TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2019-04-19, n. 201900279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2019-04-19, n. 201900279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900279
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2019

N. 00279/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00047/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2019, proposto da
A P M, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Seminara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la dichiarazione

dell’obbligo del Comune di Seminara (RC) di incamerare, anche con riserva, la somma già incassata a titolo di risarcimento simbolico;

e per la condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seminara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2018 e depositato il 18 gennaio 2019 il signor Marafioti ha chiesto che sia dichiarato l’obbligo del Comune di Seminara di incamerare, anche con riserva, la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento simbolico dei danni civili derivanti dal reato per il quale è stato condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.



1.1. Chiede, altresì, che il Sindaco ed i funzionari comunali siano condannati al risarcimento dei danni da ritardo e da illegittimo esercizio di attività amministrativa, quantificati in € 300.000,00.



1.2. Premette il ricorrente di essere stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, alla pena di 6 anni e sei mesi di reclusione e di aver espiato la pena il 26 giugno 2013.

Rappresenta, quindi che, essendo decorsi i termini previsti, ha inteso ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 179 c.p.

Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza n. 727 dell’1 ottobre 2018, ha tuttavia, respinto l’istanza di riabilitazione ex art. 179 c.p. in quanto non risultano adempiute le obbligazioni civili nascenti dal reato e, in particolare, non risulta risarcito il danno derivante dalla condotta delittuosa, non rilevando a tal fine che la suddetta obbligazione si sia prescritta.

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza evidenzia, a tal fine, che è irrilevante che il Comune non si sia attivato per pretendere tale risarcimento atteso che la buona condotta richiesta ai fini della riabilitazione consiste anche nell’attivarsi per adempiere a tutte le obbligazioni civili derivanti dalla condanna (tra cui il risarcimento del danno e la refusione delle spese legali).



1.3. Tenuto conto di tale rigetto, il ricorrente, con istanza del 10 ottobre 2018, ha chiesto al Comune di quantificare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, in considerazione del fatto che la sentenza penale di condanna non ha quantificato il suddetto importo ed ha, quindi, disposto una condanna generica.

Nella suddetta istanza il Marafioti ha evidenziato che il diritto al risarcimento del danno si è ormai prescritto non essendosi il Comune costituito dinanzi alla Corte di Cassazione e che, pertanto, ai fini della quantificazione, non può non tenersi conto di tale circostanza.



1.4. Il Comune con nota del 5 novembre 2018 ha riscontrato la richiesta del ricorrente rappresentando di aver avviato il complesso procedimento preordinato alla richiesta quantificazione.



1.5. Con atto di offerta formale notificato il 31 ottobre 2018, tuttavia, il ricorrente ha offerto – sottolineando anche in questa sede che il diritto del Comune al risarcimento si è ormai prescritto – la cifra simbolica di euro 1.000,00.

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