TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-10-16, n. 201402545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-10-16, n. 201402545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402545
Data del deposito : 16 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01999/2013 REG.RIC.

N. 02545/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01999/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2013, proposto da:
Lucio Cesario Dell'Anna, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Montinaro in Lecce, via Boccaccio, 25;

nei confronti di

Studio Odontoiatrico Dott. R B, L D e A M S (Bdm Srl), rappresentato e difeso dall'avv. G Pzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento

- del provvedimento 6.9.2013 prot. n. 2013/0131860 con cui il DG dell'ASL di Lecce ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di trasferimento di sede, dal Comune di Lecce al Comune di Lizzanello, formulata dallo studio Odontoiatrico dei dottori R B, L D e A M S (in sigla Studio Odontoiatrico

BDM

Srl);

- della presupposta e non conosciuta domanda di trasferimento formulata dallo Studio Odontoiatrico

BDM

Srl, protocollata presso l'

ASL

Lecce in data 7.5.2013 ed acquisita al protocollo aziendale con il n. 70595;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Studio Odontoiatrico Dott. R B, L D e A M S (Bdm Srl);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. C D e uditi per le parti i difensori avv. A. Pepe per il ricorrente, avv. R. Pinto, in sostituzione dell'avv. G. Corrente, per la P.A. e avv. G. Petruzzi per il controinteressato;


Il dottor Lucio Cesario Dell’Anna, il quale agisce in veste di titolare di un studio odontoiatrico che opera nel distretto socio sanitario di Lecce si oppone al trasferimento di sede dello studio odontoiatrico B.D.M. s.r.l. dal Comune di Lecce al Comune di Lizzanello.

Il ricorrente ha in un primo tempo diffidato l’Asl Le dall’assentire la domanda di trasferimento stante l’asserita incompatibilità in cui si trovava, alla data di presentazione della domanda ( 7 luglio 2013), lo studio richiedente per la presenza tra i soci del dotto Cosimo N, medico di medicina generale presso la stessa Asl Lecce e titolare di un quota pari al 20% della struttura privata accreditata .

La tesi sostenuta dal ricorrente è che lo studio odontoiatrico B.D.M. non avesse i requisiti per ottenere l’invocato trasferimento ai sensi della legge regionale 8/2004.

Con il provvedimento impugnato, la Asl Lecce ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento dello studio odontoiatrico B.D.M. s.r.l..

Detto provvedimento è ritenuto illegittimo alla luce delle seguenti censure:

- violazione dell’art.4, comma 7 della legge n.412/91 in combinato disposto con l’art.4, comma 1 D.P.R. n.270 del 28 luglio 2000 e dell’art.1, comma 19 legge 662/96. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per palese contrasto con la normativa di settore. Illogicità, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa . violazione del principio di irragionevolezza e di uguaglianza;

- violazione della L.R. Puglia n.8 del 28 maggio 2004. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sviamento.

Si sono costituiti in giudizio la Asl Lecce e lo studio controinteressato, i quali hanno chiesto il respingimento del ricorso per infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 28 maggio 2014.

Con il primo motivo di ricorso, il dottor Dell’Anna lamenta il fatto che la domanda di trasferimento di sede, inoltrata dai responsabili dello studio odontoiatrico B.D.M. s.r.l., sarebbe viziata in radice per effetto di una situazione di incompatibilità sussistente in capo ad uno dei suoi soci.

Tale sarebbe la situazione in cui versava il dottor N,medico di medicina generale il quale avrebbe ricoperto, alla data della domanda, contemporaneamente la veste di socio dello studio odontoiatrico e di medico dipendente della Asl Lecce, finendo con il dare vita ad una situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale.

Detta situazione di incompatibilità avrebbe avuto ripercussioni sulla stessa validità, in tesi, del rapporto di accreditamento vantato dallo studio BDM con la Asl competente per territorio in modo tale da determinare l’illegittimità del provvedimento con il quale la Asl ha assentito il trasferimento di sede di una struttura priva dei requisiti di legge.

La censura non è fondata.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la situazione di incompatibilità posta a base dei rilievi critici del ricorrente deve essere documentata effettivamente con riguardo alla concomitante sussistenza di un rapporto di lavoro che lega un professionista medico, come si ipotizza nel nostro caso, alla Asl territorialmente competente e, allo stesso tempo, ad una struttura privata che operi in regime di accreditamento istituzionale .

Poiché la accertata sussistenza di una situazione di incompatibilità produce conseguenze gravi perché finisce con il limitare pesantemente la capacità giuridica del soggetto sul quale si concentra una duplice veste possono rilevare, a tali fini, solo le situazioni in cui il conflitto di interessi si manifesta nella realtà operativa come situazione in cui taluno non può perseguire utilmente gli interessi dell’una e dell’altra struttura- pubblica e privata- senza creare pregiudizio ad una delle organizzazioni lavorative.

Ma, nella fattispecie concreta, a prescindere dal fatto che ogni conseguenza sul terreno della eventuale revoca dell’accreditamento in pregiudizio dello studio BDM avrebbe richiesto un autonomo procedimento amministrativo, di competenza della Regione, è emerso in atti che al momento della adozione del parere favorevole al trasferimento di sede ( intervenuto il 6 settembre 2013), il dottor N era già da tempo uscito dalla compagine societaria dello studio BDM, avendo ceduto le quote alla data del 18 luglio 2013.

La situazione di incompatibilità lamentata dal ricorrente non può dirsi, pertanto, sussistente.

Peraltro, quand’anche si ritenesse che il mero possesso di quote per un dato periodo di tempo di una struttura privata accreditata potesse determinare un profilo di conflitto di interessi si deve mettere in evidenza che si tratta di situazione la quale non si configura come motivo ostativo all’accoglimento della domanda di trasferimento di sede controversa.

Passando ora alla disamina del secondo e ultimo motivo di censura, esso fa leva sulla ritenuta applicabilità alla domanda di trasferimento di sede inoltrata dallo studio BDM s.r.l. di una disciplina che sembrerebbe pretendere, quale presupposto per l’assenso al trasferimento, in primo luogo, la necessità di procedere ad adeguamenti strutturali dello studio, ai sensi dell’art.29, comma 4 bis della legge regionale 17 giugno 2013, n.14;
in seconda battuta, e correlativamente alla prima previsione, un adeguato corredo documentale da allegare all’istanza.

La tesi del ricorrente muove appunto dal fatto che lo studio contro interessato non potrebbe giovarsi del trasferimento di sede non versando nella necessità di effettuare adeguamenti strutturali;
né avrebbe allegato la documentazione richiesta.

Anche questo ordine di argomentazioni non può essere condiviso dal Collegio.

A ben guardare, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, trova applicazione la norma di cui all’art.29, comma 6 ter della legge Regione Puglia 8 del 2004, come modificata dalla legge Reg. 14 del 2013.

La norma in questione stabilisce che “ le procedure di trasferimento delle strutture sanitarie e socio sanitarie ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia”.

La Asl Lecce, tenuto conto che la domanda di trasferimento dello studio BDM è stata presentata il 7 maggio 2013 ed era ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma sopra citata (6 luglio 2013) ha dunque correttamente espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento in applicazione della disciplina transitoria che ha previsto l’ultrattività della normativa previgente in tema di trasferimenti di strutture sanitarie, senza ancorare il parere alle condizioni richiamate dalla difesa del ricorrente.

Per le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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