TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2024-03-14, n. 202401733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2024-03-14, n. 202401733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401733
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 01733/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

del verbale amministrativo del 20.12.2023 in uno alla afferente comunicazione da Acquisti in Rete PA comunicazioni@acquistinretepa.it del 20.12.2023 ore 15:00 avente ad oggetto “EXT] 3819705 - Acquisto DPI Anti - x per la protezione da rischio radiologico occorrenti all'ASL Napoli 2 Nord - Comunicazione da parte della stazione appaltante”, con cui e nella parte in cui è stata disposta e comunicata l'esclusione di-OMISSIS-. dalla “Procedura negoziata, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del D. l.g.s. n. 36/2023, per la fornitura di "Dispositivi di protezione individuale Anti­x per la protezione da rischio radiologico occorrenti all'Asl Napoli 2 Nord" - (RdO 3819705);

- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;

- per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutti gli atti di gara siccome richiesti, nonché, ove fosse stata disposta l'aggiudicazione, all'aggiudicazione medesima, agli atti presupposti ed all'offerta avversaria;

- per la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto sulla domanda di accesso agli atti inoltrata in data 11.1.2024 e per la conseguente condanna alla ostensione;

- per la condanna dell’A.S.L. al risarcimento dei danni in forma specifica mediante riammissione in gara o, in subordine, per equivalente monetario;

II) con i motivi aggiunti:

- della comunicazione del RUP e del Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Napoli 2 Nord prot. n. 5035/U del 2.2.2024 avente ad oggetto “Procedura di gara - RDO nr. 3819705 del 30/10/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs 36/2023 avente ad oggetto “Acquisto di DPI Anti–X occorrenti all'Asl Napoli 2 Nord” in uno alla inerente pubblicazione su portale e comunicazione email da “comunicazioni@acquistinretepa.it” del 7.02.2024 con cui e nella parte in cui il Rup ed il Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Napoli 2 Nord hanno approvato l'operato del Seggio di Gara nella fase di valutazione amministrativa (verbali del 14.12.2023 e del 20.12.2023) e comunicato la esclusione di -OMISSIS- dalla gara come da verbale del 20.12.2023 e la ammissione degli altri operatori;

- in parte qua e ove possa occorrere delle operazioni e del verbale del Seggio di gara del 2.02.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e letta la richiesta di passaggio in decisione avanzata dalla difesa dell’A.S.L. Napoli 2 Nord in data 27.2.2024;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta con delibera n. 1955 del 25.10.2023 dall’A.S.L. Napoli 2 Nord per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale Anti-x per la protezione da rischio radiologico”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con importo a base d’asta di € 139.950,00;

- con il ricorso in esame, notificato il 18.1.2024 e depositato il 29.1.2024 impugna il verbale della seduta del 20.12.2023 con cui la commissione di gara disponeva l’esclusione con la seguente motivazione: “valutata la documentazione amministrativa nella sua interezza, ai sensi dell'art. 9.5 del D. Lgs. 36/2023, non ammette la stessa al prosieguo della gara": tanto in ragione di procedimenti penali ritenuti ostativi dichiarati dall’operatore per reati di corruzione (artt. 319, 321 c.p.), inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), per alcuni dei quali è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio;

- lamenta l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione ed eccesso di legge sotto distinti profili dolendosi, in particolare, dell’esclusione automatica, in assenza di specifica valutazione della stazione appaltante circa l’affidabilità dell’operatore economico e in ordine alle misure di self – cleaning indicate in sede di gara (modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001), in assenza di condanne definitive, dell’infondatezza delle ipotesi accusatorie di cui ai procedimenti penali, della violazione del

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