TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201603342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201603342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603342
Data del deposito : 5 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03775/2015 REG.RIC.

N. 03342/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03775/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2015, integrato da motivi aggiunti, sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2015, proposto da P F, P G M, G S, A M, P R, S N, R A, L S, M A, G F, S N, rappresentati e difesi dagli avv.ti G P e S P M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Roma, n. 156;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria d’Elia e A B, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;
l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Avellino, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli, l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per legge domiciliataria in Napoli, via A. Diaz, n. 11;

nei confronti di

V D L, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console n. 3;
M G D S, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
A L, rappresentato e difeso dall’avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 276;
T A, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Lipani in Napoli, Piazza Carità, n. 32;
F E B e A P, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Paparella e Pietro Marzano, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via A. Manzoni, n. 109/a;
L B, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Ricciuto, con domicilio presso lo studio del medesimo in Napoli, via Vecchia Poggioreale, n. 14;
V M, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Ricciuto, con domicilio presso lo studio del medesimo in Napoli, via Vecchia Poggioreale, n. 14;
T C, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Ricciuto, con domicilio presso lo studio del medesimo in Napoli, via Vecchia Poggioreale, n. 14;
A F, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Ricciuto, con domicilio presso lo studio del medesimo in Napoli, via Vecchia Poggioreale, n. 14;
S A, rappresentata e difesa dall’avv. I R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
C M, rappresentato e difeso dall’avv. B M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via Duomo, n. 61;
S C, I C, D'Amelio Rosa, A V, M E, V V, G M, Z G, O G, G S, C V, C L, M M, M T, M C, P L, C A, R E, B F, S P, C M, T R, D G, A V, F C, M A, M N, C M A, R L, M F, D P C, C M, P M i A, G A, C L, P F, R M, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento:

a) del verbale di proclamazione degli eletti con cui l'Ufficio Elettore Regionale presso la Corte di Appello di Napoli in data 18 giugno 2015 ha proclamato eletto a Presidente della Regione Campania il sig. V D L e in data 24 giugno 2015 eletti a Consiglieri Regionali della Campania gli altri controinteressati a seguito delle elezioni regionali della Campania svoltesi in data 31 maggio 2015, in uno con tutti gli allegati al predetto verbale;

b) del provvedimento con cui l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli ha ammesso alle predette elezioni regionali la candidatura a presidente della Regione Campania del sig. V D L;

c) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale Avellino ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali di seguito indicate: "Campania Libera D L Presidente", "D L Presidente" e "Davvero Ecolgia &
Diritti Verdi”;

d) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Benevento ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali di seguito indicate: "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi" e "Italia dei Valori”;

e) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Caserta ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali di seguito indicate: "Partito Socialista Italiano PSI", "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi, "Italia dei Valori";

f) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Napoli ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali seguito indicate: "Campania Libera D L Presidente", "D L Presidente" ,"Partito Socialista Italiano PSI", "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi" e "Campania in # Rete D L Presidente”;

g) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Salerno ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali di seguito indicate: "Partito Socialista Italiano PSI", "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi” e "Italia dei Valori”;

h) gli altri atti dell'intero procedimento elettorale;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 novembre 2015:

j) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Napoli ha ammesso alle predette elezioni regionali le liste circoscrizionali di seguito indicate: "Partito Democratico”, "Italia dei Valori” e “Unione di Centro”;

con conseguente annullamento e ripetizione delle elezioni regionali della Campania che hanno avuto luogo in data 31 maggio 2015.


Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Avellino, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Salerno, nonché dei controinteressati V D L, M G D S, A L, T A, F E B, A P, L B, V M, T C, A F, S A, C M, ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 la Dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. In data 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per la Regione Campania, in esito alle quali l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, in data 18 giugno 2015, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato V D L, nonché, successivamente alla ripartizione dei seggi consiliari alla stregua dei criteri definiti con la l.r. n. 4 del 2009 e s.m.i., ha proclamato eletti alla carica di consiglieri regionali i controinteressati indicati in epigrafe.

