TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-11-16, n. 201900860

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-11-16, n. 201900860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201900860
Data del deposito : 16 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2019

N. 00860/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2018, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio eletto presso il suo studio in Sarzana, via Muccini 28;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per il pagamento

dell’importo di euro 8.925,64 in favore del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Colucci Giuseppe, con ricorso depositato in data 9.1.2018, chiedeva, all’intestato TAR che, stante la certezza e la liquidità del credito azionato, fosse ingiunto al Ministero dell’economia e finanze di pagare immediatamente in suo favore, la somma di euro 8.925,64, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo, e le spese della procedura, autorizzando, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto.

A sostegno del ricorso il Colucci, in qualità di 1° M.LLO Lgt SSP/MC, assegnato al Comando Maristanav La Spezia, deduceva di essersi trovato in licenza di convalescenza continuativa dal 11/3/2015 a tutto il 3/11/2015, data del congedo definitivo, e, quindi, di non aver potuto usufruire della licenza ordinaria spettante per l’anno 2014 (giorni 43) e per l’anno 2015 (giorni 38).

Quindi, il ricorrente faceva presente che tali periodi di licenza ordinaria avrebbero dovuto essere monetizzati e corrisposti in favore dell’istante, come da prospetto riepilogativo prodotto e che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti di pagamento effettuati da parte sua e la richiesta, inoltrata a mezzo PEC dal difensore dello stesso alla Direzione di Commissariato M.M. La Spezia in data 30.03.2017.

Il Presidente dell’intestato TAR, quindi, con decreto n. 3 del 2018, emesso in data 24.1.2018, accoglieva il ricorso ingiungendo al Ministero dell’economia e delle finanze di pagare senza ritardo al ricorrente la somma capitale di euro 8.925,64, condannando altresì l’amministrazione intimata al pagamento degli interessi legali sulla somma riportata con decorrenza dall’atto ricognitivo dell’obbligazione al saldo, nonché alle spese legali sostenute dal ricorrente per la fase monitoria liquidate in euro 325,00 per spese e 500,00 per onorari e costi imponibili, oltre agli accessori di legge.

Avverso il predetto provvedimento il Ministero proponeva ricorso in opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo il difetto di legittimazione passiva ovvero l’estraneità al rapporto giuridico del Ministero ingiunto.

Secondo il Ministero stesso, infatti, tanto il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto il provvedimento opposto, assumerebbero come presupposto dell’azionabilità del diritto di credito vantato da controparte nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei presupposti erronei: da un lato, il fatto che detto Dicastero provvederebbe secondo la normativa di contabilità pubblica, alla corresponsione al primo delle provviste necessarie a soddisfare le proprie obbligazioni, mediante allocazione di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio;
dall’altro lato, che il Ministero dell’Economia sarebbe rimasto inerte alla disposizione di pagamento trasmessale dal Ministero della Difesa.

Secondo parte opponente, infatti, essendo il ricorrente dipendente pubblico non contrattualizzato presso il Ministero della Difesa, il rapporto d’impiego intercorrerebbe esclusivamente con detta Amministrazione, unico soggetto legittimato (sotto il profilo tanto sostanziale, quanto processuale) a contraddirne le pretese.

Diversamente, nessun rapporto intercorrerebbe tra controparte e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché detta Amministrazione non sarebbe titolare di alcun debito nei confronti dell’odierno ricorrente.

Inoltre, secondo parte opponente la fattispecie non sarebbe nemmeno sussumibile nell’istituto civilistico della delegazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ., essendo non già intervenuta l’assegnazione a controparte di un nuovo debitore, ma soltanto rappresentata la fisiologia della contabilità pubblica e, dunque, la ragione del ritardo nella corresponsione.

All’udienza del 6.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Dall’esame degli atti di causa risulta pacifico e documentale il diritto di credito vantato dal ricorrente per le ragioni dedotte nel ricorso per ingiunzione.

Risulta, in tal senso, che il Ministero abbia corrisposto, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la somma “netta” oggetto di ingiunzione (si veda doc. 1 depositato in data 12.6.2018).

Perciò il diritto di credito vantato da parte ricorrente oggetto di ingiunzione risulta essere stato integralmente soddisfatto.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato e va dichiarata cessata la materia del contendere.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, d’altronde, pur sussistendo il credito in capo al ricorrente, l’opposizione al decreto ingiuntivo risulta fondata.

Infatti, il procedimento per ingiunzione è finalizzato all’accertamento, seppur sommario, del diritto di credito vantato dal ricorrente e alla conseguente condanna del soggetto debitore.

Con il ricorso per ingiunzione, quindi, il ricorrente ha fatto valere il proprio diritto di credito al fine di ottenere la condanna del debitore all’adempimento, previo il relativo accertamento giudiziale tanto del credito quanto del mancato pagamento di quanto dovuto al ricorrente medesimo.

Il debitore, in questo caso, non può che essere l’Amministrazione con la quale il ricorrente ha instaurato il rapporto di servizio e che, quindi, è obbligata a corrispondere gli emolumenti tutti dei quali il ricorrente medesimo risulta aver diritto.

Il Ministero dell’economia e finanze, in tal senso, non è legittimato passivo perché, similmente a quanto accade nelle ipotesi di “ delegatio solvendi ”, è esclusivamente tenuto, in forza della normativa di contabilità pubblica, a gestire materialmente i pagamenti dovuti dalle altre Amministrazioni dello Stato, fornendo la relativa provvista a queste ultime o pagando direttamente gli aventi diritto, ma limitandosi, in tal senso, a fungere da “cassa”, potendo eventualmente essere coinvolto nel successivo giudizio di ottemperanza o in sede esecutiva in caso di persistenza dell’inadempimento.

Alla luce di quanto sopra detto, e tenuto conto della particolarità della controversia le spese di lite devono essere integralmente compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi