TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400020
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N. 00020/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2013, proposto da:
U M K, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituiti;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.5 d.lgs. 109/12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nel corso della discussione orale il difensore del ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio;
- al Tribunale non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini di conclusione del procedimento di emersione ex D.Lgs. n. 109/2012.