TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2012-07-18, n. 201201472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2012-07-18, n. 201201472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201472
Data del deposito : 18 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00639/2012 REG.RIC.

N. 01472/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2012, proposto da:
Serra S.a.s. di Serra Francesco &
C., rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso Sergio Ruggiero in Bari, via Boemondo, 21;

contro

Agenzia Invitalia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso P R in Bari, via D.Nicolai N.21;

per l'annullamento

- del provvedimento, datato 07/02/2012, emesso da invitalia – agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (prot. n. 3100/spo-del), ricevuto in data 13/02/2011, a firma di carmela d’amato, nella sua qualità di responsabile procuratore finanza e impresa, dichiarativo della inammissibilità della domanda di concessione delle agevolazioni di cui al d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;

- previa sospensione e/o concessione delle misure cautelari di cui all’art. 21 comma 8 legge n. 1031/71;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. P. Rossi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha presentato istanza per ottenere le agevolazioni di cui al D.Lgs. 21.4.2000 n. 185, cui ha fatto seguito in data 21.12.2011, la comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda, per difetto di coerenza tra proponente e iniziativa proposta.

La ricorrente ha formulato osservazioni, evidenziando la natura di attività artigiana e l’assenza di richiesta di abilitazione per l’espletamento dell’attività di casaro.

È intervenuto quindi l’impugnato provvedimento, del quale la ricorrente chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) illegittimità per eccesso di potere. Il travisamento dei fatti. La manifesta irragionevolezza. L’ingiustizia grave. Lo sviamento.

2) Richiesta di risarcimento danni.

Si è costituita in giudizio Invitalia S.p.a., già Sviluppo Italia S.p.a., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 31 maggio 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata;
il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.

Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.

Ed invero, la società ricorrente ha chiesto la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 185/2000, riservate ex art. 19 a società di persone.

Ciò premesso, nel caso di specie, la Società risulta composta di due soci, dei quali solo uno in possesso dell’esperienza come casaro (secondo le indicazioni rese dalla stessa società nella domanda di ammissione ai benefici) e tuttavia già occupato presso altro datore di lavoro.

Da quanto sopra consegue la legittimità della rilevata incoerenza tra soggetto proponente e iniziativa proposta, incoerenza non elisa dalla tardiva affermazione resa in sede di osservazioni e relativa ad un asserito possesso della capacità e dell’esperienza come casaro anche da parte dell’altro socio.

Quanto alla domanda risarcitoria rileva il Collegio che non è stata fornita alcuna prova in ordine all’ an debeatur e alla sussistenza nella specie dei presupposti minimi anche con riferimento alla stessa esistenza di un danno risarcibile, esistenza che non può che discendere dal riconoscimento della spettanza del bene o utilità rivendicati, circostanza quest’ultima che è invece esclusa nel caso di specie e comunque del tutto indimostrata.

Il ricorso va dunque respinto in toto .

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

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