TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-09-30, n. 202201284

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-09-30, n. 202201284
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201284
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2022

N. 01284/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00470/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2022, proposto da L S, rappresentata e difesa dagli avvocati P B, G D e G D F, con gli stessi elettivamente domiciliata in Bari alla via Putignani, n. 12/a, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Melo n. 97, è legalmente domiciliata;

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità

della condotta della P.A. in relazione alla fattispecie di giudizio e del silenzio-inadempimento serbato in ordine alla diffida a erogare gli importi relativi alla DUP 00264512070 Campagna 2020, meglio specificata in atti;
con conseguente ordine all’AGEA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin d’ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione;
e per la fissazione di una somma di denaro, dovuta dalla resistente P.A. per ogni violazione o inosservanza successiva alla sentenza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e udito il difensore G D F per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La ricorrente, per il tramite del mandatario CAA - Liberi Agricoltori Foggia, presentava Domanda unica di pagamento (DUP) n. 00264512070 – Campagna 2020, ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nonostante la tempestività della presentazione della DUP, e malgrado gli importi richiesti andassero erogati dall’Organismo Pagatore (O.P.) entro il 30.06.2021, la richiedente non percepiva alcuna somma.

Il prospetto del portale SIAN, nella pagina della ditta ricorrente, riporta la seguente dicitura: “anomalia con codice identificativo T99 – 08, Produttore con istruttorie campagne precedenti in via di definizione”.

Tuttavia, alcun provvedimento espresso di definizione, accertamento o sospensione veniva notificato o comunicato alla beneficiaria, né la dicitura dell’anomalia riportata sul portale SIAN dava conto, in alcun modo, a quali Campagne si riferissero tali istruttorie in asserita via di definizione, né le ragioni per cui dette istruttorie non fossero state definite nei termini di procedimento.

La ricorrente, tramite legale, in data 22.02.2022, presentava all’O.P. apposito atto di invito e diffida, chiedendo, in via principale, procedersi al pagamento degli aiuti richiesti con la DUP, nonché, nel denegato caso in cui si ritenessero sussistenti motivi ostativi a tale erogazione, di provvedere all’adozione di un provvedimento espresso ove dar conto delle ragioni sottese alla anomalia riportata sul portale SIAN con codice identificativo T99 – 08.

L’AGEA ometteva di riscontrare detta diffida, e le somme di cui alla DUP in oggetto risultano tutt’oggi non erogate.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 07.04.2022 e depositato il 14.04.2022, per chiedere l’accertamento e la declaratoria di illegittimità della condotta della P.A. in relazione alla fattispecie di giudizio e del silenzio-inadempimento serbato in ordine alla diffida a erogare gli importi relativi alla DUP 00264512070 Campagna 2020. Deduce i seguenti motivi in diritto: 1) violazione degli artt. 24 e 41 Cost. – violazione del Reg. UE n. 1307/2013, del Reg. UE n. 1306/2013 in particolare gli artt. 74 e 75 e del Reg. UE n. 640/2014, art. 36;
violazione dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990 - violazione dei principi di affidamento, buona fede e lealtà - violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della azione amministrativa – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, abnormità, sproporzione, sviamento;
2) violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. – violazione del Reg. UE n. 1307/2013, del Reg. UE n. 1306/2013 e dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990, dell’art. 33 D.Lgs. n. 228/2001 e della determina AGEA UM n. 441/2007 e s.m.i. - violazione dei principi di affidamento, buona fede e lealtà - violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della azione amministrativa – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, abnormità, sproporzione;
sviamento.

Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Deposita, in data 27.09.2022, la nota AGEA datata 20.09.2022, con la quale si preannuncia il pagamento dell’importo complessivo per la domanda unica 2020 pari a 3.704,79 euro, già calcolato al netto dei recuperi 2019 e 2020.

Nella camera di consiglio del 28 settembre 2022, parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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