TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100448
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Testo completo
N. 00448/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V Avv. in Reggio Calabria, via Rausei 38;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Reggio CAl. prot. n. 58006 W/Area I bis del 28.7.2009 e notificato il 29.11.2009;
della nota del Questore di Reggio Cal. Cat. 6F/3°/2009 del 25.6.2009;
del Decreto del Questore di Reggio Cal. Cat. 6F/3°/2009 del 21.7.2009;
del Decreto del Questore di Reggio Cal. Cat. 6F/3°/2004 del 7.6.2004;
della nota del Questore di Reggio Cal. Commissariato di Condofuri Cat. 6F/3°/2008 del 19.1.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Reggio Calabria e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole del provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dalla stessa proposto avverso il rigetto della istanza di riesame della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Espone che negli anni novanta veniva interessato da diversi procedimenti penali, tutti successivamente conclusisi in senso pienamente favorevole; che, nelle more, a causa di tali circostanze, veniva raggiunto da un primo provvedimento che disponeva il divieto di detenzione d’armi da parte del Prefetto (1998) ed, in seguito, da un diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia da parte del Questore (2004), fondato sull’esistenza del primo.
Nonostante varie richieste di riesame, detti provvedimenti venivano reiterati, fino al 2007, anno nel quale la Prefettura, sulla base della favorevole evoluzione della posizione processuale del ricorrente, e del parere del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, revocava l’originario divieto di detenzione armi (decreto nr. 27415 del 17 settembre 2007).
Non veniva, invece, ritirato, né modificato, il provvedimento di diniego del rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia della Questura, nonostante ripetute richieste di riesame, l’ultima delle quali respinta dalla Questura con il provvedimento oggetto del ricorso gerarchico, anch’esso avente esito negativo per il ricorrente e impugnato nell’odierna sede unitamente agli atti presupposti.
Avverso tali atti il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 (I), l’illegittimità della richiesta di parere da parte della Prefettura, in sede di ricorso gerarchico, alla Questura su atto della stessa Questura (II), violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili (III).
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
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