TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202300336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202300336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300336
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 00336/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura - U.T.G. di Piacenza, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Piacenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per l’amministrazione resistente, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 10 agosto 2020, il sig. -OMISSIS-, titolare dell’impresa “-OMISSIS-”, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Piacenza domanda di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, in favore del lavoratore -OMISSIS-, odierno ricorrente.

La Prefettura di Piacenza avviava l’istruttoria, acquisendo i necessari pareri, tra cui quello negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza, fondato sul presupposto che la ditta richiedente avesse oggetto sociale diverso da quello di attività agricola o di allevamento, zootecnica, pesca, acquacoltura e attività connesse, settori di attività richiesti ai fini della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lettera a), del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.

In ragione di tale parere negativo, la Prefettura di Piacenza, in data 26 novembre 2020, emetteva preavviso di rigetto, notificandolo all’istante in data 21 giugno 2021.

In data 24 giugno 2021, il datore di lavoro richiedente presentava alla Prefettura e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per il tramite del consulente del lavoro, osservazioni al preavviso di rigetto.

In data 9 luglio 2021, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro confermava il parere negativo.

Con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 14 luglio 2021 e notificato al datore di lavoro in data 12 agosto 2021, la Prefettura di Piacenza rigettava l’istanza di emersione del lavoro irregolare.

Avverso tale provvedimento il lavoratore sig. -OMISSIS- ha proposto l’odierno gravame, con istanza di misure cautelari sospensive.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Piacenza, instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 180 del 5 novembre 2021, questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare, ritenendo che “ in ragione della asimmetria tra i settori di attività, il ricorso appare allo stato sorretto da censure prive di fondamento ”.

Avverso tale ordinanza, parte ricorrente ha proposto appello.

Con ordinanza n. 108 del 14 gennaio 2022 la III^ Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, così motivando “ Rilevato che la distinzione tra attività principale ed attività secondaria non appare rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, assumendo rilievo preminente, come si evince anche dal disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c) d.m. 27 maggio 2020, che il lavoratore abbia “svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019”;
Rilevato che l’Amministrazione appellata non contesta la dichiarazione di emersione nella parte in cui riferisce il rapporto di lavoro dell’odierno appellante ad un settore di attività che, oltre ad essere ricompreso tra le attività – sebbene secondarie - dell’impresa assuntrice, è riconducibile ai codici ATECO indicati nell’allegato al citato d.m.
”.

Alla pubblica udienza del giorno 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Piacenza ha rigettato l’istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.

L’odierno gravame è affidato a due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990 ed il vizio di motivazione.

Assume parte ricorrente che, ad esito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241 del 1990, il datore di lavoro aveva presentato osservazioni, delle quali l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, come è dato rilevare nella parte motiva del provvedimento, nella quale non risultano esplicitate le ragioni per cui sono state disattese le osservazioni proposte.

Il motivo è privo di pregio.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 03 ottobre 2022, n.6052).

Nel caso di specie, in particolare, viene in rilievo una motivazione per relationem , dal momento che la Prefettura di Piacenza rigetta la domanda di emersione facendo espresso riferimento al parere negativo reso dall’Ispettorato Territoriale di Lavoro in ragione del fatto che “ (…) la Ditta individuale richiedente risulta avere oggetto sociale diverso dall’attività agricola o di allevamento, zootecnica, pesca, acquacoltura o attività connesse, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lettera a), del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l'intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata (cfr. ex plurimis TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2020, n. 934).

Di talchè deve ritenersi infondata la censura articolata con il primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono la violazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, degli artt. 3 e 4 del Decreto interministeriale 27 maggio 2020 e del relativo allegato 1 lett. a), il difetto di istruttoria e di motivazione.

Assume parte ricorrente che la ditta richiedente svolge come attività prevalente “ attività di riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto ” di cui al codice

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