TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-11-23, n. 202005445
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2020
N. 05446/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04978/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4978 del 2019, proposto da
Angela D'Angelo, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A C, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M M, C U, P D T, Raffaele D'Alterio, A A, A Q, V V, G L;
Alessia Giangrasso, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 16859 del 23 settembre 2019 con la relativa graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indetto dall’A.O.R.N. “A. Cardarelli” con deliberazione n. 382 del 29 marzo 2018 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Amministrativo cat. D di cui il 50% riservato al personale interno, limitatamente alla parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione della ricorrente;
- della deliberazione n. 846 dell’11 ottobre 2019 con cui veniva approvata la graduatoria finale di merito e, per quanto qui interessa, nella parte in cui la ricorrente risulta illegittimamente collocata in posizione 60 con punti 51,80;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, specificatamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C” e di Alessia Giangrasso;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 17 novembre 2020, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla selezione per titoli ed esami indetta dall’AORN “A. Cardarelli” con bando pubblicato nel BURC n. 30 del 16 aprile 2018 per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat. D, collocandosi al sessantesimo posto in graduatoria con l’attribuzione di 51,80 punti complessivi.
1.1 Con il ricorso all’esame la dott. ssa Angela D’Angelo, premessa l’illustrazione dei motivi che radicano il suo interesse a ricorrere in vista di una migliore collocazione nella graduatoria (sia in ragione del suo eventuale scorrimento che della sua possibile utilizzazione da parte di altre Amministrazioni pubbliche), ha articolato le sue censure in due motivi in diritto, sostanzialmente sovrapponibili, così rubricati:
I) Violazione dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per carenza di motivazione;eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sviamento della causa tipica, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta;
II) Violazione ed erronea applicazione, sotto altri profili, del dPR 487 del 9 maggio 1994 e dell’art. 11 del dPR 220/00 - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale;violazione sotto altri profili, dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per carenza di motivazione;ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sviamento della causa tipica, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste.
1.2 In estrema e doverosa sintesi la ricorrente ha contestato la sua posizione, in ragione della immotivata e comunque erronea mancata attribuzione di alcun punteggio in riferimento al “curriculum formativo e professionale”, pur avendo ella dichiarato, alla voce “ Esperienze lavorative ”:
- di aver prestato 5 anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato subordinato in qualità di coadiutore amministrativo cat. B del ruolo amministrativo del Comparto Sanità presso l’ASL NA 3 Sud;
- nonché di aver svolto mansioni di “amministrativo” presso la Provincia di Napoli in forza di diversi contratti di lavoro flessibile stipulati con il predetto ente.
1.3 In tesi di parte, gli atti dell’organo tecnico dell’amministrazione sanitaria sarebbero - quanto a tale profilo - privi di motivazione, oltre ad essere ulteriormente viziati sotto il profilo della disparità di trattamento, non emergendo le ragioni per cui identiche esperienze professionali concernenti altri candidati sarebbero state ex adverso valutate ai fini del punteggio riportato dai medesimi, con l’attribuzione di 1 punto.
2. Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame, in vista dell’udienza di merito del 17 novembre 2020, la ricorrente ha presentato memoria con cui, affermando preliminarmente di essere stata integralmente soddisfatta, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, instando per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
4. Ed invero, la ricorrente ha rimarcato che l’amministrazione resistente, alla luce del proposto ricorso e dell’ordinanza cautelare, è ritornata sui propri passi, provvedendo ad attribuirle il punteggio reclamato in ragione della predetta pregressa attività lavorativa svolta, che, tuttavia, come precisato innanzi, era stata ad una prima valutazione del tutto obliterata.
4.1 Pertanto, alla luce dei fatti di causa, poiché all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione dei titoli professionali dichiarati dalla ricorrente a corredo della domanda risulta soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
4.2 Occorre tuttavia procedere ad una sommaria delibazione nel merito della domanda, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
4.3 Il ricorso in esame così come incardinato è fondato, per le considerazioni già sommariamente svolte in sede cautelare.
Ed invero, risulta del tutto irragionevole ed immotivata la mancata attribuzione di alcun punteggio per la documentata attività lavorativa svolta dalla ricorrente in qualità di Coadiutore Amministrativo del Ruolo Amministrativo del Comparto Sanità presso la ASL Napoli 3 Sud, benché identica esperienza lavorativa è stata correttamente valutata per altri concorrenti e nella considerazione che la stessa Commissione, nel determinare i criteri di valutazione dei titoli, ha stabilito di valutare, per la voce “ curriculum formativo e professionale” , le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, cedono, dunque, a carico dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Spese compensate nei confronti della controinteressata.