TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2024-07-17, n. 202414589
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Pubblicato il 17/07/2024
N. 14589/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5044 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di San Gennaro Vesuviano (Na) – Ufficio Anagrafe /Stato Civile, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sull’ordinanza RG n. -OMISSIS- in data 11/05/2022, con cui il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 e segg. CPA;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, notificato in data 29.4.2024 e depositato il 6.5.2024, i dieci ricorrenti indicati in epigrafe agiscono in giudizio, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, n. 744/23, sul procedimento R.G. -OMISSIS-, pubblicata in data 11/05/2022, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 1.4.2023, con cui i predetti venivano dichiarati di nazionalità italiana, per trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per discendenza dell’avo emigrato in Brasile e mai naturalizzato brasiliano.
I predetti lamentano che l’Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente – nel caso in esame il Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) –non abbia a tutt’oggi provveduto, nonostante i numerosi solleciti e, pertanto, chiedono al Collegio di ordinare all’Amministrazione di dare pronta e piena esecuzione all’ordinanza in parola e pertanto di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei predetti, nonché alle eventuali comunicazioni all’autorità consolare;chiedono altresì che sia disposta la nomina di un Commissario ad Acta, per il caso di persistente inottemperanza;vinte le spese.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
In data 18.6.2024 i ricorrenti hanno rappresentato che, nelle more, è stata data esecuzione alla pronuncia in questione, avendo il Comune provveduto agli adempimenti di competenza in data 25.5.2024, insistono tuttavia per la refusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, adducendo, a giustificazione, le difficoltà dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, ed in particolare di alcune Regioni, a fronteggiare lo straordinario carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla necessità di provvedere agli adempimenti richiesti per l’esecuzione di un elevatissimo numero di ordinanze che dichiarano la cittadinanza italiana iure sanguinis , che presuppone una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione (risalente anche di secoli) che comportano inevitabili allungamenti dei tempi per la conclusione della procedura.
si aggiunge al carico di lavoro ordinario (a detrimento degli altri servizi demografici di anagrafe, leva elettorale etc. con conseguente pregiudizio per i cittadini residenti nel Comune),
Comuni della Regione Veneto che rischiano la paralisi dei servizi demografici, lo stato di difficoltà alla Prefettura ed al Ministero dell’Interno.
Al riguardo adduce l’impossibilità di evadere in tempi brevi un elevatissimo numero di richieste di trascrizione di atti di nascite, matrimoni, divorzi, di discendenti (fino alla sesta generazione) – con onerose ricerche d’archivio e contatti con gli interessati e loro associazioni - di connazionali emigrati precisando che i relativi adempimenti comportano un’attività esecutiva complessa che “non si limita soltanto alla pedissequa iscrizione, ma richiede una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione (risalente anche di secoli) che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura” . In sostanza “l'attività dei Servizi Demografici, con riguardo ai cittadini italiani "iure sanguinis", non si esaurisce con il controllo formale degli atti, la ricostruzione della genealogia, la trascrizione degli atti, l'apposizione delle annotazioni, la comunicazione ai Consolati ma comporta anche adempimenti anagrafici, elettorali e di leva ”.
Alla camera di consiglio del 10.7.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che dare atto della cessazione della materia del contendere - come concordemente richiesto dalle parti – risultando dalla documentazione depositata in atti che l’Ufficiale dello stato civile ha provveduto ad effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di competenza nei relativi registri, dando completa esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma di cui reclamava l’ottemperanza con il ricorso in esame.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, come già disposto in numerosi contenziosi analoghi, data la difficoltà di far fronte alle numerosissime domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e l’impossibilità, in carenza di organico, di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione all’ordinanze rese con rito sommario ex art 702 ter cpc che si limitano a dichiarare la nazionalità italiana dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe – che possono risalire fino alla sesta generazione - senza specificare il rapporto di parentela dei soggetti interessati, sulla base della documentazione prodotta in quel giudizio, ordinando all’Ufficiale dello stato civile di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei relativi registri (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, 13662/2024 e 13664/2024;n. 14161/2024).
L’Ufficiale dello Stato civile chiamato a dare esecuzione alle pronunce che dichiarano la cittadinanza per trasmissione da lontani avi emigrati nel secolo scorso oltreoceano in virtù di un rapporto di discendenza genericamente affermato sulla base degli atti depositati in quel giudizio è perciò gravato dell’onere di ricostruire l’effettiva rete dei reale rapporti familiari che determinano il legame di discendenza, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, spesso costituita da atti formati all’estero, incontrando le difficoltà esecutive ripetutamente rappresentate da piccoli Comuni (talvolta peraltro ulteriormente complicati dalla gestione delle relative pratiche, ad esempio, per quanto riguarda le questioni relative all’attribuzione del cognome o all’intervento di mutamenti di stato di congiunti più o meno prossimi).
Si tratta di difficoltà determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l’esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell’attività dei Consolati all’estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi.
Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d’attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili ritardi.
Alla luce delle circostanze soprarichiamate va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.