B. Nello specifico, in relazione alla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, il prefato Ufficio, constatato il conseguimento di 22 seggi da parte delle liste collegate al candidato presidente eletto, ha proceduto all’attribuzione alle medesime di ulteriori 8 seggi, in applicazione del premio di maggioranza.

C. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, P F, P G M, G S, A M, P R, S N, R A, L S, M A, G F e S N – nella dedotta qualità di cittadini elettori e candidati non eletti alla carica di consiglieri regionali – hanno agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con conseguente integrale caducazione della procedura elettorale e rinnovo della stessa. Le deduzioni articolate nel ricorso introduttivo sono state reiterate e specificate con il ricorso per motivi aggiunti proposto successivamente al deposito di ulteriore documentazione da parte delle amministrazioni competenti in ottemperanza al decreto presidenziale n. 1781 del 22 luglio 2015.

D. Le deduzioni di parte ricorrente sono incentrate su due contestazioni, segnatamente riferite alla ammissione della candidatura alla carica di Presidente del Dott. V D L ed alla ammissione di molte liste circoscrizionali collegate al suindicato candidato.

D1. Quanto al primo profilo, è stata censurata l’omessa esclusione del candidato eletto alla carica di Presidente in quanto la autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai Signori Carmelo Mastursi e Vincenzo Luciano in calce alla "Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale" in favore del dott. D L risulta priva della indicazione del luogo in cui tale autenticazione è avvenuta. Nel ricostruire la disciplina di riferimento, con puntuale indicazione delle specifiche disposizioni richiamate dalla normativa regionale, la difesa dei ricorrenti ha lamentato la violazione dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990 che, nell'individuare i soggetti legittimati all'autenticazione, impone, al secondo comma, che: «L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sicché, in applicazione di tale previsione, come sostituita dall'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il pubblico ufficiale autenticante avrebbe dovuto indicare il luogo dell’autenticazione. L’omissione di tale indicazione nell’attestazione del luogo, in quanto concernente un elemento essenziale dell’atto, direttamente incide sulla validità dello stesso, assumendo una connotazione non meramente formale ma sostanziale dell’attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale. Su tali basi, in considerazione del necessario collegamento che deve sussistere tra il candidato presidente e le liste circoscrizionali, i ricorrenti hanno concluso per l’esclusione delle liste circoscrizionali collegate al Dott. D L, stante la nullità della candidatura di quest’ultimo.

D2. La seconda deduzione – diretta a censurare l’illegittimità della ammissione di numerose liste circoscrizionali collegate al Presidente eletto Dott. D L – muove dalla riscontrata assenza, nell’autenticazione relativa alla sottoscrizione delle specifiche accettazioni di candidatura individuate (illustrate nella tabella riepilogativa riportata alle pagg. 13, 14, 15, 16 e 17 della memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 9 gennaio 2016), della indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore, essendosi limitato il pubblico ufficiale ad attestare la certezza dell'identità, all’uopo utilizzando appunto la dicitura «della cui identità sono certo». Il nucleo della contestazione è incentrato sull’interpretazione dell’art. 21, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000 che non consente di prescindere dal previo accertamento dell’identità del dichiarante secondo le specifiche modalità contemplate. La conclusione, supportata sul piano argomentativo dall’applicazione dei consolidati canoni ermeneutici, consente di escludere, ad avviso della difesa dei ricorrenti, la possibilità di surrogare la sia pur sintetica descrizione delle modalità identificative attraverso il ricorso alla generica formula sopra indicata («della cui identità sono certo») che nulla consente di inferire in merito alle modalità di identificazione. Su tali basi, la difesa dei ricorrenti ha dedotto la nullità delle accettazioni di candidatura contestate che in ragione della diretta incidenza sulle varie liste interessate nelle singole circoscrizioni, nonché della incidenza di queste ultime sui risultati elettorali, determina il travolgimento integrale della consultazione.

