TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2022-03-01, n. 202200612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2022-03-01, n. 202200612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200612
Data del deposito : 1 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2022

N. 03122/2009 REG.RIC.

N. 00612/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03122/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2009, proposto da


M C e R N, rappresentate e difese dall'avvocato C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. A. Pantano, 118;


contro

Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso la Segreteria del

TAR

Catania;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Dirigente Capo Settore Urbanistica del Comune di Acireale n. 13 del 13 agosto 2009, notificata in data 31 agosto 2009”;

- della nota del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Acireale del 19 novembre 2008, prot. n. 10390.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con atto notificato il 21 febbraio 2022 il difensore di parte ricorrente, dopo aver comunicato - come da certificato depositato in atti - il decesso di una delle ricorrenti (sig.ra Nicotra), ha chiesto l’interruzione del processo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del c.p.a

Considerato che ai sensi dell'art. 79 comma 2, c.p.a. (che rinvia alle pertinenti disposizioni del c.p.c.), il sopravvenuto decesso di una parte in causa comporta l'obbligo per il giudicante di dichiarare l'interruzione del processo a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione e che in caso di processo con pluralità di ricorrenti l’interruzione del processo va dichiarata anche allorché venga a mancare uno soltanto dei ricorrenti e perdura fino a quando non sia ristabilita l’effettività del contraddittorio (cfr. in termini, tra le tante,

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