TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-09-09, n. 202416251
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2024
N. 16251/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
I in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E G M, S C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento sanzionatorio -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, notificato via PEC il successivo 9 maggio, portante la radiazione della ricorrente ai sensi dell’art. 324, co. 1° lett. d) D. Lgs. 7.9.2005, n. 209, nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, lesivo delle posizioni giuridiche della ricorrente, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:
Atto di contestazione -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, notificato via PEC in pari data
Delibera del Collegio di Garanzia IVASS -OMISSIS- del -OMISSIS-, portante -OMISSIS-- del -OMISSIS-e trasmessa con Nota -OMISSIS- del -OMISSIS-, portante proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in esame la signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il provvedimento sanzionatorio in epigrafe, irrigatole da IVASS per le seguenti condotte, commesse nel coro dell’attività di intermediazione assicurativa svolta professionalmente dalla ricorrente:
- assunzione irregolare di tre polizze r.c. auto;
- tardiva rimessione dei premi all’agenzia di riferimento per n. 153 polizze e mancata rimessa di premi relativamente a n. 99 polizze, avvalendosi indebitamente di talune procedura aziendali;
- contraffazione di documentazione contrattuale nonché consegna di informazioni al contraente non rispondente al vero, al fine di occultare al cliente l’appropriazione indebita delle relative somme;
- che da tali condotte IVASS ha inferito la violazione degli articoli 119 bis del d.lgs. n. 209\2005 e degli articoli 54, comma 1 lettera b) e 63 comma 3 del regolamento IVASS n. 40\2018;
Rilevato che mediante tre motivi di gravame la ricorrente, in sintesi, contesta:
1) L’intempestività della sanzione, atteso che lo stesso IVASS, nell’atto di contestazione, assume:
“.. . che l’accertamento delle violazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, si è perfezionato il 28 settembre 2022, data di pervenimento dell’ultimo documento istruttorio e conclusiva della valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione della sanzione”, mentre la contestazione è stata notificata il 23.1.2023 e il provvedimento sanzionatorio è intervenuto l’-OMISSIS- e notificato il 9 maggio 2024. Il 1° comma dell’art. 324-octies del TUAP, in vigore dal 9.2.2021, stabilisce che “L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di