Nello specifico, la difesa dei ricorrenti ha rilevato:

1) che, con riferimento alla circoscrizione di Caserta (a cui risultano assegnati 8 seggi), per effetto del vizio che inficia le candidature:

a) sono state illegittimamente ammesse le liste "Partito Socialista Italiano PSI' e "Italia dei Valori' ;
ciò in quanto la cancellazione delle candidate indicate, facendo venir meno la proporzione imposta dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 4 del 2009 (relativo alla c.d. rappresentanza di genere), avrebbe comportato l'esclusione della lista comminata dal successivo comma 4;

b) avrebbe dovuto essere esclusa anche la lista "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi', in applicazione dell’art. 9, comma 5, legge n. 108 del 1968, posto che l'esclusione dei candidati indicati avrebbe comportato la riduzione ad un numero di candidati inferiore al minimo previsto;

2) che, con riferimento alla circoscrizione di Salerno (a cui risultano assegnati 9 seggi), per effetto del vizio che inficia le candidature:

a) avrebbero dovuto essere escluse le liste "Partito Socialista Italiano PSI' e "Italia dei Valori', in quanto la cancellazione delle candidate indicate, facendo venir meno la proporzione imposta dall'art. 10, comma 2, della 1.r. n. 4 del 2009, avrebbe comportato l'esclusione della lista comminata dal successivo comma 4;

b) avrebbe dovuto essere esclusa la lista "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi', in quanto l'esclusione dei candidati indicati avrebbe comportato la riduzione ad un numero di candidati inferiore al minimo previsto dalla legge;

3) che, con riferimento alla circoscrizione di Napoli (a cui risultano assegnati 27 seggi), per effetto del vizio che inficia le candidature, avrebbero dovuto essere escluse le liste "Campania Libera D L Presidente","D L Presidente", "Partito Socialista Italiano PSI', "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi', "Partito Democratico"," Unione di Centro" e "Italia dei Valori', in quanto l'esclusione dei candidati indicati avrebbe comportato la riduzione ad un numero di candidati inferiore al minimo previsto dalla legge;

4) che, con riferimento alla circoscrizione di Benevento (a cui risultano assegnati 2 seggi), per effetto del vizio che inficia le candidature, avrebbero dovuto essere escluse le liste “Davvero Ecologia &
Diritti Verdi” e “Italia dei Valori”, in quanto l'esclusione dei candidati indicati avrebbe comportato la riduzione ad un numero di candidati inferiore al minimo previsto dalla legge;

5) con precipuo riferimento alle liste "Italia dei Valori", "Partito Socialista Italiano" e "Davvero Ecologia &
Diritti Verdi" il venir meno del presupposto della contemporanea presenza della medesima lista in almeno tre circoscrizioni (art. 3, comma 1, l.r. Campania n. 4 del 2009), avrebbe comportato l’estensione della esclusione con riguardo a tutte le restanti circoscrizioni.

E. In considerazione dello scarto tra i voti riportati dal candidato D L e quelli ripostati dal secondo candidato alla medesima carica, pari a 66.466 voti, del numero di voti complessivamente conseguito dalle liste collegate al Presidente eletto ( pari a 917.395 voti), del numero di voti complessivamente conseguito dalle liste in contestazione che avrebbero dovuto essere escluse (pari a 411.338), del rapporto, pari al 20%, tra tale ultimo dato ed i voti validamente espressi in tutta la Regione (2.277.154), rendono evidente, ad avviso dei ricorrenti, l’incidenza delle illegittimità sull’intera competizione elettorale, stante il perturbamento diffuso del consenso espresso dagli elettori i quali, laddove le liste illegittimamente ammesse fossero state escluse, avrebbero esercitato una diversa opzione di voto.

F. La Regione Campania si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

G. Si sono costituiti in giudizio anche l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, nonché gli Uffici Elettorali Circoscrizionali presso i Tribunali di Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Napoli e Salerno. La difesa erariale ha eccepito la carenza della legittimazione passiva in capo alle amministrazioni statali, chiedendo, pertanto, la relativa estromissione dal giudizio, nonché concluso per il rigetto del ricorso nel merito.

