TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400684

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400684
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2024

N. 00684/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01357/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2023, proposto da
-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l'annullamento

del provvedimento n. -O- del Prefetto della Provincia di Napoli p.t. avente ad oggetto “-O- - C.F. -O-- Provvedimento Intcrdittivo-O-” con cui è stata confermata l'interdittiva n. -O-

del verbale n. -O-del G.I.A. richiamato nel provvedimento gravato;

di ogni altro atto, parere e verbale – di numero e contenuto ignoto alla società odierna ricorrente – eventualmente posto a base del gravato provvedimento prefettizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., la società ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia, n. -O- adottato dalla Prefettura di Napoli, contestandone la legittimità e chiedendone

l'annullamento, per i seguenti motivi:

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 48, 48 BIS, 49 DEL D.L. N. 152/2021 DEL 6

NOVEMBRE

2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 DEL 29

DICEMBRE

2021. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 84, 91, 92, 93, 94-BIS D.LGS. 159/2011) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 E 7 L. 241/1990) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI N. 11001/119/7 PROT. 77635 DEL 16.11.2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA’ E TIPICITA’ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 159/2011 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’ –

ERRONEITA’ – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO –CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO;

II - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91, 92, 93, 94-bis del D. LGS. 159/2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 BIS DELLA L. 241/90 – MOTIVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 159/2011 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI

ISTRUTTRIA, CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO – CONTRADDORIETÀ TRA ATTI –IRRAGIONEVOLEZZA – ARBITRARIETÀ;

III - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91, 92, 93, 94-bis del D. LGS. 159/2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 BIS DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 159/2011 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTRIA, CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO – INESISTENZA

DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO – CONTRADDORIETÀ TRA ATTI – IRRAGIONEVOLEZZA – ARBITRARIETÀ.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

All’esito della camera di consiglio del 19 aprile 2023, il collegio, con ordinanza n. 259/2023, ha ordinato alla Prefettura di depositare in giudizio il verbale n. -O-del G.I.A. richiamato nel provvedimento gravato di ogni altro atto, parere e verbale eventualmente posto a base del gravato provvedimento prefettizio.

In esecuzione della suddetta ordinanza la Prefettura di Caserta ha prodotto in giudizio gli atti richiesti.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Tanto premesso in punto di fatto rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte

della criminalità organizzata;
d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione 'parcellizzata' di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7.01.2019, n. 73;
conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari.

Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. per la Campania, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

3. Rileva il Collegio che l'interdittiva antimafia impugnata è fondata su taluni elementi di criticità emersi all’esito dell’istruttoria operata dall’organo prefettizio nei confronti di -O- ritenuto gestore di fatto della società in questione, del figlio-O-, socio di maggioranza, e di-O--O-, amministratore unico, socio e liquidatore della società all’epoca dell’emissione del provvedimento gravato.

In particolare, il provvedimento interdittivo si fonda sui seguenti elementi:

a) a carico di-O--O- sono emersi numerosi pregiudizi per:

associazione di tipo mafioso, estorsione, lesioni personali, violenza privata, porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, falso, furto, oltraggio, resistenza e violenza, atti di libidine violenta ed altro;

b)-O-, figlio di -O- “risulta indagato nel procedimento penale n. -O- R.G. GIP in relazione al delitto di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 74/2022 e risulta controllato il 13.07.2013 dai militari della Stazione di Casagiove, in -O-, via -O-, a bordo di autovettura, in compagnia di… O… che risulta tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e ricettazione (artt. 416 bis, 629 e 648 c.p.) dal personale del Nucleo operativo dei Carabinieri di Mondragone (CE) insieme ad altre 56 persone in esecuzione dell’O.C.C. n. -O-R.G.N.R, n. -O- 0.C.C. emessa dal Tribunale di Napoli”;

c) In data 10.06.2014, la Corte di Appello di Napoli, III sezione penale, emetteva sentenza (divenuta irrevocabile in data 23.04.2015 n.r provvedimento -O-) nei confronti di -O- condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992, riguardante l’intestazione fittizia di beni riconducibile a -O-, figlio di “uno dei capi storici” del clan dei -O-

4. Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato

Con un primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha censurato l’illegittimità del provvedimento interdittivo gravato, atteso che la Prefettura non avrebbe correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per irrogare una più lieve misura collaborativa di monitoraggio e sostegno (art.

92 bis lett. a – art. 94 bis co. 1 e co. 2) in luogo della gravata sanzione interdittiva oggetto gel presente giudizio.

In particolare, la ricorrente afferma che la Prefettura si sarebbe apoditticamente e acriticamente uniformata alla relazione del G.I.A., omettendo di valutare l’applicazione di più ragionevoli e proporzionati meccanismi alternativi di prevenzione collaborativa.

