TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202404451
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Pubblicato il 29/07/2024
N. 04451/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2023, proposto da
G M, C M, G I, M G, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Chiatamone 23;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui al Decreto n. 3037/2021 emesso dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. Civ., in persona del Giudice, dott. SACCHI Massimiliano in data 18.06.2021 nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 1212/2021, di accoglimento della domanda dei ricorrenti per equa riparazione del danno da ritardo della Giustizia di cui alla L. n. 89/2001 con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli stessi della somma di € 4.000,00 cadauno oltre al relativo riconoscimento dell'ulteriore danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 18.6.2021 (R.G. 1212/2021, n. 2013/2021), a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di Marano Giuseppe, Iossa Giuseppe, Marano Carla e Guercia Michele della somma di €4.000,00, oltre interessi legali dal deposito dei rispettivi ricorsi al soddisfo.
In particolare lamenta il ricorrente che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa esecuzione del decreto oggetto della presente controversia.
Invero, con atto depositato in data 23 luglio 2024 parte ricorrente ha dichiarato che «Nelle more è intervenuto il pagamento da parte dell’Amministrazione resistente in data 27/05/2024 in favore dei Ricorrenti »;
Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, dovendo una tale statuizione essere contenuta in una pronuncia giudiziale mancante al momento dell’intervenuto pagamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.