H. Del pari, si sono costituiti in giudizio i controinteressati in epigrafe indicati. Le relative difese hanno sollevato preliminari eccezioni, complessivamente dirette a contestare: 1) l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i soggetti che hanno proposto l’impugnativa;
ciò in quanto tutti i ricorrenti hanno azionato l’interesse strumentale all’annullamento dell’elezione regionale ed al conseguente rinnovo delle operazioni elettorali ma uno di loro, l’Ing. P F, ha proposto un autonomo e precedente ricorso innanzi al T.A.R. Campania, iscritto al numero di R.G. 3746 del 2015, con il quale ha azionato un interesse pretensivo al seggio elettorale, confliggente, dunque, con quello azionato con il ricorso collettivo;
2) inammissibilità per genericità delle deduzioni e per omessa dimostrazione in merito al superamento della prova di resistenza;
3) inammissibilità per omessa notificazione del ricorso alla Sign.ra M G D S, eletta consigliere regionale nella lista “Forza Italia”;
4) improcedibilità per omessa notificazione de ricorso ai membri della Giunta Regionale ed candidati consiglieri non eletti delle liste ammesse al riparto dei seggi. Nel merito, le difese dei controinteressati hanno concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato.

I. Con atto depositato in data 2 novembre 2015 l’Ing. P F ha rinunciato al ricorso introduttivo del presente giudizio.

J. Con atto per motivi aggiunti depositato in data 10 novembre 2015 sono state ribadite le deduzioni già articolate con ricorso introduttivo e l'impugnazione è stata estesa anche ai provvedimenti con cui l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Napoli relativamente all’ammissione delle liste "Partito Democratico", "Italia dei Valori' e "Unione di Centro", con reiterazione delle richieste istruttorie in ragione dell’omessa produzione da parte delle amministrazioni interessate di tutta la documentazione di cui al decreto presidenziale n. 1781/15 del 22 luglio 2015.

K. Con ordinanza collegiale n. 401 del 27 gennaio 2016, il Collegio, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio ne ha disposto l’integrazione con riferimento ai consiglieri regionali eletti Maurizio Petracca, Giovanni Zannini, Gennaro Saiello e Michele Schiano Di Visconti, nonché a tutti i componenti della Giunta regionale, all’uopo assegnando alla parte ricorrente il termine per procedere all’adempimento e fissando per la definizione del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2016. Successivamente, con ordinanza collegiale n. 1483 del 22 marzo 2016 è stata disposta una ulteriore integrazione del contraddittorio, relativamente all’Avv. C M in considerazione della sopravvenienza costituita dalla nomina del medesimo ad assessore regionale allo sviluppo e promozione turismo con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 15 febbraio 2016.

L. All’udienza pubblica del 5 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalle difese delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati.

1.1. Tra queste, carattere prioritario riveste l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, articolata sulla base del conflitto di interessi sussistente tra i soggetti che hanno proposto l’impugnativa. L’eccezione, infatti, è incentrata sul rilievo che l’interesse strumentale all’annullamento dell’elezione regionale ed al conseguente rinnovo delle operazioni elettorali azionato dai ricorrenti è incompatibile con la distinta, autonoma e precedente proposizione da parte di uno di loro, l’Ing. P F, di un ricorso, iscritto al numero di R.G. 3746 del 2015, allo stato pendente innanzi a questo Tribunale, con il quale il medesimo ha azionato un interesse pretensivo al seggio elettorale. Il conflitto preclusivo all’ammissibilità del ricorso collettivo viene, dunque, radicato nella domanda di correzione avanzata dal F in quel giudizio che presuppone la conservazione dei risultati elettorali, preclusa da un eventuale accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio. In tale quadro, la difesa del controinteressato Dott. D L ha sviluppato argomentazioni ulteriori, rilevando l’inidoneità della rinuncia al presente giudizio da parte del F (depositata in data 2 novembre 2015) a sanare la preclusione, in quanto, in disparte ulteriori considerazioni (omessa notificazione dell’atto a tutte le parti del giudizio e possibilità di opposizione), la rinuncia non produce effetti retroattivi, risultando inidonea a rimuovere il conflitto di interessi emergente tra i ricorrenti collettivi originari, tenuto conto, peraltro, del principio generale in forza del quale le condizioni dell’azione devono sussistere sin dal momento della proposizione del ricorso e permanere sino al momento della decisione.

