TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-05-13, n. 202409433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-05-13, n. 202409433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409433
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2024

N. 09433/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15124/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15124 del 2019, proposto da
A A, A S, C S, L S, L G, C C, A M, F B, T V, O C, G A, A E R, S A, A M, Maria D'Amore, N L, A S, V S, F S, A S, A P, R V, M T F, S F, O D B, M T, M A, R R, L C, G C, G C, F C, M S, D D M, S S, G S R, M V, M T, S B Gsi, Rosario Alberto Cavallaro, Rocca Elisabetta Di Benedetto, Graziella Buccheri, Sergio Airò Farulla, Rosaria Castro, Antonina Maria Tirrò, Rosa Elisabetta Maria Sapuppo, Denise Sarno, Orsola Senatore, Maria Sorrentino, Palmira Rea, Michela Lucia Mascia, Clelia Cimmino, Viviana Giandinoto, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituti d'Istruzione Superiore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto dipartimentale n.1458 del 9 ottobre 2019 avente ad oggetto l'integrazione delle graduatorie d'istituto e lesivo degli interessi dei ricorrenti nella parte in cui non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia dei docenti laureati ed in possesso dei 24 CFU come gli odierni ricorrenti;

nonché' di ogni altro atto ad esso richiamato, preordinato e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame gli esponenti, tutti in possesso del diploma AFAM di secondo livello con l’aggiunta dei 24 C.F.U , hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del Decreto Dipartimentale n. 1458 del 9.10.2019 avente ad oggetto l’integrazione delle graduatorie d’istituto e lesivo degli interessi dei ricorrenti nella parte in cui, art. 2, non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia dei docenti in possesso di diploma AFAM di secondo livello ed in possesso dei 24 C.F.U. come gli odierni ricorrenti.

Il Ministero si è costituito contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

Con ordinanza n. 388 del 23 gennaio 2020 - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:

Ritenuto che il ricorso non appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo all’orientamento di questa Sezione ribadito da ultimo con la sentenza n. 165/2020 in cui è stato affermato che” Premesso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che tali titoli non siano equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.

Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che “1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. 2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi

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