TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2014-06-10, n. 201406192
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N. 06192/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2014, proposto da:
A M P, rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e Nicolo' Marella, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Frascati, 10;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A C, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dell’Ufficio Condono Edilizio di prot. n.21916 del 25 marzo 2013 di Roma Capitale, con la quale in accoglimento della domanda di condono n. 0/550552 sot. 1 inoltrata in data 9 febbraio 2004, è stato disposto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria subordinato al pagamento di euro 40.806,84 a titolo di conguaglio ed interessi, in relazione all’immobile in Roma v. Marilyn Monroe n. 150;
di tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava il provvedimento sopra specificato, nella parte in cui non applicava i benefici per la prima casa nella determinazione del conguaglio della somma dovuta per la definizione del procedimento, deducendo molteplici profili di violazione di legge e di eccesso di potere;
Rilevato che l’Amministrazione si costituiva per resistere e, tuttavia, evidenziava che la dichiarazione presentata dall’interessata non riportava i dati necessari per l’applicazione del calcolo come prima casa;
Rilevato che, di seguito, con nota, depositata il 9 maggio 2014, l’Amministrazione dava atto di “poter accogliere la richiesta formulata dalla ricorrente”, sicchè la difesa della parte istante dichiara in camera di consiglio che è intervenuta la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, la causa può essere decisa in forma semplificata, avendone dato avviso alle parti, poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che, in ragione del comportamento delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;