1.2. L’eccezione non merita accoglimento.

1.3. Il Collegio condivide le considerazioni sviluppate dalle difese dei controinteressati in merito agli effetti della rinuncia al giudizio, in specie con riguardo alla inidoneità di tale atto sopravvenuto a superare una originaria inammissibilità incentrata sulla valutazione degli interessi sottesi alla proposizione dell’azione.

1.4. Non può essere condiviso, però, l’assunto dal quale muove l’eccezione e, del pari, non possono esserne condivise le conclusioni.

1.5. Le condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, da individuare nella identità di petitum e causa petendi e nella assenza di conflitti di interesse tra i ricorrenti, non possono che essere valutate in relazione al giudizio proposto collettivamente.

1.6. Tutta la elaborazione giurisprudenziale – anche gli orientamenti più rigorosi attenti al risultato concreto dell’impugnativa – riferiscono la verifica all’ambito del giudizio.

1.7. Nel caso che ne occupa, alcun conflitto di interessi sussista tra i ricorrenti i quali hanno tutti agito perseguendo il medesimo interesse strumentale alla ripetizione delle elezioni.

1.8. Riconnettere, come pretendono i controinteressati, una valenza preclusiva all’ammissibilità del ricorso collettivo ad un distinto e separato giudizio proposto in via autonoma da uno soltanto di essi non solo integrerebbe una sostanziale e grave lesione della tutela dell’interesse ascrivibile in capo ai ricorrenti collettivi, del tutto ingiustificata anche alla luce della assenza di elementi certi di conoscenza e conoscibilità del potenziale conflitto, ma non risulterebbe neanche coerente con la struttura e le caratteristiche del ricorso collettivo.

1.9. Resta attuale, infatti, la posizione espressa dalla consolidata giurisprudenza, anche del Giudice d’appello, in merito all’autonomia delle singole azioni che caratterizzano il ricorso collettivo, con la conseguenza che eventuali cause di inammissibilità che investano la posizione di alcuni ricorrenti non si estendono agli altri (Cons. Giust. Sic., 25 febbraio 1999, n. 48;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 14 ottobre 2010, n. 32816).

1.10. Il distinto ricorso proposto dal F, dunque, in assenza dell’atto di rinuncia (idoneo, comunque, a far desumere, anche in mancanza delle formalità previste dall’art. 84, comma 4 c.p.a., la sopravvenuta di carenza di interesse alla decisione) avrebbe potuto fondare una declaratoria di inammissibilità riferita alla posizione da lui assunta nel ricorso collettivo senza possibilità di incidenze lesive sugli altri ricorrenti collettivi.

1.11. Appurata, pertanto, l’assenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti collettivi nel giudizio de quo, la posizione del F con riguardo all’azione da lui proposta con l’autonomo e distinto ricorso attualmente pendente non è dissimile da quella degli altri candidati che hanno agito, con analoghi gravami, per la correzione dei risultati delle consultazioni, sui quali pure si andrebbero a riverberare gli effetti di un eventuale accoglimento del presente giudizio.

2. Le difese di alcuni controinteressati hanno dedotto inoltre l’eccezione di inammissibilità per genericità delle censure ed omessa dimostrazione in ordine al superamento della prova di resistenza.

2.1. L’eccezione si palesa infondata e ciò sia in quanto l’interesse azionato dai ricorrenti (che hanno agito nella duplice qualità di cittadini elettori e di candidati non eletti) è quello strumentale al rinnovamento integrale della competizione, risultando, quindi, del tutto inconferente il riferimento alla c.d. prova di resistenza, sia in quanto la difesa dei ricorrenti ha dettagliatamente illustrato il vantaggio giuridico perseguito. Le deduzioni articolate dalla difesa dei ricorrenti, inoltre, presentano un apprezzabile livello di approfondimento ed individuano con precisione il nucleo delle contestazioni, con puntuale indicazione anche delle disposizioni poste a fondamento delle censure.

