TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-08, n. 202406738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-08, n. 202406738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406738
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06738/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02174/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

della responsabilità risarcitoria e/o dell’indebito arricchimento conseguito dall’Amministrazione resistente e la conseguente

per la condanna

al pagamento, nei confronti del -OMISSIS-, della somma di € 31.697.-OMISSIS-3,60, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di € 21.697.-OMISSIS-3,60.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno -OMISSIS- febbraio 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Premessa

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6 giugno 2016, la -OMISSIS- – società in house a partecipazione totalitaria del Comune di -OMISSIS- – ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma il proprio socio unico e la Regione Lazio onde sentire accogliere le conclusioni che qui di seguito si trascrivono “ quanto al Comune convenuto, a) accertare e dichiararne l'illegittimità della condotta, in danno della società partecipata, consistita nell'affidamento, illegittimo e nel proprio esclusivo interesse, di una discarica esaurita, equivalente ad un'attività in costante perdita, senza la redazione di alcun piano economico e finanziario del servizio, senza alcuna convenzione disciplinante la gestione, di fatto già allora post operativa, degli invasi esauriti, senza la previsione di alcuna dotazione finanziaria o altra forma di corrispettivo per il servizio pubblico affidato, nonché la successiva mancata assunzione di provvedimenti idonei a ripianare le perdite cagionate alla società partecipata dall'affidamento della discarica già esaurita; b) accertare la omessa attivazione, da parte dello stesso ente, delle sanzioni previste dalle concessioni stipulate, tra il Comune stesso e i gestori privati, titolari delle autorizzazioni rilasciate tra il 1991 ed il giugno 2004, ed il conseguente recupero, anche per via giudiziale, delle somme dai detti gestori accantonate a titolo di post mortem e/o l'escussione delle garanzie finanziarie rilasciate dai concessionari per la gestione o post gestione degli invasi di discarica realizzati fino al luglio 2004; c) accertare e dichiarare che il Comune convenuto ha cagionato, in concorso con la convenuta Regione, un danno all'attrice, pari ai costi dalla stessa sostenuti, dal giugno 2004 ad oggi, per la gestione posi operativa degli invasi di discarica già esauriti alla data del 1 luglio 2004; d) accertare la legittimità del recesso dall'affidamento, comunicato in data 2 dicembre 2014, da parte della attrice affidataria e dichiarare il Comune convenuto titolare esclusivo, o in concorso con i propri concessionari, ancorché falliti, e/o con la convenuta Regione degli invasi di discarica già esauriti, dal 1977 alla data di costituzione della società attrice, come analiticamente indicati nel paragrafo 1, con conseguente obbligo di sostenere i costi relativi al capping degli stessi e di provvedere alla loro gestione post operativa, per il periodo previsto dalla legge; quanto alla Regione convenuta, e) accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte, commissive ed omissive, della stessa, di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, condannare la stessa a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute ed a risarcire direttamente alla società attrice tutti i danni cagionati, quantificati, tra danno emergente e lucro cessante, in euro 31.697.-OMISSIS-3,60, oltre alle spese sostenute successivamente al 31.12.2015, nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti, dalla prima richiesta, o dalla data della domanda, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di giudizio, ovvero infine da determinarsi, anche in via equitativa; f) in subordine, in caso di rigetto della domanda sub lettera e), condannare ex art. 2041 c.c., la Regione Lazio ad indennizzare l'attrice della perdita patrimoniale subita, condannandola al pagamento della somma di euro 21.697.-OMISSIS-3,60, oltre alle spese sostenute successivamente al 31.12.2015, nonché al pagamento degli interessi e alla rivalutazione dai singoli pagamenti, dalla prima richiesta, o dalla data della domanda, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi, anche in via equitativa, in corso di giudizio ”.

