TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-08-10, n. 201700751
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Pubblicato il 10/08/2017
N. 00751/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2016, proposto dal signor -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
l’ U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
il G.S.E. ( Gestore Servizi Energetici), in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia interdittiva ex art. 91 D.Lgs 159/2011, emessa il 17 giugno 2016, con nota prot. 63325
- della nota GSE/P20160060178, emessa dalla -O- in data 23 giugno 2016 di risoluzione della convenzione in conto di energia n. C04H249340207 dalla data dell'informazione antimafia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il referendario A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -O- ha impugnato la informativa interdittiva adottata in data 20 giugno 2016 dal Prefetto di Reggio Calabria - a seguito di richiesta pervenuta dal -O- ai fini della erogazione nei confronti dell’interessato di incentivi per l’energia prodotta da fonte rinnovabile – nonché la nota GSE/P20160060178, emessa dal -O- in data 23 giugno 2016 di risoluzione della convenzione in conto di energia n. C04H249340207.
Egli rappresenta di aver posizionato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico per la immissione in rete di energia e di aver stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici due convenzioni per la corresponsione da parte di quest’ultimo di erogazioni pubbliche corrispondenti alla quantità di energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto di sua proprietà.
Il Gestore, ai fini della erogazione del predetto contributo, ha chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria informazione antimafia riguardante la ditta del ricorrente.
Il Prefetto di Reggio Calabria, con il provvedimento del 20 giugno 2016, ha comunicato l’esistenza di una informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti del signor -O-.
Dalla informazioni di polizia è, infatti, emerso che il signor -O-:
- è stato arrestato in esecuzione di una O.C.C. emessa dalla DDA di Reggio Calabria, nel corso della operazione denominata “Sant’Anna”, per favoreggiamento personale avendo aiutato il latitante -O- a sottrarsi ai provvedimenti coercitivi emessi nei suoi confronti dalla Autorità Giudiziaria. In particolare, il favoreggiamento era consistito nella realizzazione di un bunker presso il quale il noto latitante doveva trovare rifugio. Per tale condotta, il -O- è stato condannato con sentenza n. 497/2015 emessa dal G.U.P. di Reggio Calabria;
- è stato avvistato con persone controindicate;
- è coniugato con la signora -O- nei cui confronti sussistono precedenti per reati di truffa e truffa aggravata.
In conseguenza della adozione da parte del Prefetto di Reggio Calabria della indicata informativa interdittiva, il G.S.E. ha comunicato la risoluzione di diritto delle convenzioni stipulate con il signor -O-.
2. Avverso tali atti propone ricorso il signor -O- con un’unica articolata censura nella quale prospetta la violazione della disciplina contenuta nel T.U. Antimafia, in particolare agli articoli 84 e 67, nonché la violazione dell’art. 7 della L. 203/91.
Secondo la prospettiva del ricorrente, il pericolo di infiltrazione mafiosa – richiesto dalla norma ai fini della adozione del provvedimento interdittivo – non può riguardare una fattispecie quale quella in esame nella quale non vi è alcuna gestione di attività imprenditoriale.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico, infatti, produce utilità – sotto forma di contributi economici – solo a favore di colui che ha installato l’impianto e non consentirebbe di individuare un circuito economico per la realizzazione di profitti eventualmente oggetto di interesse mafioso.
Egli, inoltre, deduce di non essere stato destinatario di misure di prevenzione e, pertanto, illegittima sarebbe la interdittiva impugnata nella parte in cui fonda il pericolo di infiltrazioni mafiose dalla pregressa condotta del ricorrente.