TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-03-11, n. 202001111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-03-11, n. 202001111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001111
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2020

N. 01111/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05155/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in N, alla via Vicinale San Severino n. 2 - Villa Delizia, presso l’avvocato G P;



contro

Ministero della Difesa, Brigata Bersaglieri Garibaldi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in N, alla via A. Diaz n. 11;



per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 23234 cod. id. GIGARI ind. cl. 5.7.8 della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, in data 13 luglio 2016;

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Brigata Bersaglieri Garibaldi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

Risulta agli atti del giudizio che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 460 del 19 ottobre 2010, dell’infermità « piccola ernia discale L5 S1 senza attuali segni clinici di compromissione radicolare », giusta decreto n. 1841 del 13 luglio 2012 del Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, ed è stato collocato in aspettativa « per la durata di giorni 121, dal 25/11/2009 al 25/03/2010 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 884, commi 1 e 2 lett. b) e 905 del D.Lgvo 15 marzo 2010 n. 66 », con provvedimento n. 81 del 19 novembre 2012 dell’8° Reggimento Bersaglieri “Comando”.

La patologia sofferta si è poi evoluta in « dorsolombalgia ingravescente da spondilosi vertebrale con discopatia multipla associata a retrolistesi di I grado di L5 con grave degenerazione vacuolare di L5-S1 e parziale sinostosi intersomatica L5-S1 associata a protrusione discale intraforaminale a sx. Radicolite di L4-L5-S1 di tipo compressivo con sciatalgia ingravescente a sx e ipostenia all’arto inf sx con iporeflessia e deficit muscolari iniziali ...», altresì determinando « difficoltà nel mantenimento della statica eretta e nella deambulazione autonoma prolungata » e necessità « di assistenza continua, di riabilitazione, di ortesi di appoggio e discarico », come attestato dall’Azienda Ospedaliera di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” in data 18 aprile 2016.

Con nota prot. n. 5510 del 27 aprile 2016, avente ad oggetto « ammonimento per condizione di eccesso ponderale », il Comandante dell’8° Reggimento Bersaglieri ha comunicato al ricorrente che, in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva procedure per il trattamento di eccesso ponderale di Comando Sanità e Veterinaria M–D E24363 reg 2016 0016099 del 1° marzo 2016, « qualora al termine del programma terapeutico impostato [non fosse rientrato] nei parametri minimi previsti dal piano ovvero una diminuzione di un punto dell’IMC alla verifica semestrale, oltre all’invio al competente organo medico-legale, [si sarebbe proceduto] all’instaurazione di un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 718 e 721 del Codice dell’Ordinamento Militare ».

Successivamente, a seguito di visita medica sostenuta in data 5 maggio 2016 presso l’Infermeria di Corpo, con verbale n. A11300000 del 18 maggio 2016 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, il ricorrente è stato giudicato « temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per giorni centoottanta a decorrere dalla data odierna », con il giudizio diagnostico di « obesità ».

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