TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300761
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 00761/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati I C C e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. 39696 del 7.08.2020, di diniego del trasferimento temporaneo del ricorrente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo;

nonché per la condanna ex articolo 30 cod. proc. amm. dell’Amministrazione intimata a trasferire il ricorrente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. A S L, nessuna delle parti presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -OMISSIS-, Vigile del fuoco in servizio presso il Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo a far data dal 23 dicembre 2019, con istanza del 24 luglio 2020 chiedeva al Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco di essere trasferito temporaneamente al Comando dei Vigili del fuoco di Palermo, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 7 maggio 2008, per poter assistere la propria moglie, in stato di gravidanza con minacce di aborto e affetta da piastrinopenia, come da documentazione medica allegata all’istanza.



2. Con provvedimento del 7 agosto 2020, il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco respingeva l’istanza ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 12 D.P.R. 7 maggio 2008, con particolare riferimento ai “gravissimi motivi di carattere familiare e personale” elencati nell’art. 52 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. integrativo del 30 luglio 2002, richiamato dall’art. 12 comma 3 del citato DPR.



3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2020 e ritualmente depositato, il sig. -OMISSIS- impugnava il predetto diniego dinanzi a questo TAR e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, sulla base di quattro motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare lamentando:

(i) la violazione dell’art. 12 DPR 7 maggio 2008 e dell’art. 52 C.C.N.L. del 30 luglio 2002, stante la sussistenza dei “gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati” richiesti da dette norme, correlati alle gravi patologie invalidanti da cui era affetta la moglie e allo stato di gravidanza ad alto rischio di aborto, come attestato da certificazioni mediche;

(ii) la violazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, per violazione dei principi di solidarietà sociale, nonché di tutela dell’unità e integrità familiare, atteso che, per effetto del provvedimento impugnato, il ricorrente veniva impedito a prestare assistenza alla moglie, in condizioni di salute precarie e priva di assistenza nella gestione della casa e del figlio primogenito;

(iii) eccesso di potere per illogicità e pretestuosità della motivazione, e violazione dell’art. 12 delle preleggi, avendo l’Amministrazione limitato in modo irragionevole i presupposti di cui all’art. 12 del DPR 7 maggio 2008 alle sole fattispecie tassative di cui all’art. 52 CCNL del 30 luglio 2002, in contrasto con le finalità di tutela previste dalla norma primaria;

(iv) difetto di istruttoria e violazione dell’art. 10-bis L. 241/90, stante la mancata comunicazione del preavviso di diniego, il che avrebbe impedito al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo.

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