TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400020
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00664/2013 REG.RIC.

N. 00020/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2013, proposto da:
U M K, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituiti;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.5 d.lgs. 109/12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- nel corso della discussione orale il difensore del ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio;

- al Tribunale non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.

Le spese di giudizio possono però essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini di conclusione del procedimento di emersione ex D.Lgs. n. 109/2012.

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