TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-16, n. 201512982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-16, n. 201512982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512982
Data del deposito : 16 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13239/2014 REG.RIC.

N. 12982/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13239/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13239 del 2014, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv. F T, F S, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

V T, N M, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

determinazione del 14.07.14 recante l'approvazione della graduatoria della prova selettiva del concorso a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di stato;

dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte;

dei verbali, non conosciuti, stilati in esito alle prove preselettive;

dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione;

per quanto occorrer possa del bando di concorso interno;

di ogni atto comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’istante chiede l’annullamento della determinazione in oggetto di approvazione della graduatoria della prova preselettiva del concorso interno a 1.400 posti del ruolo degli ispettori di polizia e degli atti comunque connessi.

Premette in fatto:

il Ministero dell’Interno ha bandito, con il d.m. del 24 settembre 2013, un concorso interno per titoli ed esami a 1.400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore del ruolo della Polizia di Stato che prevedeva lo svolgimento di una prova scritta, seguita da un accertamento sulle qualità attitudinali e,da ultimo, di una prova orale su nozioni di diritto amministrativo e diritto civile.

Il bando prevedeva anche l’eventuale svolgimento di una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta qualora le domande fossero superiori a 5.000 unità;

Dato l’ingente numero di domande di partecipazione veniva indetta la prova preselettiva che veniva svolta, dopo un rinvio, secondo un diario stabilito in data 18.4.2014, che prevedeva luoghi ed orari diversi, indicati a seconda dei gruppi predeterminati;

L’istante partecipava alla prova consistente nella risposta a 80 test a risposta multipla relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

I quesiti oggetto della prova venivano pubblicati 45 giorni prima del suo svolgimento in ragione di mille per ciascuna materia;

A seguito dell’approvazione della relativa graduatoria il ricorrente apprendeva di essersi posizionato al 7097 posto con un punteggio pari a 14,34.

A seguito dell’esercizio dell’accesso agli atti, l’istante ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Con il primo motivo di gravame l’istante, premesso che l’art. 97 della Costituzione sancisce il principio per cui per accedere agli uffici pubblici, occorre superare una selezione di natura concorsuale, ritiene illegittima la prova preselettiva poiché svoltasi in una molteplicità di sessioni, a distanza di giorni e di tempo l’una dall’altra, ledendo in modo la par condicio dei candidati.

Sarebbero violati i principi della contestualità della prova ed i principi della imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

La censura è priva di pregio poiché la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso la possibilità di svolgere prove preselettive nell’ipotesi di numeri ingenti di partecipazione al concorso, in perfetta adesione al principio di accesso tramite concorso ex art. 97 Cost..

Questa sezione ha ritenuto, inoltre, legittima la previsione del bando di concorso di consentire una preselezione prima dello svolgimento delle prove scritte, in ossequio al criterio di risparmio di spesa nella procedura concorsuale, anche in considerazione che il numero dei candidati ammessi è in ogni caso pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per cui non vi è pregiudizio per la scelta dei candidati più validi (ordinanza n. 5478/2014 resa in caso analogo).

Nell’ ipotesi per cui è causa, a fronte di oltre 20.000 domande di partecipazione, l’amministrazione ha stabilito in 7.000 il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, numero pari ad oltre 5 volte il numero dei posti messi a concorso.

Parimenti privo di pregio è il rilievo sullo svolgimento concreto della prova preselettiva poiché l’amministrazione ha il potere di organizzare le prove concorsuali, soprattutto in caso di numeri ingenti, rientrando nella sua discrezionalità la determinazione delle modalità di svolgimento delle prove, naturalmente nei limiti rigorosi del rispetto del principio di par condicio dei candidati e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che lo stesso bando avesse previsto all’art.5, la possibilità di svolgere la prova per gruppi predeterminati in una o più sedi ed in giorni diversi, disposizione che non è stata immediatamente impugnata in quanto direttamente lesiva, essendo vincolante sia per i candidati che per l’amministrazione medesima, il profilo della lesione della par condicio per eventuali “fughe di notizie” in relazione all’apertura, in orari diversi, delle buste non appare configurabile in quanto lo stesso ricorrente, avendo sostenuto le prove nella sessione pomeridiana, avrebbe potuto essere avvantaggiato dalle eventuali notizie avute dai colleghi del primo turno ed inoltre non è stata fornita alcuna dimostrazione di irregolarità nella procedura, dovendosi, quindi, ritenere che la preselezione si sia svolta legittimamente.

Del pari infondate sono le censure relative alla composizione dei quesiti con le relative risposte, ed alla predisposizione di criteri di valutazione delle domande, articolate in tre differenti gradi di difficoltà con corrispondente punteggio.

I test utilizzati nelle prove preselettive rispondono ormai a requisiti standard, validati da una consolidata giurisprudenza da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, per cui essi sono articolati in diversi gradi di difficoltà, con l’attribuzione di diversi punteggi, e sono a risposta multipla di cui solo una è esatta laddove, tra le risposte sbagliate, ve n’è una che assomiglia alla risposta esatta per permettere al candidato di dimostrare la conoscenza della materia e la sua facoltà di comprensione e discernimento.

I test somministrati ai candidati nella vicenda in questione sono del tutto aderenti ai ricordati requisiti e sono stati proposti sulle materie oggetto delle successive prove scritte ed orali proprio per appurare con il massimo scrupolo chi tra i partecipanti avrebbe potuto affrontare seriamente le successive prove concorsuali.

Da ultimo occorre evidenziare che i test e le risposte erano stati pubblicati 45 giorni prima dello svolgimento delle prove proprio per permettere ai candidati un’adeguata preparazione comprimendo al massimo “il fattore fortuna” ed il pericolo di un’irragionevole difficoltà delle prove.

Quanto alle censure relative all’incongruità del tempo messo a disposizione per l’espletamento della prova, pari a 90 minuti, il Collegio evidenzia che rientra nella discrezionalità organizzativa della P.A. stabilire il tempo di svolgimento delle prove di concorso nell’ambito di un parametro congruo e razionale come quello ravvisabile nel caso di specie.

Conclusivamente il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe siccome infondato.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

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