TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-08-25, n. 202302566
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2023
N. 02566/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V M S, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- del decreto di revoca della licenza prot. n. 48403/AREA I^BIS rilasciata il 04.07.2014, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 04.12.2014;
- di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto prot. n. 91066 del 4 dicembre 2014, la Prefettura di -OMISSIS-:
- ha revocato la licenza prot. n. 48403/AREA I BIS rilasciata il 2 luglio 2014 alla società -OMISSIS-, ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’art 2, comma 2, lett. a) del D.M. 269/2010 – classi funzionali A, B, D, E – nel territorio della Provincia di -OMISSIS-;
- ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata dal medesimo Istituto di vigilanza per l’estensione dell’attività di vigilanza – classi funzionali A, B e D – nel territorio della Provincia di -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Difetto assoluto di istruttoria – Illogicità della motivazione – Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Mancata e/o errata valutazione dell’interesse pubblico – Violazione dei principi di partecipazione, del giusto procedimento e del legittimo affidamento.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in ragione: 1) della lesione del contraddittorio procedimentale; 2) dell’omessa motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento ingenerato circa l’accoglimento dell’istanza di estensione dell’attività di vigilanza; 3) della violazione del principio di gradualità delle sanzioni; 4) dell’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 257 quater – TULPS (sub specie. Carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto). Violazione e omessa applicazione dell’art. 257 ter, comma 5, TULPS (sub specie. Decorso del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento e conseguente silenzio - assenso)”.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha affermato l’erroneità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca.
In particolare:
- circa il contestato esercizio abusivo dell’attività di televigilanza e sorveglianza nella provincia di -OMISSIS-, la ricorrente sostiene di non aver svolto alcuna attività di televigilanza, non disponendo nemmeno di collegamenti per la ricezione delle telecamere attivi;
- inoltre, quand’anche tale attività fosse stata svolta, sarebbe stata legittima poiché tacitamente assentita ex art. 257 ter , comma 5, TULPS in seguito al decorso di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Amministrazione abbia emesso il provvedimento di diniego;
- quanto alla contestata assenza di capacità economico finanziaria e all’esposizione debitoria nei confronti dello Stato, la ricorrente sostiene che il capitale sociale sarebbe tale da garantire le perdite di bilancio, come risulterebbe dalla relazione tecnico – contabile allegata agli atti, da cui si evincerebbe l’autosufficienza economica della società e la concreta possibilità di far fronte al debito tributario;
- sulla mancanza di qualità del servizio di telesorveglianza, la ricorrente sostiene che, in mancanza dell’autorizzazione prefettizia all’estensione dell’attività nella provincia di -OMISSIS-, non poteva essere attivato alcun centro comunicazioni;
- circa la mancanza del punto operativo distaccato nel territorio di -OMISSIS-, la ricorrente deduce di non poter contraddire sul punto, non avendo conoscenza delle risultanze dell’accesso effettuato dalla Questura di -OMISSIS-;
III. Eccesso di potere per illogicità manifesta – Travisamenti ed erronea percezione dei fatti nonché erronea valutazione dei presupposti.
La società ricorrente rileva la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, dopo aver chiesto il versamento della cauzione e l’adeguamento dei massimali RCT/RCC, ha comunque respinto, senza adeguata motivazione, l’istanza di estensione dell’attività di vigilanza, tradendo l’affidamento ingenerato