TAR Salerno, sez. I, decreto cautelare 2020-10-06, n. 202000501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, decreto cautelare 2020-10-06, n. 202000501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000501
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 01945/2018 REG.RIC.

N. 00501/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01945/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T G, rappresentata e difesa dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Annamaria D M, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Sessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione,

1) del decreto dirigenziale n. 479 del 10.10.2018 della Regione Campania (successivamente comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 10319 del 22.11.2018 del Comune di Pisciotta, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti prot. n. 10245 del 21.11.2018) avente ad oggetto “DD. n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 – Concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania, 3 interpello-assegnazione sede n. 2 Comune di Pisciotta”, con il quale la seconda sede farmaceutica del Comune di Pisciotta (frazione Caprioli) è stata assegnata alla dott.ssa D M A;

2) della relativa nota di comunicazione al Comune di Pisciotta prot. 2018.0678672 del 25.10.2018, a firma del Dirigente UOD 06 Direzione Generale per la tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;

3) della nota prot. n. 0558957 del 5.9.2018 (conosciuta in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1 che precede), con la quale la UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania ha richiesto alla dott.ssa D M A l'indicazione delle sedi farmaceutiche prescelte;

4) della nota prot. n. 0601520 del 26.9.2018 (anch'essa conosciuta solo in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto 1 che precede), a firma del medesimo organo, con la quale è stata comunicata alla dott.ssa D M l'assegnazione della seconda sede farmaceutica del Comune di Pisciotta (frazione Caprioli);

5) ove occorra e per quanto di ragione, dei D.D. Regione Campania n. 363 del 30.1.2016, n. 390 dell'1.8.2018 e n. 91 del 6.2.2017, parimenti conosciuti solo in quanto citati nel provvedimento di cui al punto 1) che precede.

B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G T il 13\11\2019:

per l'annullamento,

1) del provvedimento prot. n. 5973 del 12.7.2019 a firma del Sindaco del Comune di Pisciotta, ad oggetto “Rettifica del provvedimento prot. n. 7141 del 2.10.2013”, notificato alla ricorrente il 16.7.2019;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

C. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G T il 21\4\2020:

per l'annullamento,

1) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania [DIP. 50 - D.G. 04 – U.O.D. 06] n. 498 del 21 novembre 2019, conosciuto dalla ricorrente il 12 febbraio 2020, con il quale è stato disposto “di autorizzare la proroga del termine di scadenza per l'apertura della farmacia in favore della dott.ssa D M A, nata a Vico Equense il 20 giugno 1967, C.F. DMINMR67H60L845X, collocata al 61° posto della graduatoria di cui al D.D. – UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, n. 390 del 01 agosto 2018 e assegnataria della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Pisciotta (Sa), entro e non oltre la data del 21 marzo 2020, che è il termine ultimo di scadenza della graduatoria degli idonei al concorso, approvata con D.D. della Direzione Generale 04 – UOD 06 – Politica del Farmaco e Dispositivi n. 108 del 18.03.2016 e pubblicata sul Burc n. 18 del 21 marzo 2016”;

2) della nota prot. 0818485 del 21 dicembre 2018, conosciuta dalla ricorrente in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto che precede, con la quale il Dirigente dell'U.O.D. “Politica del Farmaco e Dispositivi” della Regione Campania disponeva di “interrompere” il termine decadenziale di dodici mesi per l'apertura della farmacia, da parte dell'assegnataria D M A, fissato nel Decreto Dirigenziale Regione Campania [Dip. 50 – D.G. 04 – U.O.D. 06] n. 479 del 10 ottobre 2018;

3) della nota prot. 0119766 del 22 febbraio 2019, anch'essa conosciuta in quanto menzionata nel provvedimento sub 1) che precede, con la quale il Dirigente dell'U.O.D. “Politica del Farmaco e Dispositivi” della Regione Campania aveva disposto di riaprire il ridetto termine di decadenza per l'apertura della farmacia in favore della dott.ssa D M A;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente,

nonchè per l'accertamento

della decadenza della dott.ssa D M A dall'assegnazione della seconda sede farmaceutica di Pisciotta.

D. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G T il 21\5\2020:

per l'annullamento, previa sospensione,

1) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania [DIP. 50 - D.G. 04 – U.O.D. 06] n. 126 del 13 marzo 2020, con il quale (a) è stata autorizzata “la dott.ssa D M A, nata a Vico Equense (NA) il 20 giugno 1967, C.F. DMI NMR 67H60 L845X, all'apertura ed esercizio della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Pisciotta, con annessa azienda commerciale, nei locali ubicati in via Commercio n. 14” e (b) è stata revocato “il Decreto Dirigenziale dell'AGC 20, Settore 10, Servizio 3, n. 3 del 08 gennaio 2009, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 08 novembre 1991, n. 362, nelle more dell'apertura della seconda sede farmaceutica del Comune di Piaciotta, un dispensario farmaceutico ordinario da ubicarsi nella Frazione Caprioli – strada provinciale Pisciotta – Palinuro – località Gabella, affidato alla d.ssa G T, titolare della sede farmaceutica n. 1 ubicata alla via Foresta in Pisciotta capoluogo”, ordinando “alla d.ssa G T, titolare della sede farmaceutica n. 1, ubicata alla via Foresta in Pisciotta capoluogo, la chiusura del dispensario farmaceutico ordinario istituito con Decreto Dirigenziale dell'AGC 20, Settore 10, Servizio 3, n. 3 del 08 gennaio 2009, contestualmente all'apertura della farmacia in capo alla d.ssa D M A”;

2) della nota, a firma del Sindaco del Comune di Pisciotta prot. n. 1079 del 7.2.2020, conosciuta dalla ricorrente in quanto menzionata nel provvedimento di cui al punto che precede, nella quale si dichiara che “i locali indicati dalla dr.ssa D M per l'apertura ed esercizio di farmacia ricadono nell'ambito della propria sede farmaceutica e sostanzialmente soddisfano le esigenze della popolazione. Per quanto attiene le distanze si allega informativa del Comando Vigili Urbani del 28.01.2020, prot. 725 dalla quale si evince che i locali distano più di duecento metri dalla farmacia più vicina”;

3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

E. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIULIANI TIZIANA il 30\6\2020:

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di apposita misura cautelare monocratica presidenziale,

1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Pisciotta prot. 5011 del 26 giugno 2020, con il quale è stato ordinato alla ricorrente "la immediata chiusura del dispensario farmaceutico a lei affidato e ubicato in località Gabella della frazione Caprioli, eliminando contestualmente la cartellonistica così come descritta dall'informativa del comando VV.UU.";

2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. PG/2020/10027 dell'11/06/2020 del Dipartimento Farmaceutico dell'Asl Salerno, conosciuta negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento sindacale di cui al punto che precede;

3) ove occorra e per quanto di ragione, della "informativa" prot. 4574/2020 del Comando VV.UU. di Pisciotta, conosciuta negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento sindacale di cui al punto 1) che precede;

4) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 2020.0294511 del 23.6.2020 della Direzione Generale della Tutela della Salute e del S.S.R. della Regione Campania, conosciuta negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento sindacale di cui al punto 1) che precede;

5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

F. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G T il 5\10\2020:

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di apposita misura cautelare monocratica presidenziale,

1) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pisciotta prot. 41 del 30/09/2020, con il quale è stato ordinato alla ricorrente "la chiusura del dispensario farmaceutico sito in località Gabella nella frazione Caprioli del Comune di Pisciotta";

2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 2020.0418806 del 14.9.2020 della Regione Campania (D.G. 04 Direzione Generale della Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD "Politica del Farmaco e Dispositivi 06"), conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento sindacale di cui al punto 1) che precede;

3) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. PG/2020/192210 del Dipartimento Farmaceutico dell'Asl Salerno, conosciuta solo negli estremi in quanto menzionata nel provvedimento sindacale di cui al punto 1) che precede;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con l’atto di motivi aggiunti depositato in data 5/10/2020;

Considerato che le sopravvenute disposizioni normative di cui ai commi 54 bis e 54 ter dell’art. 1 della Legge Regionale Campania 6 maggio 2013, n. 5 (come aggiunti dall'art. 9, comma 1, L.R. 3 agosto 2020, n. 35, a decorrere dal 4 agosto 2020) non sembrano lasciare spazi interpretativi ai Comuni circa la obbligatorietà della chiusura dei dispensari farmaceutici qualora non ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (ipotesi la cui sussistenza è stata chiaramente esclusa nel provvedimento impugnato e non ha formato oggetto di specifica contestazione, in punto di fatto, dalla ricorrente);

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare monocratica;


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