TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2017-06-22, n. 201700473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2017-06-22, n. 201700473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700473
Data del deposito : 22 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2017

N. 00473/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2017, proposto da:
Rcm S.n.c. Impresa di Costruzioni di R M, C e I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale Aldini 28;

contro

Unione delle Terre D'Argine, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P, C O, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Minotti in Bologna, via Altabella 3;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla “Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di risistemazione e riasfaltatura di alcune strade e piste ciclopedonali del territorio comunale di Carpi- PROG. A3 N. 64/2016”, del 03/04/2017 comunicato in pari data via pec;

- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura oggetto di impugnazione, dai quali consegue la esclusione della impresa ricorrente;

- della Determina Dirigenziale n. 137 del 03/03/2017 che riporta l'esito delle verifiche documentali compiute dall'amministrazione, comunicate all'impresa ricorrente via pec in data 03/04/2017


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione delle Terre D'Argine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori Floriana Russo e A P;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara “ per l’affidamento dei lavori di risistemazione e riasfaltatura di alcune strade e piste ciclopedonali del territorio comunale di Carpi ” indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine.

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 395.000,00 e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari.

All’esito della predisposizione della graduatoria l’impresa ricorrente si era classificata al primo posto, ma, a seguito di successive verifiche documentali espletate ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016, in data 09.03.2017, l’amministrazione ha convocato una seconda seduta di gara per formalizzare l’esclusione della società.

La ragione dell’esclusione va ricercata in una clausola dell’atto costitutivo di società in base alla quale per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la firma congiunta di due soci su tre e che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione gli atti di importo superiore ad euro 10.000.

Nella procedura di gara di importo pari a € 395.000,00 la firma della ditta

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