TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200914
Data del deposito : 4 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00397/2005 REG.RIC.

N. 00914/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IN.BA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

“del provvedimento prot. 272009 del 28.12.2004 dell’Assessorato al Patrimonio del Comune di Bari in persona del Dirigente del Settore Gestione Patrimonio ed Inventario del Comune di Bari avente ad oggetto: “richiesta concessione dei suoli di proprietà comunale – diniego”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente compresi i pareri in esso menzionati”

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 giugno 2006:

“del provvedimento prot. 94080/inf del 30.03.2006 dell’Assessorato al Patrimonio del Comune di Bari in persona del Dirigente del Settore Gestione Patrimonio ed Inventario del Comune di Bari avente ad oggetto: “richiesta concessione dei suoli di proprietà Comunale. Diffida”

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 maggio 2007:

“del provvedimento del Comune di Bari, Assessorato al Patrimonio, Settore Gestione Patrimonio ed Inventario in persona del Dirigente pro-tempore prot. 69172/inf. del 9.03.2007 avente ad oggetto: “richiesta concessione suolo di proprietà comunale - diffida”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente compresi i pareri in esso menzionati”

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° aprile 2008:

“del provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione Patrimonio, Settore Gestione Patrimonio ed Inventario in persona del Dirigente pro-tempore prot. 21812 del 24.01.2009 avente ad oggetto: “richiesta di presa d’atto della disponibilità al rilascio e di ragionevole preavviso dell’inizio delle operazioni di sgombero delle Società Martino e C s.r.l. ed INBA dell’1.10.2007”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente compresi i pareri in esso menzionati”

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;

Visti i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 328 del 7 aprile 2005, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 828 del 17 febbraio 2006, di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza n. 328 del 7 aprile 2005 di questo T.A.R.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti A L e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato il 23 febbraio 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’11 marzo 2005, la IN.BA s.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. 272009 del 28 dicembre 2004 del Comune di Bari avente ad oggetto: “Richiesta concessione dei suoli di proprietà comunale – diniego”;
ha inoltre impugnato i pareri menzionati nello stesso provvedimento.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bari chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2005, con ordinanza n. 328, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Con ordinanza n. 828 del 17 febbraio 2006 la Sezione V del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R..

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 giugno 2006, la IN.BA s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. 94080/inf del 30 marzo 2006 del Comune di Bari avente ad oggetto: “Richiesta concessione dei suoli di proprietà Comunale. Diffida”;
con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 maggio 2007, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Bari prot. 69172/inf. del 9 marzo 2007 avente ad oggetto: “Richiesta concessione suolo di proprietà comunale - diffida” nonché dei pareri menzionati nello stesso provvedimento;
con un terzo ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 1° aprile 2008, ha chiesto altresì l’annullamento del provvedimento del Comune di Bari prot. 21812 del 24 gennaio 2009 avente ad oggetto: “Richiesta di presa d’atto della disponibilità al rilascio e di ragionevole preavviso dell’inizio delle operazioni di sgombero delle Società Martino e C s.r.l. ed INBA dell’1.10.2007”, nonché dei pareri in esso menzionati.

A sostegno dei citati ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Anche per tali ricorsi il Comune di Bari, costituitosi a resistere in giudizio, ne ha chiesto il rigetto.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Il Comune di Bari ha depositato due memorie, di cui una per l’udienza di discussione del 17 gennaio 2007 e l’altra per l’udienza di discussione del 17 dicembre 2008.

La IN.BA s.r.l. ha depositato una memoria per l’udienza di discussione del 13 febbraio 2008.

Alle udienze pubbliche del 17 gennaio 2007, del 26 ottobre 2007, 13 febbraio 2008 e 17 dicembre 2008 la causa è stata rinviata e all’udienza pubblica del 28 ottobre 2009 la causa è stata cancellata dal ruolo.

In data 3 aprile 2012 parte ricorrente ha depositato una istanza di rinvio della trattazione della causa al fine di una definizione extragiudiziaria della controversia;
ciò in quanto, come rappresentato nella medesima istanza, essa società aveva presentato al Comune di Bari una richiesta, depositata in giudizio, datata 30 marzo 2012 e assunta al protocollo n. 78132 del 2 aprile 2012 del suddetto Comune, di concessione temporanea del suolo per cui è causa “a titolo oneroso o in comodato d’uso, con l’impegno di mantenerlo in condizioni di salubrità e pulizia, addossandosi i costi di manutenzione”, sulla base della sopravvenuta circostanza che il nuovo documento programmatico preliminare (D.P.P.) del Comune resistente non prevede più l’ubicazione della strada pubblica su detto suolo;
la IN.BA s.r.l. ha infine fatto presente che l’accettazione di tale richiesta da parte del Comune di Bari, non trovando più ostacolo nella esigenza di realizzazione della strada pubblica, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere dell’odierno gravame.

All’udienza pubblica del 5 aprile 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevata d’ufficio sulla base della circostanza che il nuovo documento programmatico preliminare (D.P.P.) del Comune di Bari non prevede più l’ubicazione della strada pubblica sul suolo per cui è causa, ha indicato la questione medesima in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dandone atto a verbale.

Alla medesima udienza pubblica del 5 aprile 2012 la causa è stata assunta in decisione.

Il Collegio, considerato che il nuovo documento programmatico preliminare (D.P.P.) del Comune di Bari non prevede più l’ubicazione della strada pubblica sul suolo per cui è causa, dichiara conseguentemente il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

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