TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202000064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202000064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000064
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 00064/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2020, proposto da
D E T, rappresentato e difeso dall'avvocato A A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, p.zza Narbonne 16;

per l'annullamento

dei decreti rettorali nn. 76/2018, prot. n. 10909 del 28.9.2018 e 121/2019, prot. n. 16243 del 5.11.2019, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque con-nesso con l’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, professore associato di diritto pubblico comparato presso l’Università della Valle d’Aosta dal 1.3. 2011, espone di aver presentato in data 06.08.2018 istanza di riconoscimento ai fini economici e di carriera dei servizi pre-ruolo svolti ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 382/1980.

Con il ricorso in epigrafe impugna, chiedendone l’annullamento, i decreti rettoriali nn. 76/2018 prot. 10909 del 28.09.2018 e 121/2019 prot. 16243 del 5.11.2019 nelle parti in cui l’Amministrazione in causa ha disconosciuto i seguenti servizi pre-ruolo:

- in qualità di titolare di borsa di studio per attività didattica e di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Torino- Facoltà di Giurisprudenza nell’anno 1999/2000;

- in qualità di titolare di borsa di studio per attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena dal 1 novembre 2000 al 31 ottobre 2002.

L’amministrazione ha motivato l’atto reiettivo alla luce del combinato disposto degli artt. 6, comma 3 della L. 398/89 e 79 comma 4 del D.P.R. 382/1980.

Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta del provvedimento, violazione dei canoni fondamentali di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa e dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 13 del 9 giugno 2020 il Collegio ha disposto integrazione documentale.

Nell’imminenza dell’udienza pubblica sia parte ricorrente che l’amministrazione hanno provveduto al deposito di ulteriori memorie con le quali hanno ribadito le proprie tesi e conclusioni.

All’udienza pubblica in data 11 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Va premesso che risulta destituita di fondamento la censura relativa al difetto di motivazione.

Invero, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prendere visione, richiedere e ottenere copia di quegli atti in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di produrre all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta (confr., per tutte ed in termini, Cons. Stato, Sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n.967).

Ne deriva che le ragioni poste alla base del trasferimento impugnato, come più compiutamente si argomenterà, devono considerarsi esplicitate dall’Amministrazione e sufficienti a consentire al destinatario la comprensione dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali si determinava l’effetto in questa sede censurato.

Giova quindi osservare che la questione sottoposta all’attenzione del Collegio consiste nello stabilire se l’attività didattica e scientifica prestata dal ricorrente, in qualità di borsista presso le Università di Torino e Siena, durante la frequenza del corso di dottorato, sia computabile ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382.

Sul punto, osta alla rivendicazione del ricorrente lo stesso dettato normativo.

L’art. 103 prevede, infatti, una serie di disposizioni in materia di riconoscimenti ed equiparazioni di servizi prestati dal personale docente o ad esso equiparato.

In particolare, ai comma 2 e 3 prevede che “ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.

Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.

Il successivo comma 5 dispone che “I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni”.

Appare dunque con evidenza che la normativa citata esclude, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento di servizi prestati contemporaneamente al periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca, il quale rileva solo ai fini di quiescenza e previdenza.

Circa il corso di dottorato va precisato che il DM. 45/2013 all’art. 12 comma 1 stabilisce che l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. Ciononostante, ai dottorandi è consentito l’affidamento di una limitata attività didattica.

Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998).

In definitiva, il testuale riferimento normativo al “periodo” corrispondente al percorso dottorale e non già soltanto a quest’ultimo in quanto tale- unitamente al quadro sistematico sopra ricostruito ed al dato teleologico nel senso di considerare quell’arco temporale come fase di studio, ancorché affiancato da momenti lavorativi – comporta la sua integrale inutilizzabilità ai richiesti fini di ricostruzione di carriera.

Pertanto, il provvedimento impugnato risulta esente dalle spiegate censure e il ricorso deve essere respinto.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

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