TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-12-19, n. 202200771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-12-19, n. 202200771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200771
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 00771/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L I e M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

del -OMISSIS-della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- nel fascicolo del procedimento -OMISSIS-innanzi al T.A.R. Marche, che ha confermato la Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del Servizio Politiche Abitative del Comune di -OMISSIS- riguardante la formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'elenco definitivo dei non ammessi nella parte in cui include il sig. -OMISSIS-nell'elenco dei non ammessi e della relativa comunicazione prot. -OMISSIS-con il quale al ricorrente veniva comunicata l'esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, risiede nel territorio marchigiano da molti anni (e precisamente dal -OMISSIS- ad -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, dal -OMISSIS-).

In considerazione di ciò, egli presentava domanda al Comune di -OMISSIS- per l’assegnazione di un alloggio E.R.P., in relazione al bando pubblicato dallo stesso Comune il -OMISSIS-.

In data -OMISSIS-gli veniva preannunciata l’esclusione dalla graduatoria e gli venivano chiesti chiarimenti, prontamente forniti.

In data -OMISSIS-veniva approvata la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi e l'elenco definitivo dei concorrenti non ammessi, fra i quali ultimi figurava anche il sig. -OMISSIS-. L’esclusione dell’odierno ricorrente veniva disposta in quanto egli sarebbe risultato non in possesso del requisito “ …della residenza nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi… ” come previsto dell'art. 20 quater , comma 1, let. a bis ), della L.R. Marche n. 36/2005.

L’esclusione veniva impugnata dal sig. -OMISSIS- con ricorso iscritto al N.-OMISSIS-di questo T.A.R.;
in accoglimento della domanda cautelare, il Tribunale ordinava al Comune di -OMISSIS- di riesaminare la domanda, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 22 giugno 2022.

Il 9 giugno 2022 il Comune di -OMISSIS- depositava, nell’ambito del predetto giudizio, il -OMISSIS-della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, recante la conferma dell’esclusione a seguito di rinnovata istruttoria.



2. Il sig. -OMISSIS-, in luogo di proporre motivi aggiunti al ricorso n. -OMISSIS-R.G., ha ritenuto di impugnare il provvedimento confermativo dell’esclusione con ricorso autonomo, a premessa del quale ha evidenziato l’impossibilità di notificare l’atto ad almeno un controinteressato in quanto la graduatoria è stata pubblicata anonimizzando i dati identificativi dei concorrenti ammessi, e chiedendo dunque di essere ammesso all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.



3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.

Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando i conseguenti adempimenti sia a carico del Comune che, a pena di improcedibilità del ricorso, dell’interessato e fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

L’incombente è stato assolto nel termine stabilito dal Tribunale.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022 il Collegio, confermando l’intento già espresso nella citata ordinanza n. -OMISSIS-circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve.



4. Con la presente sentenza non definitiva il Collegio ritiene di poter decidere solo uno dei motivi di ricorso, mentre per quanto concerne la questione dedotta in via logicamente subordinata la decisione della causa non può prescindere dall’incidente di costituzionalità dell’art. 20 quater , comma 1, let. a bis ), della L.R. Marche n. 36/2005 (circa la possibilità che la c.d. sentenza breve possa decidere anche solo una parte della controversia si veda la sentenza di questo Tribunale n. 56/2020).



5. Questo impone al Tribunale di esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa comunale in merito all’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando di concorso e, quantomeno, per omessa impugnazione della lex specialis .

Tali eccezioni vanno disattese alla luce delle seguenti considerazioni.



5.1. Partendo dal secondo profilo evidenziato dalla difesa comunale, l’eccezione è infondata in quanto, in disparte il tenore letterale del ricorso (ed in particolare dell’epigrafe e delle conclusioni), in realtà le censure di parte ricorrente si appuntano tanto sulla norma di legge regionale che sulla (identica) clausola del bando.

Pertanto, e seppure il difensore del ricorrente non ha utilizzato la tralatizia formula “…tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti…” (formula che, peraltro, non è di per sé dirimente) ed ha utilizzato una tecnica redazionale che è più attagliata al rito processuale civile, nella sostanza il bando è da considerare oggetto di gravame.

Ma, ad ogni buon conto, va considerato che, secondo un orientamento giurisprudenziale che il Tribunale non condivide del tutto ma che è comunque diffuso (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, decisione n. 109/1996), nel processo amministrativo è ritenuta inammissibile la proposizione di una questione di legittimità costituzionale “secca”, essendo onere del ricorrente impugnare un qualsiasi atto che faccia in qualche modo applicazione della norma sospetta di incostituzionalità e, in quella sede, dedurre la questione di costituzionalità.

Ebbene, in questo caso il sig. -OMISSIS- ha utilizzato proprio tale strategia processuale, avendo impugnato un provvedimento che applica in sostanza (e sia pure con l’intermediazione di un regolamento comunale) la norma regionale in argomento e dunque il ricorso, sotto questo profilo, va ritenuto ammissibile.

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