TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-08-05, n. 201700969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-08-05, n. 201700969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700969
Data del deposito : 5 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2017

N. 00969/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01080/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2016, proposto da:
R 33 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Jose' Mendez, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di Covo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E P, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Cieffe Moda Ss di C C M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3:
C A &
C. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3:

per l'annullamento

-della nota n. 6473 del 22/8/2016 con cui il Comune di Covo ha respinto la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di media distribuzione nei locali siti in Covo, Strada Statale Soncinese 498, n. 80 di cui al mappale 2030 sub. 703 foglio 3;

-dell’art.

4.2.2 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT e del Piano del Commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 1 del 26.3.2016 nella misura in cui non consente l’insediamento dell’attività richiesta;

-dell’autorizzazione n. 4 del 18.4.2013 per l’esercizio di commercio al dettaglio di media distribuzione rilasciata alla controinteressata Cieffe Moda Ss di C C M;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o preordinato;

-nonché per il risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Covo e di Cieffe Moda di C C M Ss e di C A &
C Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società R 33 Srl ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, del Comune di Covo di rigetto della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di media distribuzione nei locali siti in Strada Statale Soncinese 498, l’art.

4.2.2 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT, nonché l’autorizzazione n. 4/2013 per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio rilasciata alla società Cieffe Moda Ss di C C M, formulando anche domanda di risarcimento dei danni.

Per quanto in questa sede rileva, la ricorrente, in punto di fatto, premesse le vicende che hanno interessato l’immobile sito in Covo, strada statale Soncinese 498, ha ricordato che il Comune intimato, con provvedimento del 30.5.2016 (impugnato con ricorso sub R.G. 702/2016), aveva revocato l’autorizzazione all’apertura dell’attività di commercio al dettaglio in media struttura di vendita ad essa rilasciata il 4.5.2016 per difformità rispetto allo strumento urbanistico;
era, quindi, emersa l’opportunità di presentare una nuova richiesta di apertura di attività al dettaglio con dimensioni ridotte (700 mq. in luogo degli oltre 1400 di cui alla precedente domanda) per rispettare i parametri urbanistici richiesti dalle norme di piano;
a tale domanda, presentata in data 8.7.2016, seguiva, però, il diniego in questa sede censurato, fondato sui seguenti presupposti: -l’insediamento della nuova media distribuzione nell’immobile in questione darebbe luogo ad una grande struttura di vendita come indicato all’art. 3 del Piano del Commercio;
-la modalità di separazione della vendita congiunta ingrosso/dettaglio non è corretta;
-l’art.

4.2.2. delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT consente la localizzazione di una sola media distribuzione, già esistente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione;
-il conteggio degli standard a parcheggio effettuato da R 33 srl non è corretto perché deve essere effettuato sull’intera superficie non solo su quella destinata al dettaglio;
-vista la richiesta di autorizzazione di R 33 srl per attività di commercio all’ingrosso, per i medesimi locali, per una superficie di mq. 1.490,06, e considerato che l’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 114/1998 prevede che in caso di uso promiscuo di vendita all’ingrosso e al dettaglio sia presa in considerazione l’intera superficie di vendita, in particolare ove, come nel caso in esame, le due attività non risultano debitamente separate, il calcolo degli standard andrebbe rapportato all’intera superficie di circa 2.000,00 mq. (700 mq. + 1.490,06 mq.), con conseguente superamento del limite di mq. 1.500,00 previsto per l’attività di media distribuzione e applicazione delle norme sulla grande distribuzione;
-la richiesta di collocazione di una attività di vendita al dettaglio implica un mutamento di destinazione d’uso funzionale dell’immobile rilevante ai fini urbanistici in quanto determina il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra con aumento del carico urbanistico, con necessità di una autonoma pratica edilizia e con versamento di oneri contributivi.

Tanto premesso, in punto di diritto la ricorrente ha denunciato, in sintesi, i seguenti motivi: 1) la previsione di cui all’art.

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