TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-23, n. 202400106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-23, n. 202400106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400106
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 00106/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2023 REG.RIC.

N. 00197/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da
Z L, P L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato D L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, via Cipro n. 13;
Centi C G L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Condominio "La Poligrafica", non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 197 del 2023, proposto da
F Margherita, Sinicco Carla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Centi C G L, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio “La Poligrafica”, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 194 del 2023:

del permesso di costruire n. 7/2022 del 22 marzo 2022 rilasciato dal Comune di Cortina d'Ampezzo al sig. Centi C G L per la “Realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921” in via Ria de Zeto n.7 identificato catastalmente al NCEU Fgl.69 p.ed. .1921 secondo gli elaborati di progetto allegati (in formato.pdf.p7m firmati digitalmente) in numero di n.3 tavole/elaborati protocollo rep_prov_bl/bl-supro/0289860 del 25/11/2021” e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, esecutivo o comunque connesso e conseguente, ancorché non conosciuto o non menzionato, a tale PDC n. 7/2022;

quanto al ricorso n. 197 del 2023:

per l'annullamento

- del permesso di costruire n. 7/2022 del 22 marzo 2022 rilasciato dal Comune di Cortina d'Ampezzo per la “Realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921” in via Ria de Zeto n.7 in Cortina d'Ampezzo e dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Cortina d'Ampezzo n.282 del 27 settembre 2021 per la “Realizzazione ascensore con nuovo ingresso” e di ogni atto presupposto, connesso conseguente quale il parere della Commissione Locale per il paesaggio acquisito il 27.8.21 e la relazione tecnica illustrativa ex art. 146 comma 7 Dlgs 42/2004 del 2.9.2021..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo, di Centi C G L e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con i ricorsi all’esame, riuniti in corso di causa per ragioni di connessione, gli odierni istanti, proprietari o titolari di altri diritti reali su appartamenti situati all’interno del Condominio “La Poligrafica” sito in Cortina d’Ampezzo, via Ria de Zeto n.7, hanno impugnato il permesso di costruire e (le signore F e Sinnico anche) l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune di Cortina D'Ampezzo al signor Centi C G L, proprietario dell’appartamento posto al terzo e ultimo piano (attico) dell’edificio, per la realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Lamentano, in particolare, i ricorrenti che il progetto presentato dal signor Centi (soggetto non residente nell’immobile) “prevede la costruzione di un corpo ascensore esterno sul lato nord del fabbricato condominiale, a servizio esclusivo del secondo e terzo piano. Il nuovo corpo dovrebbe essere costruito in aderenza alle terrazze ai piani secondo e terzo per tutta la loro profondità sicchè i fruitori delle stesse si troveranno un muro a ridosso del terrazzo, e la conseguente privazione dell’aria, della luce e della visuale. Per consentire il collegamento dell’ascensore alle unità abitative servite si prevede la modifica e trasformazione delle finestre delle scale condominiali che diverranno porte di accesso all’ascensore – e risulteranno oscurate. È prevista inoltre la realizzazione di due passerelle esterne per accedere al piano secondo e al piano terzo, la modifica del corpo scale, l’installazione di due montascale per raggiungere i piani dalla quota di sbarco delle fermate dell’ascensore e la realizzazione di un nuovo ingresso condominiale. La costruzione del volume ascensore rende necessario lo spostamento della canna fumaria condominiale sul lato nord del muro comune, corrente per tutta l’altezza dell’immobile di quattro piani (PT, P1, P2 e attico), del camino di sbocco della stessa e della caldaia che si trova collocata al piano primo su muro condominiale lato nord al fine di permetterne l’allacciamento alla nuova canna fumaria. Opere, queste che non sono rappresentate nell’autorizzazione paesaggistica, né nel permesso di costruire” (v. ric. F, ma analoghe allegazioni sono contenute nel ricorso Z).

I provvedimenti impugnati, secondo i ricorrenti, sarebbero illegittimi poiché prevedono la realizzazione di un ascensore su giardino/scoperto condominiale in appoggio a facciata condominiale, che andrebbe, pertanto, ad incidere su parti comuni dell’edificio, senza che il relativo progetto sia mai stato approvato da parte dell’assemblea condominiale e senza che il ricorrente abbia comprovato la sussistenza di situazioni di disabilità o di ridotta capacità motoria.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti e il signor Centi, replicando alle avverse censure e chiedendo il rigetto delle impugnative.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause riunite sono state poste in decisione.

I ricorsi all’esame meritano accoglimento nei termini di seguito indicati.

Il Collegio reputa fondate le censure, comuni ad

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