3. Con riferimento al profilo di inammissibilità sollevato dalla difesa della controinteressata M G D S, il Collegio reputa sufficiente rilevare che emerge per tabulas dalla documentazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti (pag. 26 delle produzioni di parte ricorrente del 12 settembre 2015) che l’atto è stato ritualmente notificato presso la residenza dell’interessata e ritirato da persona convivente. In ogni caso, non può che convenirsi con la difesa dei ricorrenti quanto all’effetto sanante correlato alla costituzione in giudizio della Di Scala, in specie considerando che tale costituzione non è avvenuta al solo fine di far valere tale contestazione, avendo la relativa difesa sviluppato controdeduzioni di più ampia portata.

5. Il Collegio ritiene di prescindere dalle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dei controinteressati, come pure dalla sopravvenienza rappresentata dalla difesa dell’amministrazione regionale, costituita dalla proclamazione del consigliere Francesco Todisco, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

6. Con il primo motivo di ricorso è stata censurata l’omessa esclusione del candidato eletto alla carica di Presidente in quanto la autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai Signori Carmelo Mastursi e Vincenzo Luciano in calce alla "Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale" in favore del dott. D L risulta priva della indicazione del luogo in cui tale autenticazione è avvenuta.

6.1. E’ vero che in precedenza il Collegio ha evidenziato che a seguito dell’abrogazione espressa della legge 4 gennaio 1968, n. 15 alla luce del disposto dell’art. 77 del d.P.R. n. 445 del 2000, la disciplina applicabile risulta quella di cui al medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, che definisce l’autenticazione di sottoscrizione come “l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive”. E’ altrettanto vero che a tal fine si è anche fatto riferimento al secondo comma ultima parte dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000. Sul punto si è richiamata la precedente univoca, consolidata giurisprudenza – puntualmente illustrata dalla difesa di parte ricorrente – che dà un rilievo non meramente formale al procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni, al fine di impedire abusi e contraffazioni (cfr., ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, 12 maggio 2014, n. 263;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 7 maggio 2015, n. 446;
T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II 10 settembre 2015, n. 1221;
Cons. St., sez. V 28 gennaio 2005, n. 187). In questa direzione si era già fatta presente la necessità di garantire le modalità di autenticazione con il rispetto dei requisiti prescritti non solo in via formale ma anche da un punto di vista sostanziale, in quanto diretti a garantire la sicura certezza circa la provenienza della presentazione della candidatura da parte di chi figura averla sottoscritta.

6.2. E’ da notare però che questi criteri interpretativi, sia di natura formale che sostanziale, sono stati di recente sottoposti a riconsiderazione dalla giurisprudenza della terza sezione del Consiglio di Stato, che, nel procedimento interpretativo, ha teso a valorizzare il principio del “favor partecipationis” (cfr., ex multis, sentenze n. 1985 e n. 1987 del 16 maggio 2016).

In specifico, muovendo dalla considerazione che a seguito della abrogazione della l. n. 15 del 1968 in sede interpretativa non può che considerarsi preferibile l’applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, l’orientamento sopra richiamato ha escluso la possibilità di ritenere applicabile anche il secondo comma della medesima disposizione (per ragioni di carattere letterale, in quanto i due commi hanno un oggetto affatto differente e solo il primo si riferisce alla presentazione dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione e per ragioni di carattere teleologico, giacché “le modalità di presentazione agli organi delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 -richiamato dal comma 1 dell’art. 14 – sono connotate da una minore rigidità formale e da una maggiore speditezza, ciò che informa il contenzioso elettorale e consente vi sia, senza ulteriori formalità, la sottoscrizione dell’interessato in presenza del soggetto addetto”. Su tali basi, il Giudice d’appello ha evidenziato che il comma 1 dell’art. 21 sopra citato si applica a tutte le istanze e alle dichiarazioni di notorietà da presentarsi alle pubbliche amministrazioni, con modalità che, evidentemente, possono anche accordarsi e contemperarsi con la generale definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000, dovendosi, comunque, escludere l’operatività del secondo comma che costituisce l’eccezione.

