TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202303636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202303636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303636
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 03636/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07467/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7467 del 2022, proposto da
Algobrain S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Fiata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- l'ostensione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 2.5.2022 (all. 1) presentata da Algobrain s.r.l. nei confronti di R.F.I. s.p.a.;

- nonché l'annullamento del provvedimento di diniego del 1° giugno 2022 (all. 2) sulla istanza di accesso del 2 maggio 2022 di Algobrain s.r.l. (all. 1);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società in epigrafe individuata ha impugnato il diniego opposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), odierna parte resistente, in merito all’istanza di accesso presentata dalla medesima ricorrente volta all’acquisizione dei documenti, ivi specificamente indicati, concernenti il rapporto di subappalto con riguardo al contratto inerente alla “ realizzazione di un sistema automatico integrato per la gestione di sensori, ventilazione, segnaletica luminosa e messaggistica variabile per Kiss&Ride ”, costituente applicazione della convenzione di accordo quadro oggetto di affidamento tramite apposita procedura di gara indetta da RFI.

1.1. Parte ricorrente dichiara in via preliminare di aver stipulato in data 11 dicembre 2018 due contratti qualificabili in termini di “subappalto” con il soggetto individuato come affidatario all’esito della relativa procedura di gara bandita da RFI.

Riferisce, inoltre, che l’intimata Stazione appaltante avrebbe sospeso le concordate installazioni del sistema di sicurezza, costituenti esecuzione delle prestazioni dedotte nei suddetti contratti di subappalto e oggetto di interlocuzione tra la ricorrente medesima e la stessa Stazione appaltante ai fini della relativa esecuzione.

In proposito, rappresenta che risulta allo stato pendente un giudizio in sede civile originato dai fatti indicati, instaurato su iniziativa della stessa ricorrente, nel cui contesto la convenuta RFI si sarebbe difesa sostenendo l’inesistenza di tali contratti di subappalto.

Espone altresì di aver rivolto a RFI in data 1 luglio 2021 una istanza di accesso per ragioni difensive, volta all’acquisizione di una serie di documenti inerenti ai rapporti tra la medesima Stazione appaltante e la società affidataria (controinteressata) nell’ambito dell’esecuzione del subappalto, alla quale non è stato dato alcun riscontro.

Espone, inoltre, di aver proposto istanza di esibizione documentale (ex art. 210 c.p.c.) nell’ambito del pendente giudizio civile, oggetto di reiezione da parte del Tribunale.

Riferisce, infine, di aver successivamente presentato a RFI una nuova istanza di accesso agli atti per motivi difensivi, avente ad oggetto ulteriori documenti.

2. A fronte del diniego opposto, la società ha proposto ricorso ex art. 116, co. 1, c.p.a., articolando un unico motivo di doglianza volto a prospettare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. Da un lato, deduce il carattere difensivo dell’accesso in relazione al giudizio pendente tra le medesime parti in sede civile, sostenendo l’esistenza nel caso di specie di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione della documentazione richiesta in quanto collegata ai rapporti intercorrenti tra la ricorrente stessa, la resistente RFI e la società controinteressata (affidataria) nell’esecuzione dei contratti di cui la stessa ricorrente è parte (nella sua dichiarata qualità di subappaltatrice).

2.2. Dall’altro, prospetta il diverso contenuto della nuova istanza di accesso – oggetto di diniego censurato nella presente sede – rispetto alla precedente richiesta, in quanto riguardante documenti ulteriori (che non trovano corrispondenza nell’originaria richiesta) ovvero la cui conoscenza è stata acquisita successivamente (nel contesto del pendente giudizio civile).

3. Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), depositando memoria recante l’articolazione delle ragioni a supporto della dedotta inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso nonché della sostenuta infondatezza delle censure proposte, unitamente alla relativa documentazione.

3.1. La società evocata in qualità di controinteressata non si è costituita in giudizio.

4. Parte ricorrente ha depositato successiva memoria; la resistente ha prodotto documentazione.

5. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, nel prosieguo illustrate.

2. Al riguardo, giova premettere una breve ricostruzione fattuale della vicenda in esame.

2.1. Dagli atti del giudizio emerge, come altresì evidenziato nella parte in fatto del proposto ricorso, che con nota del 30 giugno 2021 la società odierna ricorrente aveva presentato nei confronti di RFI istanza di accesso documentale “ai sensi della l. 241/90 e del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 97/2016 nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016” (cfr. documento n. 8 allegato all’atto di costituzione di RFI, depositato in data 21 settembre 2022), deducendo la propria qualità di parte contraente con riguardo a due contratti qualificati in termini di “subappalto” stipulati con la società risultata affidataria all’esito della procedura di gara indetta da RFI relativamente all’accordo quadro n. 397/2017 (lotto n. 7) avente ad oggetto la “ progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di alimentazione ”, sulla cui base la medesima Stazione appaltante aveva concluso con l’impresa afffidataria un contratto di appalto relativo alla “ realizzazione di un sistema automatico integrato per la gestione di sensori, ventilazione, segnaletica luminosa e messaggistica variabile per Kiss&Ride ”.

La documentazione richiesta riguardava, in particolare, quella relativa agli indicati contratti di subappalto, nello specifico individuata ai punti A-E dell’istanza di accesso presentata, sostanzialmente riconducibile agli atti e documenti riguardanti la partecipazione all’espletata procedura di gara da parte della società risultata aggiudicataria, nonché gli accordi e le comunicazioni intercorse tra RFI e la stessa aggiudicataria nella successiva fase esecutiva del contratto di appalto, anche con riferimento ai contratti di subappalto asseritamente conclusi con la ricorrente medesima.

A supporto della pretesa conoscitiva avanzata, la società ricorrente adduceva l’esigenza di difendersi nell’ambito del giudizio dalla medesima instaurato in sede civile avverso RFI per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della sospensione dei lavori oggetto dei predetti contratti di subappalto (cfr. il citato documento n. 8 depositato dalla parte resistente).

2.2. A fronte della suddetta istanza di accesso, l’Ente intimato non forniva riscontro; avverso il silenzio-diniego formatosi ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 non veniva proposta alcuna impugnativa da parte della società ricorrente.

2.3. Con successiva nota del 2 maggio 2022, la società ricorrente presentava una ulteriore istanza di accesso nei confronti di RFI, sulla base degli stessi parametri normativi invocati nella precedente richiesta e alla luce delle medesime ragioni difensive ivi indicate, con riguardo alla documentazione inerente ai succitati contratti di subappalto, come specificamente individuata ai punti A-I della predetta istanza (cfr. documento n. 1 allegato all’atto di costituzione di RFI).

Rispetto al tenore della precedente richiesta documentale, l’istanza avanzata mostrava un oggetto più ampio.

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