologia elencata nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, alla lettera p) denominata “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”,
in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30 marzo 2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti.

L’intero complesso impiantistico risulta essere suddiviso in cinque ambiti e tratta 60.000 t/a di materiali provenienti dal recupero di rifiuti dal mare (marine litter) e dalle spiagge (beach litter) classificato con il codice EER 20 03 01, il sovvallo derivante da impianti di trattamento meccanico dei RSU classificato con codice E ER 1912 12, nonché le plastiche provenienti dalla raccolta differenziata classificate con i codici EER 15 01 02 e 15 01 06. L’impianto in esame è stato dimensionato per funzionare 310 giorni all’anno su due turni di 6 ore ciascuno, il quantitativo annuo di rifiuti trattabile è pari a 60.000,00 t/a, di cui il 57% di scarti non riciclabili da smaltire per un totale di 34.000,00 t/a. La realizzazione della suddetta piattaforma di recupero è prevista in un ambito di ex cava, localizzata a circa 1,5 km dal centro abitato di Arlena di Castro in direzione nord-est, e risulta essere ben collegata alla strada Provinciale 14.

Il progetto rientra nella categoria 5.3b) dell’allegato VIII parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto concerne la piattaforma di recupero e nella categoria 5.4 del medesimo allegato per la discarica e, pertanto, oggetto anche di autorizzazione integrata ambientale.

In sede di istruttoria il sito di intervento non ha registrato criticità per quanto concerne il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico, il Piano Territoriale Provinciale Generale di Viterbo (PTPG).

Relativamente al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), l’area oggetto di intervento interessa i sistemi del Paesaggio Naturale di Continuità e del Paesaggio Agrario di Continuità.

La zona in esame, poi, non risulta interessata da aree protette ne è soggetta a vincolo idrogeologico.

L’area della ex-cava, utilizzata per la localizzazione del nuovo progetto, è collocata in Zona E – Area agricola per cui la Società proponente ha evidenziato la necessità di una variante al P.R.G. comunale consistente nella perimetrazione dell’area di impianto in zona “F3 – Servizi tecnologici specializzati”.

In sede di conferenza di servizi il Comune di Arlena di Castro ha rilasciato il parere favorevole, già espresso dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 30 settembre 2020 e con successiva delibera n. 10 del 21 aprile 2022.

Con la determinazione n. G13406 dell’11 ottobre 2023, oggetto di gravame, la Regione Lazio ha emesso l’AIA (l’autorizzazione integrata ambientale), individuando delle puntuali prescrizioni dopo aver verificato:

- che la società ha dato riscontro puntuale al quadro sinottico riportato nella suddetta determinazione con particolare riferimento a quanto prescritto e indicato da

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