6.3. Soprattutto con la sentenza n. 2244 del 2016, il Consiglio di Stato ha tenuto ulteriormente a ribadire la solidità della propria opzione interpretativa, ritenendo presupposto del procedimento ermeneutico proprio l’anzidetto principio del “favor partecipationis”;
proprio per questo motivo ha rimarcato la necessità del minor aggravamento delle forme nella materia elettorale, ritenendo, comunque, che, in ogni modo, non verrebbero attenuate “le esigenze di certezza e di fede pubblica, che devono contraddistinguere la competizione elettorale, ma consente la partecipazione democratica secondo un criterio di proporzionalità dei mezzi e delle procedure rispetto alla finalità perseguita, evitando che il rispetto delle forme divenga fine a se stesso, laddove i requisiti sostanziali comunque sussistano”.

6.4. In relazione al predetto orientamento del Consiglio di Stato, da considerarsi ormai consolidato, il Collegio non può fare diversamente se non applicare nel presente giudizio le coordinate ermeneutiche tracciate dal Giudice d’Appello, addivenendo, pertanto, al rigetto della censura.

6.5. Nel caso che ne occupa, è da specificare che l’autenticazione riferita alla candidatura del Presidente D L reca il timbro del consigliere della Provincia di Salerno con indicazione del relativo nominativo, non assumendo, pertanto, portata invalidante l’omessa specifica indicazione del luogo in cui l’autenticazione è avvenuta;
in particolare, assume rilievo che il potere di autenticazione discende direttamente dalla legge e, nella fattispecie, non vi è alcun dubbio che l’autenticazione è eseguita da un soggetto legittimato, non contestandosi, peraltro, dalla difesa dei ricorrenti che l’autenticazione fosse avvenuta in un luogo diverso dalla città di Salerno.

7. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata l’omessa indicazione, nell’autenticazione relativa alla sottoscrizione delle specifiche accettazioni di candidatura individuate (illustrate nella tabella riepilogativa riportata alle pagg. 13, 14, 15, 16 e 17 della memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 9 gennaio 2016), della indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore, essendosi limitato il pubblico ufficiale ad attestare la certezza dell'identità, all’uopo utilizzando appunto la dicitura «della cui identità sono certo».

7.1. La censura sottende, quindi, la risoluzione della quaestio iuris afferente alla necessità che la modalità di identificazione “per conoscenza personale” contemplata dall’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 integri la formula “della cui dicitura sono certo”.

7.2. La questione ha costituito oggetto di analisi nella sentenza del Consiglio di Stato n. 22 gennaio 2014, n. 282, con la quale può ritenersi avviato quel processo evolutivo successivamente consolidatosi con l’orientamento richiamato nei precedenti capi della presente pronuncia.

7.3. E’ stato evidenziato, infatti, che ciò che rileva al fine del perfezionamento del procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni è che l’identità dei sottoscrittori sia stata, in un modo o nell’altro (per conoscenza personale ovvero tramite documento identificativo), effettivamente accertata e che di tale accertamento sia dato atto. La prescrizione, pure contenuta nel testo della disposizione normativa, secondo cui "l’autenticazione è redatta … indicando le modalità di identificazione", pertanto, non va intesa alla lettera, non essendo compresa l’indicazione delle modalità di identificazione tra le cosiddette forme sostanziali, essenziali per la validità del procedimento di autenticazione, in specie considerando che l’indicazione delle modalità di identificazione costituisce elemento che nulla aggiunge alla certezza dell’operazione compiuta dal pubblico ufficiale. In altri termini, la formula “per conoscenza personale" è da ritenersi assolta ed integrata attraverso l'uso della dicitura "della cui identità sono certo" (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell'identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e diretta del medesimo.

8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati in quanto infondati.

9. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite si ravvisano i presupposti per disporre l’integrale integrale compensazione tra le parti, alla luce delle problematiche interpretative implicate.

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