TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-04-04, n. 201900504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-04-04, n. 201900504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900504
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2019

N. 00504/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2012, proposto da D L, rappresentato e difeso dagli avvocati N C e I C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Alessandro Manzoni, 169;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Azienda Sanitaria Locale Bari non costituita in giudizio;

per l’accertamento e la declaratoria

della responsabilità della Regione Puglia e dell’ASL Bari relativamente ai danni subiti dal ricorrente per i motivi esposti in ricorso;

e, per l’effetto, per la condanna della Regione Puglia e dell’ASL Bari in solido al pagamento del risarcimento del danno in favore del dott. D L e della società Laboratorio Clinico D s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 per le parti i difensori avv. I C e avv. M R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente, dott. Liborio D, è un soggetto privato accreditato ai sensi di legge presso il Servizio Sanitario Nazionale ed eroga a favore di quest’ultimo prestazioni di specialistica ambulatoriale di patologia clinica sin dal 1988.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1500/2010, la Regione Puglia procedeva alla modifica e integrazione della precedente deliberazione n. 2671/2009, al fine di fissare il tetto di spesa per le prestazioni sanitarie da erogare da parte dei soggetti privati accreditati.

Successivamente l’ASL Bari con deliberazione del Direttore generale n. 1803/2010, applicando le direttive regionali, procedeva all’assegnazione del tetto di spesa per ogni singolo erogatore, nonché a fornire altre indicazioni sull’erogazione del servizio.

Sulla scorta di tali provvedimenti il ricorrente si vedeva assegnato un determinato tetto massimo di spesa per l’anno 2010.

Non ritenendosi soddisfatto, il D proponeva ricorso r.g. n. 1760/2010 dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza n. 908 del 15 giugno 2011, accoglieva il gravame e annullava gli atti impugnati.

La citata sentenza del T.A.R. Bari n. 908/2011 veniva impugnata dalla Regione Puglia e dall’ASL Bari con atto di appello (giudizio r.g. n. 7347/2011) dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 921/2012, in riforma della decisione del T.A.R. Puglia, Bari, respingeva l’originario ricorso di primo grado.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il D chiedeva a questo Tribunale accertarsi la responsabilità della Regione Puglia e dell’ASL Bari in ordine alla pregiudizio asseritamente subito in conseguenza dei citati provvedimenti e quindi la condanna in solido degli stessi enti al pagamento del risarcimento del danno consequenziale.

2. - Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, resistendo al gravame.

3. - All’udienza del 19 febbraio 2019 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

Invero, può sinteticamente evidenziarsi che l’attività amministrativa posta in essere dalla Regione Puglia e dall’ASL Bari è stata considerata legittima dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 921/2012 che - come visto - respingeva il ricorso di primo grado.

Ne consegue che in presenza di un’attività amministrativa considerata legittima con sentenza ormai passata in giudicato non può ravvisarsi alcun danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 del codice civile subito dall’odierno ricorrente.

5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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