TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-05-20, n. 202401095
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2024
N. 01095/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2023, proposto da
G V, rappresentata e difesa dall'avvocato A D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C V, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prot. n. 4650 del 27.2.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Viscito Gina (in appresso, V. G.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 27 febbraio 2015, prot. n. 4650, col quale il Commissario ad acta nominato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, con ordinanza n. 1329/2013 aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Nocera Superiore del suolo ubicato in Nocera Superiore, via Pizzone, e censito in catasto al foglio 4, particella 3109;-- l’ingiunzione di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009;-- la nota del Commissario ad acta prot. n. 27155 del 17 dicembre 2013;-- i verbali del 4 settembre 2014 e del 14 ottobre 2014, recanti l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009;-- il verbale di sopralluogo del 17 settembre 2014;-- la nota del 6 ottobre 2014, prot. n. 19674, a cura del tecnico incaricato dell’individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale;-- la nota del Comune di Nocera Superiore del 23 dicembre 2022;
- a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che, all’epoca dell’ingiunzione di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009, sarebbe stata comproprietaria dell’immobile attinto dagli abusi contestati insieme a Viscito Antonio (in appresso, V. A.) e che, ciò nonostante, il provvedimento sanzionatorio edilizio sarebbe stato notificato soltanto nei confronti di quest’ultimo, e non anche nei propri confronti, con conseguente illegittimità della misura ablatoria disposta a valle di esso;
- costituitosi l’intimato Comune di Nocera Superiore, eccepiva l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso per difetto di legittimazione attiva;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 16 aprile 2024 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- non risulta contestata in giudizio la circostanza che l’ingiunzione di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009 sia stata rivolta unicamente nei confronti di V. A., e non anche nei confronti di V. G.;
- dall’esibito certificato di trascrizione ereditaria mod. 68 n. 1067 del 17 febbraio 1997 e mod. 70 n. 1293 dell’8 marzo 1997 emerge che quest’ultima è stata chiamata alla successione del deceduto V. A., a partire dal 25 maggio 1987, ossia prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009, anche in riferimento al cespite immobiliare ubicato in Nocera Superiore, via Pizzone, e censito in catasto al foglio 4, particella 542, dal quale è scaturito, per successivo frazionamento, il lotto censito in catasto al foglio 4, particella 3109;
- ebbene, da un lato, «la chiamata all'eredità legittima presunzione della qualità di erede, soprattutto quando si tratti di persone che avevano con il "de cuius" una relazione qualificata ai sensi dell'art. 536 cod. civ.» (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2511/2023;cfr. Cass. pen., sez. III, n. 14287/2023);
- d’altro lato, anche reputandosi la delazione conseguente all’apertura della successione al deceduto V. A. insuscettibile, di per sé sola, di procurare alla chiamata V. G. la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 8053/2017;n. 13639/2018;n. 13550/2022), è innegabile che l’esercizio, in data 29 giugno 2005, dell’azione di divisione giudiziale da parte della medesima V. G. abbia integrato gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 1628/1985);con la conseguenza che, all’epoca dell’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009, la ricorrente risultava già essere contitolare – sia pure pro indiviso – del lotto ubicato in Nocera Superiore, via Pizzone, e censito in catasto al foglio 4, particella 3109;
Considerato, quindi, che:
- sulla base di tale presupposto fattuale ed alla luce dell’indirizzo sancito in subiecta materia da Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2023, l’effetto ablatorio del cespite immobiliare abusivo non avrebbe mai potuto prodursi e, quindi, la legittimazione attiva non avrebbe potuto elidersi a discapito di V. G., fintantoché quest’ultima non fosse stata resa ritualmente destinataria dell’ingiunzione di demolizione n. 1 del 5 gennaio 2009;
- se è vero, infatti che, stando alla citata pronuncia nomofilattica, «l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione», è del tutto logico inferire, in via consequenziale, che, qualora detto termine di ottemperanza non abbia mai cominciato a decorrere nei confronti del proprietario dell’immobile contestato, per non essergli stato notificato il provvedimento repressivo-ripristinatorio, nessun automatico effetto acquisitivo potrebbe prodursi in favore dell’amministrazione comunale e, quindi, legittimamente accertarsi come perfezionato ai fini della formazione del «titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari» ex art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001;
Considerato, in ogni caso, che:
- per consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi in cui il proprietario sia del tutto ignaro dell'abuso e dell'ordine demolitorio adottato dall'amministrazione quale misura sanzionatoria, si configura l’illegittimità del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza dell'inadempimento rispetto all'ordine di demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1951/2016;TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5359/2019)
- più in generale, la mancata notifica del provvedimento demolitorio al proprietario del fondo non incide sulla legittimità del provvedimento stesso, attenendo la notificazione dell'atto non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia, sicché l'unica conseguenza derivante dalla mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario sarà l'impossibilità di pretenderne l'esecuzione da parte di quest'ultimo e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza dell'autore dell'abuso;il responsabile dell'abuso è, quindi, comunque tenuto ad eseguire la demolizione anche nel caso in cui l'ordine sia stato rivolto solo nei suoi riguardi, fermo restando che, in caso di inerzia, l'amministrazione non potrà acquisire l'area al proprio patrimonio in danno del proprietario ignaro del provvedimento (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 437/2017;sez. VIII, n. 1073/2021;sez. IV, n. 3793/2022;TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 772/2022).
- affinché un bene immobile abusivo possa essere legittimamente acquisito in via gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, occorre, dunque, che il presupposto ordine di demolizione sia notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo;ciò, perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio nei riguardi dei comproprietari che non abbiano ricevuto regolare notifica dell'ordinanza di demolizione, l'inottemperanza alla quale costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione acquisitiva;nonché perché con la sanzione dell'acquisizione si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (e cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5245/2017);
- trattandosi di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area per opere analoghe) e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, occorre, cioè, – in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità – che il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l'amministrazione per ripristinare la legalità violata a mezzo dell'intervento abusivo non direttamente a lui ascrivibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1927/2015;TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 9082/2018;TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5359/2019);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Commissario ad acta prot. n. 4650 del 27 febbraio 2015;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite;