TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2013-05-30, n. 201300493
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00493/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00137/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. N R, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Messina, 678;
contro
Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Catania, via Milano 42/a;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
della nota prot. n. 37590 del 30/10/2012 recante comunicazione della revoca di assegnazione di un alloggio di E.R.P. comunale:
della determina n. 1412 del 26/10/2012.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. 6114 del 19.2.2013 a firma del dirigente dell'area 2 - tecnica e progettazione urbanistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che questo Tribunale ha già esaminato i profili cautelari della controversia e ha adottato l’ordinanza n. 82/2013 con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio di E.R.P. (ordinanza, peraltro, confermata in sede di appello con ordinanza n. 186/2013 del C.g.a.);
che il ricorso per motivi aggiunti, cui inerisce la domanda cautelare oggi in esame, ha ad oggetto la mera (conseguenziale) diffida alla riconsegna dell'alloggio predetto;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’ulteriore domanda cautelare,;