Con il secondo e il terzo motivo di gravame, invece, parte ricorrente ha sostanzialmente rilevato un asserito deficit motivazionale dell’informativa in ordine all’esistenza di elementi che rendono attuale il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente.

In specie, la ricorrente rileva che la posizione di-O--O- non potrebbe essere presa in considerazione ai fini istruttori in quanto, a seguito della notifica del provvedimento interdittivo, lo stesso avrebbe dato le dimissioni dalle cariche societarie.

Relativamente alla posizione degli altri due soggetti esaminati, viene invece rilevato dalla ricorrente che dall'analisi del complesso delle vicende richiamate nel provvedimento gravato non mergerebbe, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

5. Tuttavia, i suindicati motivi di censura che possono essere trattati congiuntamente, sono destituiti di fondamento.

La Prefettura resistente ha compiutamente esaminato le risultanze istruttorie, da cui emerge un idoneo giudizio di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente.

Preliminarmente si osserva, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che la posizione di-O--O- è sicuramente rilevante ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa, atteso che quest’ultimo all’epoca dell’emissione del suddetto provvedimento interdittivo era amministratore unico e liquidatore della società, avendo, dunque, una posizione di rilievo nella determinazione delle scelte societarie.

Non assume pregnanza, pertanto, la circostanza che a seguito dell’adozione dell’interdittiva il-O- si sia dimesso dalla carica societaria, posto che “La legittimità dell'informativa antimafia interdittiva, al pari di ogni altro provvedimento amministrativo, va scrutinata sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, alla stregua del principio tempus regit actum” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 12/09/2023, n.8269).

Pertanto, come rilevato dall’organo prefettizio, i numerosi precedenti di polizia in cui è risultato coinvolto il-O- è sintomatico di una “caratura” criminale, come confermato anche dall’applicazione nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sul punto, pertanto, non può essere accolto il rilievo rappresentato dalla ricorrente secondo cui gli episodi in questione sarebbero risalenti e quindi inattuali ai fini di un giudizio prognostico de quo, atteso che in subiecta materia è pacifico il principio per cui “il mero decorso del tempo è in sé un

elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio

disponibile” (T.A.R., Napoli, sez. I, 24/11/2022, n. 7282).

Elemento parimenti sintomatico di una possibile influenza mafiosa è il procedimento penale da cui è scaturita la condanna nei confronti di -O-O- per il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992, che, nonostante sia stata esclusa l’aggravante mafiosa, appare essere

indice di asservimento alla ingerenza criminale, atteso che il reato era stato consumato al fine di realizzare una intestazione fittizia di una vettura in favore di -O-, figlio di “uno dei capi storici” del clan dei -O-

Parimenti ragionevoli sembrano le conclusioni cui giunge la Prefettura che riconosce un ruolo di gestione occulta della società nei confronti di -O- desunte dalla circostanza che lo stesso dell’accesso dei verbalizzanti presso la sede della società (si veda la relazione di accesso del 20 ottobre 2022), si è qualificato come il responsabile dei trasporti della società e come soggetto capace formalmente di ricevere il decreto di accesso emesso dalla Prefettura di Caserta. La posizione rivestita dallo stesso è stata poi confermata dai dipendenti della società sentiti nella stessa occasione che hanno dichiarato che le disposizioni lavorative erano impartire dal -O- definito “factotum della società”.

Nel caso di specie, il quadro complessivo sopraesposto, unitamente ai precedenti di polizia riconducibili alla persona di-O-, figlio di-O-, –“controllato il 13.07.2013 dai militari della Stazione di Casagiove, in-O- via -O-, a bordo di autovettura, in compagnia di… O… che risulta tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e ricettazione (artt. 416 bis, 629 e 648 c.p.” -integrano, a giudizio del Collegio, un attendibile giudizio prognostico di condizionamento mafioso a carico della società ricorrente nell’ambito della quale, per l’appunto, i soggetti richiamati ricoprono (rectius ricoprivano, con riferimento a-O--O-) un ruolo rilevante, in quanto soci e amministratori della società medesima.

6. Esente da vizi è anche la valutazione prefettizia di non disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, di cui all' art. 94 -bis del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il presupposto per l'applicazione di tali misure è infatti costituito dalle situazioni di "agevolazione occasionale", mentre nel caso di specie la situazione indiziaria offerta dal provvedimento impugnato (i numerosi pregiudizi in cui è coinvolto il-O- per associazione di tipo mafioso, il rapporto tra -O- emergente dalla sentenza di condanna) appare idonea a qualificare come "non occasionali" tali rapporti, come, peraltro, la stessa Prefettura ha evidenziato nel provvedimento impugnato.

In definitiva, il complesso degli elementi evidenziati dalla Prefettura, unitamente al carattere preventivo e cautelare dell’informazione antimafia, come sopra illustrato, depongono per il rigetto del ricorso.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi