TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-24, n. 202416541
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 16541/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05891/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 18;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 19.03.2020 (Prot. Uscita n. -OMISSIS-), notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019, all'esito del procedimento amministrativo -OMISSIS-^-OMISSIS- 2019 (cfr. Provvedimento impugnato), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto di revoca del Questore di Roma citato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\12\2020 :
del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Roma il 19.03.2020 (Prot. Uscita n. -OMISSIS-), notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019, all’esito del procedimento amministrativo -OMISSIS-^-OMISSIS- 2019 (cfr. Provvedimento impugnato), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto di revoca del Questore di Roma citato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma del 19.03.2020 notificato il 12.06.2020, di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo emesso dal Questore di Roma in data 17.10.2019.
Espone in fatto che :
- In data 15.03.2019, la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, gli notificava la comunicazione, ex artt. 7 e 8 L. 241/1990, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dei provvedimenti di revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio e di divieto di detenzione di armi;
- la motivazione del predetto procedimento risiedeva nella circostanza che il ricorrente era stato segnalato, in data 21.07.2017, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per essere stato trovato in possesso di un’arma con caratteristiche meccaniche alterate in modo da aumentarne la potenzialità offensiva attraverso l’aumento del numero dei colpi esplodibili (da 2 a 3), per aver introdotto nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili armi e munizioni senza la prescritta autorizzazione e per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale;
- in data 12.04.2019 il ricorrente inviava alla Questura di Roma delle osservazioni difensive nelle quali contestava l’esistenza di motivi a sostegno della adozione dei provvedimenti di revoca del porto di fucile per uso venatorio e di divieto di detenzione di armi;
- in data 16.07.2019 l’Amministrazione, a rettifica della precedente comunicazione di avvio del procedimento del 15.03.2019, comunicava al ricorrente che il procedimento era finalizzato alla revoca della licenza di fucile per il tiro a volo invece che alla revoca della licenza per uso venatorio e che tra i presupposti del procedimento c’era anche la circostanza che il ricorrente medesimo aveva esercitato la caccia sprovvisto del titolo autorizzatorio, così come previsto dall’art. 12, comma 8, L. 157/1992. 5);
- in data 21.10.2019 la Questura di Roma notificava al ricorrente il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per il tiro al volo emesso in data 17.10.2019;
- il ricorrente presentava, in data 11.11.2019, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma, che con provvedimento del 19.03.2020 lo respingeva.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e per eccesso di potere nella figura sintomatica della insufficiente o carente motivazione
Il