TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-08-02, n. 202109157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-08-02, n. 202109157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109157
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 09157/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06568/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6568 del 2021, proposto dalla società Integraa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione del 13.4.2021 prot. n. 16175, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, notificato a mezzo PEC in data 13.4.2021, in relazione alla richiesta d'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa M P e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso

- che la società ricorrente, operante nel settore della postalizzazione dei documenti e relativa consegna, ha presentato alla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero resistente, in data 8.4.2020, l’istanza per ottenere l’iscrizione nell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D. lgs. n. 446/1997, e che il Ministero ha espresso parere negativo sul presupposto del mancato rispetto del “requisito per cui il capitale sociale deve essere versato esclusivamente in denaro ovvero tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 807, della legge n. 160/2019;

- che la ricorrente deduce l’illegittimità del parere negativo impugnato:

1) per violazione degli artt. 2464 e 2500-ter c.c., dell’art. 3 Cost., nonché per illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 807, della legge n. 160/2019.

Secondo la ricorrente sarebbe illegittima l’interpretazione dell’art. 1, comma 807, della legge n. 160/2019 seguita dal MEF in quanto la stessa precluderebbe alle società che chiedono l’iscrizione all’Albo di sottoscrivere il capitale in qualsiasi forma diversa da quella in denaro, o tramite fideiussione, e creerebbe in tal modo un’ingiustificata disparità di trattamento. Posto che la ratio della citata disposizione dovrebbe essere quella di consentire l’iscrizione all’Albo in questione solo alle società sufficientemente patrimonializzate, in tal ottica rivelerebbe solo il principio dell’intangibilità

del patrimonio sociale, sanzionato dall’art. 2626 c.c., mentre non vi sarebbe alcun interesse pubblico a limitare l’accesso alle sole società il cui capitale sia stato integralmente liberato in denaro anziché in natura, attesa la libertà per le stesse di investire le somme rivenienti dal conferimento in denaro in beni di qualsiasi natura, in assenza di un vincolo di destinazione atto a scongiurare una simile eventualità;

2) per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato non indicherebbe in maniera puntuale gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche in base alle quali la domanda di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del D. lgs. n. 446/1997 è stata respinta, né darebbe conto dell’attività istruttoria compiuta in tal modo violando il suo diritto di difesa procedimentale;

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto ribadendo la legittimità del proprio operato evidenziando che dall’istruttoria espletata, nonostante la relazione allegata all’istanza della società ricorrente, sarebbe emerso che la situazione rappresentata non rispettasse le condizioni stabilite dalle disposizioni che definiscono le nuove misure minime di capitale richieste per l’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 1, comma 807, della legge n. 160/ 2019;

- che all’udienza camerale del 14.7.2021, preso atto delle memorie depositate, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 60 c.p.c., della possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto

- che il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni;

- che l’art. 1, comma 807, della legge n. 160/2019 testualmente recita che “per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997 sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione

superiore a 200.000 abitanti”;

- che dalla mera lettura della richiamata disposizione si evince in modo chiaro e univoco che al fine di conseguire l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 160/2019 le società devono dimostrare che il capitale sociale è costituito esclusivamente da capitale interamente versato in denaro o, in alternativa, tramite una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria;

- che l’interpretazione letterale della disposizione in questione, adottata dall’amministrazione resistente, trova conforto, sotto il profilo teleologico, nel successivo comma 808, ai sensi del quale “i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021”;

- che, pertanto, dalla lettura delle richiamate disposizioni emerge la volontà del legislatore di innalzare le soglie di capitale per l’accesso rispetto a quelle previste nel D.M. n. 289/2000 e di specificare che il capitale interamente versato debba essere in denaro o tramite polizza o fideiussione bancaria;

- che dal tenore letterale della disposizione in commento non è neanche condivisibile la prospettazione della ricorrente che richiama gli articoli del codice civile in quanto non si tratta di disciplina adottata in deroga a questi ultimi, ma di disciplina ad hoc per le società che intendono iscriversi all’albo di cui all’art. 53 più volte citato;

- che ad avviso del Collegio, la ratio della suddetta disposizione si rinviene nelle funzioni che le società iscritte all’albo sono chiamate a svolgere, atteso che in caso di affidamento del servizio mutuano gli stessi poteri di certificazione e di riscossione dell’Ente accertatore, avendo anche la facoltà di nominare i loro dipendenti quali ufficiali della riscossione, e nella conseguente necessità del possesso e della garanzia di una solida capacità economica e di solvibilità;

- che alla luce delle suddette considerazioni sono, pertanto, infondate le censure articolate dalla ricorrente sia sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità della interpretazione seguita dall’amministrazione finanziaria, che sotto quello della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria;

- che, infine, è manifestamente infondata anche la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 807, della legge n. 160/2019 per contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che le funzioni affidate alle società iscritte all’albo di cui al richiamato art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 160/2019 giustificano e supportano il particolare regime imposto dal legislatore quanto alle modalità di costituzione del capitale sociale per tutte le ragioni già esposte in parte motiva;

- che il ricorso deve, pertanto, essere respinto;

- che la novità e la peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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