TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2022-04-28, n. 202201440
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Pubblicato il 28/04/2022
N. 01440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da R G, G C e S M, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;
- la Presidenza della Regione Siciliana, non costituita in giudizio;
nei confronti
- della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania;
- della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
entrambe in persona dei rispettivi Commissari Giuseppe Giuffrida e Massimo Conigliaro, costituiti anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Giunta della Regione Siciliana;
- dell’Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana;
- dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- di Rosario Di Bennardo;
- della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell’art. 54 ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall’art. 28, comma 3 bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233;
- della nota a firma del Presidente della Regione Sicilia, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di intesa alla nomina dei Commissari;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall'art. 28, comma 3-bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233;ed ancora dall'art. 1, comma 25-quater, d.l. 31 dicembre 2021, n. 228, conv. in l. 25 febbraio 2022, n. 15;della nota a firma del Presidente della Regione Sicilia, prot. Mise n. 00006275 del 24 marzo 2022, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di designazione dei Commissari;di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto, compresa – ove occorra - la nota di trasmissione MISE 31 marzo 2022, prot. n. 0084372.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste la memoria e i documenti depositati dalla parte ricorrente e dal resistente Ministero;
Vista l’ordinanza cautelare n.169/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n.211/2022, pubblicato il 2 aprile 2022;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle neo istituite Camere di Commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in persona dei rispettivi Commissari;
Visto il decreto presidenziale n.538/2022, pubblicato il 12 aprile 2022, con il quale è stata accolta l’istanza di abbreviazione dei termini presentata dalle predette con la memoria di costituzione;
Vista la documentazione depositata dalla difesa delle Camere di Commercio su citate;
Viste la memoria di costituzione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, e la memoria di costituzione dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Sicilia;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla parte ricorrente;
Vista la memoria delle neo istituite Camere e dei rispettivi commissari;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato per il resistente Ministero;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022, il consigliere dott.ssa Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso introduttivo, gli odierni istanti – tutti nella dichiarata qualità di componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia – hanno impugnato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell’art. 54 ter, co. 2, del d.l. n.73/2021, convertito in l. n.106/2021 e modificato dall’art. 28, co. 3 bis, del d.l. n.152/2021, convertito in l. n. 233/2021;nonché, hanno censurato la nota a firma del Presidente della Regione Siciliana, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione dei Commissari, menzionata nelle premesse del provvedimento quale “intesa” sulla nomina dei predetti.
Deducono avverso tali atti le censure di:
1) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MISE 19 GENNAIO 2022 DI NOMINA DEI COMMISSARI DI CATANIA E DI RAGUSA, SIRACUSA, CALTANISSETTA, AGRIGENTO E TRAPANI, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DELLA L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580, PER LA NECESSITÀ DI ISTITUIRE IN VIA PRELIMINARE LE MEDESIME CAMERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. INCONGRUENZE EVIDENTI. CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. INIDONEITÀ DELL’ATTO ALLA TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO INDIVIDUATO DALLA LEGGE ;
2) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 30 DICEMBRE 2021, N. 120, PER IL CONTRASTO CON LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE NN. 341 E 580 DEL 2021.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 DEL D.P. 28 FEBBRAIO 1979, N. 70, SULL’ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO LA FORMA DELLO SVIAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ.
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL DECRETO MISE 19 GENNAIO 2022 ;
3) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DI GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA PER AMBIGUITÀ E PERPLESSITÀ;
4) ANCORA SULL’ILLEGITTIMITÀ-NULLITÀ DELLA NOTA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PROT. MISE 30 DICEMBRE 2021, N. 0000120, E DEL DECRETO MISE 19 GENNAIO 2022, PER LA DECORRENZA DEL TERMINE INDICATO DALL’ART. 54-TER, COMMA 2, D.L. N. 73/2021, NEL TESTO E QUINDI PER LA NECESSITÀ DI APPLICARE COMPIUTAMENTE SOLO L’ART. 54-TER, COMMA 1, D.L. N. 73/2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 54-TER NEL TESTO ORIGINARIO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO CHE LA NOMINA DEI COMMISSARI NON REALIZZA LO SCOPO INDICATO AL PRIMO COMMA CIRCA LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE SICILIANO. - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL DECRETO MISE 19 GENNAIO 2022 ;
5) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI E SEGNATAMENTE DEL DECRETO DI NOMINA DEI COMMISSARI E DELLA NOTA DI INTESA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 54-TER, COMMA 2, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, COME CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, PER L’INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL MINISTRO AD ADOTTARE IL DECRETO DI NOMINA DEI COMMISSARI E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA AD ESPRIMERE L’INTESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 D.LGS. N. 165/2001 E DELLA L.R., SICILIA N. 10/2000 DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ SANCITO DALL’ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL’ART. 54-TER, COMMA 2, D.L. N. 73/2021 ;
6) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 54-TER D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, COME CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, E COME MODIFICATO DALL’ART. 28 D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO IN L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233, PER CONTRASTO CON L’ART. 3 COST. (RAGIONEVOLEZZA E NON CONTRADDITTORIETÀ) E CON L’ART. 97 COST. (BUON ANDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA);CON GLI ARTT. 14 E 17 RDL 15