TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201901667

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201901667
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901667
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2019

N. 01667/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01718/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE NT IC, rappresentato e difeso dagli avvocati PE Morbidelli e Alfonso Viscusi, con domicilio eletto presso lo studio PE Morbidelli in Firenze, via La Marmora n. 14;



contro

Comune di Bagno a Ripoli (FI), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ollari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo Zaccagni n. 1;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav s.p.a.- Ente Nazionale di Assistenza al Volo non costituiti in giudizio;



nei confronti

Telecom LI s.p.a., Rfi – Rete Ferroviaria LIna s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato LIne non costituiti in giudizio;
IM S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati PE De Vergottini e Simone Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OP RO in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 15;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

autorizzazione Unica SUAP n. 5001/2017 del 27.7.2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 259/2003 per la realizzazione da parte di Telecom LI S.p.a. di una Stazione Radio Base denominata “FI VILLAMAGNA TAV” (FY3E) da eseguirsi in Via di Rimaggio snc c/o Area di Triage FI (provvedimento conosciuto in data 19.10.2017 all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 13.10.2017); autorizzazione paesaggistica n. 46 del 12.7.2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione della stazione radio base per telefonia mobile anzidetta (provvedimento conosciuto in data 19.10.2017 all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 13.10.2017); nonché per l'annullamento per quanto occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi inclusi il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli in data 27.7.2017, prot. n. 26032 e il parere favorevole reso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio in data 26.4.2017.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\2\2019:

- nota ENAC prot. 0055852-P del 31.5.2017 recante oggetto “Istanza per palo /antenna di stazione radio base di proprietà della Società Telecom LI nel Comune di Bagno a Ripoli (FI), via di Rimaggio snc (MW 110_2017) - Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709, comma 2, Cod. Nav.”, conosciuta all'esito del relativo deposito nel giudizio, Sez. I, R.G. 1718/2017 in data 27.12.2019 (prot. deposito atto n. 2018018719)

- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi inclusi il parere ENAV prot. 73859 dell'8.5.2017 (ENAC - PROT 8.5.2017-0046112-A) - non prodotto ex adverso agli atti del giudizio;

e per l'introduzione di nuove censure a sostegno del ricorso proposto per l'annullamento

- dell'autorizzazione unica SUAP n. 5001/2017 del 27.7.2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 259/2003 per la realizzazione da parte di Telecom LI s.p.a. di una stazione radio base denominata “FI VILLAMAGNA TAV” (FY3E) da eseguirsi in Via di Rimaggio snc c/o area di triage FI (provvedimento conosciuto in data 19.10.2017 all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 13.10.2017);

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 46 del 12.7.2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione della stazione radio base per telefonia mobile anzidetta (provvedimento conosciuto in data 19.10.2017 all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 13.10.2017);

- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi inclusi il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli in data 27.7.2017, prot. n. 26032 ed il parere favorevole reso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio in data 26.4.2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il presidente Manfredo Atzeni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor PE NT IC è proprietario di diverse aree urbane nel Comune di Bagno a Ripoli (Foglio 16 - Particelle 10, 743, 11, 12, 13, 14, 1775, 211 e 705).

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 dicembre 2017, depositato il successivo 29 dicembre e rubricato al n. 1718/2017, impugna l’autorizzazione unica SUAP n. 5001/2017 del 27 luglio 2017 e l’autorizzazione paesaggistica n. 46/2017 del 19 ottobre 2017 con le quali il Comune di Bagno a Ripoli ha assentito la realizzazione da parte di IM s.p.a. (già Telecom LI s.p.a.) di una stazione radio base (SRB) denominata “FI VILALMAGNA TAV” da eseguirsi in area limitrofa a quella di sua proprietà (Foglio 16 - Particelle 876 e 877).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 7.8.1990, n. 241;

- Violazione e falsa applicazione art. 146 D.lgs. 22.1.2004, n. 42;

- Violazione e falsa applicazione DM 30.10.56 e artt. 4.c.1. e 4.c.4 della sezione “C” della scheda di vincolo del PIT;

- Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.

2) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 7.8.1990, n. 241;

- Violazione e falsa applicazione DM 28.10.2005;

- Violazione e falsa applicazione art. 709 r.d. 30.3.1942, n. 327 (Cod. Nav);

- Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui al documento ENAC recante oggetto “Verifica Preliminare - Verifica Potenziali ostacoli per pericoli per la navigazione aerea”;

- Violazione e falsa applicazione art. 87, d.lgs. 259/2003;

- Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.

3. Violazione e falsa applicazione artt. 9 e 17 LRT 6.10.2011, n. 49.

- Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.

4. Violazione e falsa applicazione art. 87, comma 4, D.lgs. 1.8.2003, n. 259;

- Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.

A sostegno della domanda il ricorrente deduce che l’assentita realizzazione di una SRB di 28 metri di altezza in un’area di rilevante valore paesaggistico e di notevole interesse pubblico (in quanto destinata all’atterraggio di elicotteri per la gestione delle emergenze in caso di sinistri nella prospiciente rete ferroviaria) si pone in contrasto con il vincolo paesaggistico caratterizzante l’area ex d.m. 30 ottobre 1956 e interferisce con l’operatività in sicurezza della piazzola destinata all’elisoccorso.

Il ricorrente chiede quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bagno a Ripoli, sostenendo in via pregiudiziale l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e nel merito, in ogni caso,

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