TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2021-07-20, n. 202100224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2021-07-20, n. 202100224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100224
Data del deposito : 20 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2021

N. 00260/2021 REG.RIC.

N. 00224/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00260/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2021, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avv. P R e L D R, con domicilio eletto presso il loro studio in Alatri (FR), via A. Moro 53/H;


contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia

della determinazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2021, notificata il successivo giorno 29, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 917, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nonché di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto, consequenziale o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di rilascio di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 20 luglio 2021 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, al sommario esame che tipicamente informa la fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris poiché il provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ex art. 917, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ha natura ampiamente discrezionale e non appare irragionevole la valutazione operata dall’Amministrazione a sostegno della decisione assunta nei confronti del ricorrente, deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. -OMISSIS- OMISSIS- cod. pen.;

Ritenuto non sussistente anche il requisito del periculum in mora , in considerazione della previsione per legge di un assegno alimentare nelle more della definizione della posizione del militare inquisito;

Ritenuto di porre a carico del ricorrente le spese della presente fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo;

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