2. Le origini della discarica comunale di -OMISSIS-

Le surriportate conclusioni traggono spunto dalla – complessa - vicenda storica della discarica comunale di -OMISSIS- che, riferisce l’atto introduttivo, è stata “ creata per mezzo delle deliberazioni del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/1977 e n. -OMISSIS-/1978, su una superficie di 29.075 mq di territorio appartenente all'ente locale assegnato allo smaltimento dei rifiuti urbani ”.

Il sito di -OMISSIS-, quindi, è stato dapprima asservito ai Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e poi, in forza della Delibera n. -OMISSIS-/1986 del Consiglio Regionale del Lazio, incluso del “bacino di utenza n. 3” composto comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Dal 1977 al 1991, la discarica è stata gestita direttamente dal Comune di -OMISSIS- (proprietario del sedime) per poi essere affidata in concessione alla società -OMISSIS- - con atto rep. num. 42174 del 28 giugno 1991 per una durata di nove anni rinnovabile e al fine della realizzazione di un invaso di discarico di 1.500.000 mc.

Esaurita tale volumetria, nel marzo 1998, il concessionario ha progettato la realizzazione di due invasi d'emergenza, con capacità volumetrica di ulteriori 328.000 mc, realizzati in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. -OMISSIS-e il cui esercizio è stato autorizzato con Delibera della Giunta della Regione Lazio n. -OMISSIS- del 29 luglio 1998.

Nelle more con successive ordinanze del Presidente della Regione Lazio, il bacino dei soggetti conferito di R.S.U. è stato progressivamente esteso ai Comuni di -OMISSIS-.

L’atto introduttivo, quindi, riferisce che a partire dal mese di ottobre 1998 è subentrata nella gestione in concessione dell’impianto – con il consenso del Comune di -OMISSIS- - la Società -OMISSIS- la quale si è fatta promotrice di un nuovo intervento di ampliamento dell’invaso fino a 350.000 mc.

Quasi contemporaneamente, in data 19 febbraio 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile — ha adottato la " dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile ", dando da corso alla gestione commissariale dei rifiuti nella regione Lazio protrattasi fino a tutto l’anno 2008.

E’ in tale contesto che si susseguono una serie di provvedimenti che hanno disposto il progressivo ampliamento dell’invaso e autorizzato un maggiore stoccaggio dei rifiuti, tutti adottati – riferisce la ricorrente – senza pretendere dal concessionario l’emissione delle garanzie finanziarie prescritte dalle lettere h) e g) dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) — a garanzia delle operazioni di messa, in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di discarica (cd. gestione post-mortem).

Garanzie – aggiunge il Collegio – nemmeno pretese dal Comune di -OMISSIS- al momento della instaurazione del rapporto con la -OMISSIS- e la cui mancata predisposizione – unitamente ad una sequenza di inadempimenti connessi alla corretta gestione dell’impianto e al pagamento delle retribuzioni delle maestranze - ha fondato il provvedimento di revoca della concessione al privato e la riacquisizione della gestione in via diretta della discarica da parte dell’ente comunale, per effetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 15 aprile 2004.

Provvedimento che è pure intervenuto – secondo l’atto introduttivo – quando l’ormai cessato concessionario aveva già richiesto alla Regione l’autorizzazione a procedere all’ adeguamento del sito alle sopravvenute disposizioni di cui al d. lgs. 36/2003, mediante la chiusura – cd. “capping” – degli invasi giudicati esauriti – già contenenti c.ca 2.000.000 di mc dl RSU - e la predisposizione di nuovi spazi di stoccaggio.

3. La costituzione della -OMISSIS-

Con delibera di C.C. n. -OMISSIS- del 9 giugno 2004, il Comune di -OMISSIS- si è determinato di “ costituire una società per azioni denominata “-OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a.” … di sottoscrivere interamente il capitale sociale di € -OMISSIS-.000,00 corrispondente al 100% del capitale sociale … di dare atto che i costi della società saranno posti a carico della società stessa … di dare atto che la società … avrà come oggetto i seguenti settori: gestione integrata delle risorse idriche … gestione integrata delle risorse energetiche … gestione dei servizi ambientali e, quindi, …. raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei

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