TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303503
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Pubblicato il 23/11/2023
N. 03503/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2020, proposto dal Comune di Centuripe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
della Curatela Fallimentare della Società d'Ambito Ennaeuno S.p.A. in Liquidazione e del Comune di Pietraperzia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.G. Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento delle autonomie locali, Servizio 4°, 5 marzo 2020, n. 57, nella parte in cui dispone la trattenuta a carico del Comune di Centuripe di somme dovute dall’A.T.O. Ennaeuno s.p.a. in liquidazione per l'importo complesso di € 206.802,19, in ordine ai trasferimenti regionali da effettuare ai comuni dell'isola ai sensi dell'art. 6, comma 1, l.r. n. 5/2014;e dei presupposti DD.DD.GG. 11 giugno 2019, n. 234;8 luglio 2019, n. 258;16 ottobre 2019, n. 438;e degli atti presupposti e connessi, in particolare della nota del Servizio 4°, 3 marzo 2020, n. 2681;delle note della Ragioneria Generale della Regione, Servizio Tesoro, 4 febbraio 2019, n. 5641, 7 febbraio 2019, n. 10621, 17 aprile 2019, n. 20546, 22 gennaio 2020, n. 2613, e 12 febbraio 2020, n. 6797;nonché delle note n. 32118/2019;n. 46165/2019;delle note Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, 18 febbraio 2019, n. 7079, 12 giugno 2019, n. 24957, e 28 febbraio 2020, n. 8599;ed ove occorra del Decreto interassessoriale emanato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, 27 febbraio 2020, n. 42, modificato con il D.A. 4 marzo 2020, n. 50;e quindi per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute ex art. 2033 cc. e per l'accertamento del diritto del Comune di Centuripe a percepirle.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- la controversia riguarda le somme trattenute dalla Regione Siciliana in sede di assegnazione al Comune di Enna delle risorse ex art. 6 comma 1 della l.r. n. 5 del 2014 per pretese anticipazioni fatte dalla Regione all’Ato Ennauno s.p.a.
- con il ricorso introduttivo il Comune di Centuripe ha impugnato il D.D.G. dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, indicato in oggetto, nella parte in cui è stata disposta la trattenuta a carico del Comune di somme versate all’Ato EnnaEuno s.p.a. e formulando altresì la domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute ex art. 2033 c.c.;
- le amministrazioni regionali intimate si sono costituite in giudizio;
- all’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e conseguente eccezione in tal senso formulata, in tale sede, dall’Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che – conformemente ai precedenti del C.G.A.R.S. vertenti su giudizi aventi la stessa causa petendi e petitum (C.G.A.R.S. nn. 27/2022, 30/2022, 31/2022) di quello in esame – deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia, attenendo a profili di rapporti patrimoniali fra amministrazioni, non oggetto di potere autoritativo, e che quindi non incardinano posizioni di interesse legittimo;
Considerato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione da declinarsi in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a.;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrasti giurisprudenziali sul tema della giurisdizione.